Regolamento recante modificazioni ai termini per la conclusione di procedimenti amministrativi della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - divisione VI, riguardanti le societa' fiduciarie e di revisione.
Quali sono i nuovi termini per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione secondo il Decreto Ministeriale 536/1995?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 536/1995 modifica i termini amministrativi per i procedimenti relativi alle società fiduciarie e di revisione presso la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali. In particolare, riduce significativamente i tempi di conclusione dei procedimenti: l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione passa da 300 giorni a 120 giorni, le modifiche al provvedimento di autorizzazione da 270 a 120 giorni, mentre la sospensione dell'autorizzazione scende da 150 a 40 giorni, così come la revoca dell'autorizzazione. Questo decreto si applica alle società che richiedono l'autorizzazione ministeriale per operare nel settore fiduciario e di revisione, disciplinato dalla legge 1966/1939. La contrazione dei termini rappresenta un'attuazione della semplificazione amministrativa prevista dal DPR 361/1994, che ha introdotto procedure più snelle per favorire l'accesso al mercato. Per le società che intendono gestire patrimoni mediante operazioni su valori mobiliari, è prevista anche la coordinazione con la CONSOB per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle SIM.
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Riferimento normativo
DECRETO 2 ottobre 1995, n. 536
Testo normativo
DECRETO n. 536/1995
# DECRETO 2 ottobre 1995, n. 536
## Regolamento recante modificazioni ai termini per la conclusione di
procedimenti amministrativi della Direzione generale del commercio
interno e dei consumi industriali - divisione VI, riguardanti le
societa' fiduciarie e di revisione.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361 , recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 , relativo alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1993; Ritenuto di conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del precedente decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361 , che hanno introdotto contrazioni dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota del 7 agosto 1995; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Articolo unico L'elenco dei procedimenti della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - divisione VI (società fiduciarie e di revisione), previsti nel decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 , è modificato come segue: Numero Termine d'ordine Procedimento Norme (giorni) -- -- -- - 19 Autorizzazione all'esercizio Legge 23 novembre 120 dell'attività fiduciaria e/o 1939, n. 1966 di revisione 20 Modifiche al provvedimento di Legge 23 novembre autorizzazione all'esercizio 1939, n. 1966 120 dell'attività fiduciaria e/o di revisione 21 Sospensione dell'autorizzazione Regio decreto 22 all'esercizio dell'attività aprile 1940, n. 531 40 fiduciaria e/o di revisione 23 Revoca per atto dell'autorità Legge 23 novembre dell'autorizzazione 1939, n. 1966 40 all'esercizio di attività fiduciaria e/o di revisione Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 ottobre 1995 Il Ministro: CLÒ Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995 Registro n. 1 Industria, foglio n. 248 AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 241/1990 reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. - Il D.P.R. n. 361/1994 approva il regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione. - Il D.M. n. 329/1993 approva il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione. - Il testo degli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 361/1994 è il seguente: "Art. 2 (Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione). - 1. L'esercizio dell'attività fiduciaria e l'esercizio dell'attività di revisione sono autorizzati dal Ministero. 2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero e deve essere corredata dei documenti richiesti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e degli elementi informativi da determinare con decreto del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Con dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato ai sensi dell' art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 è comprovato: a) per gli amministratori della società, il possesso della cittadinanza e l'iscrizione agli albi professionali, ai sensi dell' art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 ; b) per il personale della società, il possesso del titolo di studio idoneo all'iscrizione in uno degli albi professionali, il possesso della cittadinanza e moralità, richieste per l'iscrizione negli albi medesimi; c) per i componenti del collegio sindacale, l'iscrizione negli albi professionali ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 3, lettera c), del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 . 4. L'autorizzazione è rilasciata di concerto con il Ministro di grazia e giustizia che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Decorso tale termine, il concerto si intende acquisito. In ogni caso, la domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla presentazione, il Ministero non abbia emanato un provvedimento di diniego espresso, debitamente motivato. 5. Le società che intendono esercitare attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi, contemporaneamente alla domanda di cui al comma 2, devono inoltrare alla CONSOB domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle società di intermediazione mobiliare - SIM, di cui all' art. 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 . Il Ministero e la CONSOB procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla conclusione di un accordo, ai sensi dell' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione e di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle SIM, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico della società richiedente. 6. Fino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale dell'albo SIM, alle società di cui al comma 5 si applicano in via esclusiva le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 in materia di vigilanza e di sanzioni". "Art. 3 (Procedimenti sanzionatori). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 6, ove le società di cui all'art. 1 del presente regolamento omettano di inviare al Ministero il bilancio annuale, o si rifiutano di fornire altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorrano in altra grave irregolarità, il Ministero, previa contestazione dei fatti, può sospendere la società dall'esercizio dell'attività fiduciaria o di revisione e, nei casi più gravi, può revocare l'autorizzazione. 2. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti in materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'articolo unico: - Per il D.M. n. 329/1993 si veda in nota alle premesse. L'elenco dei procedimenti della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VI (Società fiduciarie e di revisione) sottoposto a modifica è il seguente: "ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI. (Omissis). Divisione VI (SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE) Numero Termine d'ordine Procedimento Norme (giorni) -- -- -- - 19 Autorizzazione all'esercizio Legge 23 novembre dell'attività fiduciaria o 1939, n. 1966 di revisione 300 20 Modifiche al provvedimento di Legge 23 novembre autorizzazione all'esercizio 1939, n. 1966 dell'attività fiduciaria e/o di revisione 270 21 Sospensione dell'autorizzazione Regio decreto 22 all'esercizio dell'attività aprile 1940, n. 531 fiduciaria e/o di revisione 150 (Omissis). 23 Revoca per atto dell'autorità Legge 23 novembre dell'autorizzazione allo 1939, n. 1966 esercizio di attività fiduciaria e/o di revisione 150". - La legge n. 1966/1939 reca la disciplina delle società fiduciarie e di revisione. - Il R.D. n. 531/1940 reca norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione.
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Il DM 536/1995 è il riferimento normativo per i termini dei procedimenti amministrativi relativi alle società fiduciarie e di revisione, disciplinando autorizzazione ministeriale, modifiche dell'autorizzazione, sospensione e revoca secondo la legge 1966/1939. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere i tempi di risposta dell'amministrazione, le procedure di semplificazione amministrativa e il coordinamento con la CONSOB per le attività di intermediazione mobiliare.
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