Decreto Ministeriale Procedimenti

Decreto Ministeriale 539/1987

Modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato. Approvazione dei nuovi modelli per la richiesta del numero di codice fiscale (AA4/7 - AA5/5) e del certificato di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA11/2).

Pubblicato: 31/12/1987 In vigore dal: 28/12/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1987, n. 539

Testo normativo

DECRETO MINISTERIALE n. 539/1987 # DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1987, n. 539 ## Modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato. Approvazione dei nuovi modelli per la richiesta del numero di codice fiscale (AA4/7 - AA5/5) e del certificato di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA11/2). IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 ; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976 concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, nonchè per la richiesta dei duplicati, come modificato ed integrato dai decreti ministeriali 15 novembre 1983 e 17 giugno 1986. Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1979 con il quale è stato approvato il modello di certificato di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche, modello AA11/1; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1987 con il quale sono stati approvati i modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, (modelli AA4/6 e AA5/4); Considerato che si rende necessario stabilire nuove modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale nonchè per la richiesta di rilascio del medesimo su supporto durevole; Ravvisata la necessità di approvare nuovi modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, nonchè di approvare un nuovo modello di certificato di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Decreta: Art. 1 Il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, integrato e modificato dai decreti ministeriali 15 novembre 1983 e 17 giugno 1986, concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, nonchè per la richiesta dei duplicati, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Uffici abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale). - Gli uffici distrettuali delle imposte dirette sono abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, nonchè dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA. Gli uffici IVA sono abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. Art. 2 (Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale). - Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche devono essere redatte, in carta semplice, secondo il modello AA4/7 riportato nell'allegato 1, e presentate ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette. Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono essere redatte in carta semplice, secondo il modello AA5/5 riportato nell'allegato 2, e presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno il proprio domicilio fiscale ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono essere redatte in carta semplice, secondo il modello AA7/3 approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1983 e riportato nell'allegato 3, e presentate all'ufficio IVA competente ai sensi dell' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Le domande devono essere sottoscritte dagli interessati o da chi ne ha la legale rappresentanza e devono essere direttamente presentate, personalmente o a mezzo di persona incaricata, agli uffici abilitati a riceverle. All'atto della presentazione della domanda il soggetto interessato deve esibire un documento di identità proprio; il legale rappresentante o la persona incaricata devono esibire un documento di identità proprio e del soggetto interessato. Per le domande riguardanti i soggetti diversi dalle persone fisiche, i minori di anni quindici o i soggetti residenti all'estero, la persona che ne ha la legale rappresentanza o la persona incaricata deve esibire un proprio documento di identità. Art. 3 (Comunicazione del numero di codice fiscale). - Gli uffici distrettuali delle imposte dirette che hanno ricevuto le domande di attribuzione del numero di codice fiscale presentate dalle persone fisiche e, nel caso previsto ((dal secondo comma dell'articolo precedente,)) dai soggetti diversi dalle persone fisiche, comunicano ai richiedenti il numero di codice fiscale attribuito, mediante consegna del relativo certificato predisposto dall'Amministrazione finanziaria secondo il modello approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1976 riportato nell'allegato 4 ovvero secondo il modello AA11/2 riportato nell'allegato 5. Gli uffici IVA che hanno ricevuto le domande di attribuzione del numero di codice fiscale presentate dai soggetti diversi dalle persone fisiche obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA comunicano ai richiedenti il numero di codice fiscale attribuito, mediante consegna del relativo certificato predisposto dall'Amministrazione finanziaria secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1979 e riportato nell'allegato 6. Art. 4 (Codice fiscale su tesserino plastificato). - Alle persone fisiche che richiedono il numero di codice fiscale il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, avvalendosi dei centri di servizio della Direzione generale delle imposte dirette per la produzione e spedizione, invia il tesserino plastificato approvato con decreto ministeriale 15 novembre 1983 e descritto nell'allegato 7, contenente il numero di codice fiscale. A partire dal 1 gennaio 1989 le persone fisiche in possesso del numero di codice fiscale da almeno un anno e che non hanno ricevuto il tesserino plastificato, possono richiederlo ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette con le stesse modalità previste nell'articolo 2. In questo caso l'Amministrazione finanziaria provvederà ((all'invio del tesserino plastificato)) entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Art. 5 (Richiesta di duplicati). - In caso di smarrimento o distruzione del certificato o del tesserino plastificato di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i soggetti interessati possono richiedere il duplicato presentando al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette o ufficio IVA apposita domanda in carta legale, con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande di attribuzione del numero di codice fiscale. Il duplicato del tesserino plastificato può essere richiesto a partire dal 1 gennaio 1989. Art. 6 (Richiesta del numero di codice fiscale di terzi). - Gli uffici distrettuali delle imposte dirette possono comunicare il numero di codice fiscale di terzi ai soggetti che lo richiedono per l'esecuzione di particolari trascrizioni di atti tra vivi e delle formalità per l'iscrizione dell'ipoteca, dove è obbligatoria l'indicazione del numero stesso, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52 . Art. 7 (Attribuzione e comunicazione d'ufficio del numero di codice fiscale). - L'Amministrazione finanziaria avvalendosi del centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, nonchè degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici IVA, nell'ambito delle proprie competenze, può attribuire d'ufficio il numero di codice fiscale ai soggetti per i quali sono noti i necessari elementi di identificazione. La comunicazione è effettuata mediante consegna del certificato all'interessato anche a mezzo del servizio postale. Art. 8 (Attribuzione del numero di codice fiscale provvisorio e domanda di attribuzione del numero di codice fiscale definitivo). - L'amministrazione finanziaria può assegnare alle persone fisiche ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche, sia nel caso di attribuzione d'ufficio che su domanda, un numero di codice fiscale provvisorio. Il numero di codice fiscale attribuito alle persone fisiche assume valore di numero di codice fiscale provvisorio nel caso in cui siano errati il cognome, il nome, il sesso, la data o il luogo di nascita del soggetto interessato. In caso di assegnazione di numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato è tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo entro sei mesi dalla data di emissione dello stesso codice provvisorio. Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al cognome, nome, sesso, luogo o data di nascita delle persone fisiche alle quali sia già stato attribuito il numero di codice fiscale, queste devono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione. Il numero di codice fiscale precedentemente attribuito ha, a tutti gli effetti, validità di numero di codice fiscale provvisorio. Nelle relative domande di attribuzione del numero di codice fiscale definitivo deve essere indicato anche il numero di codice fiscale provvisorio precedentemente attribuito. Art. 9 (Aggiornamento dati della residenza). - Le persone fisiche possono comunicare le variazioni intervenute nei dati della residenza presentando, ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette, con le modalità previste nei commi 4 e 5 del precedente articolo 2, il modello di cui all'allegato 1, corredato del certificato rilasciato dal comune attestante il nuovo domicilio. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette possono aggiornare d'ufficio i dati della residenza delle persone fisiche qualora siano in possesso della comunicazione del comune attestante l'ultimo domicilio. Art. 10 (Cancellazione dei soggetti estinti). - Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari provvederà alla cancellazione dei soggetti dall'archivio anagrafico dopo il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del decesso o dell'estinzione, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria e semprechè, per i soggetti medesimi, non siano pendenti rapporti tributari.".

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