Decreto Ministeriale Procedimenti

Decreto Ministeriale 602/1993

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei Comitati interministeriali operanti presso il Ministero stesso.

Pubblicato: 06/05/1994 In vigore dal: 14/12/1993 Documento ufficiale

Quali sono i procedimenti amministrativi disciplinati dal Decreto Ministeriale 602/1993 e a chi si applica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 602/1993 è un regolamento di attuazione della legge 241/1990 che disciplina i procedimenti amministrativi del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. Si applica a due categorie di procedimenti: quelli che si concludono con provvedimenti finali del Ministero stesso, oppure adottati di concerto con altri Ministeri o previo parere del Ministro del Bilancio; e quelli che supportano l'attività dei comitati interministeriali presso il Ministero. Il decreto non riguarda invece i procedimenti relativi alla gestione degli affari generali e del personale, disciplinati da regolamenti separati.

In pratica, il decreto implementa gli articoli 2 e 4 della legge 241/1990, obbligando l'amministrazione a determinare per ogni tipo di procedimento: il termine entro cui deve concludersi (con un massimo di 30 giorni se non diversamente stabilito) e l'unità amministrativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale. Questo garantisce trasparenza e certezza dei tempi nei procedimenti amministrativi di competenza ministeriale, aspetto cruciale per imprese e professionisti che interagiscono con la pubblica amministrazione.

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Riferimento normativo

DECRETO 14 dicembre 1993, n. 602

Testo normativo

DECRETO n. 602/1993 # DECRETO 14 dicembre 1993, n. 602 ## Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei Comitati interministeriali operanti presso il Ministero stesso. IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il Consiglio di Stato, espressosi nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , resa con nota del 24 novembre 1993, n. 5/16876; ADOTTA il seguente regolamento: Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del bancio e della programmazione economica e dei comitati interministeriali operanti presso Ministero stesso. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica che si concludono con provvedimenti finali del Ministero stesso o con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro del bilancio e altri Ministri, o con provvedimenti adottati previo parere del Ministro del bilancio e della programmazione economica (capo I), nonchè ai procedimenti amministrativi che si svolgono, a supporto dell'attività dei comitati di Ministri operanti presso il Ministero del bilancio, in vista dell'adozione di determinazioni da assumersi da parte dei comitati medesimi (capo II). 2. Le norme del presente regolamento non si estendono ai procedimenti amministrativi attinenti alla gestione degli affari generali e del personale del Ministero, la cui disciplina costituisce oggetto di separato regolamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Con gli articoli 2 e 4 della citata legge n. 241/1990 si prevede che, ove non sia direttamente disposto per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento, rispettivamente il termine entro il quale lo stesso deve concludersi e l'unità amministrativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale. Se ne trascrive il testo: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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