Decreto del Presidente del Consiglio Agevolazioni

Decreto del Presidente del Consiglio 221/1999

Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.

Pubblicato: 12/07/1999 In vigore dal: 07/05/1999 Documento ufficiale

Qual era lo scopo del DPCM 221/1999 e a quali prestazioni sociali si applicavano i criteri unificati di valutazione economica?

Spiegato da FiscoAI
Il DPCM 221/1999 era un regolamento che stabiliva le modalità operative per applicare criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate. Questo decreto attuava le disposizioni del decreto legislativo 109/1998, delegando al Presidente del Consiglio l'individuazione delle modalità concrete di applicazione. Il regolamento si applicava in via sperimentale per tre anni alle prestazioni e servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, ma solo quando non destinati a tutti i cittadini o quando il costo variava in base a determinate situazioni economiche stabilite dagli enti erogatori. Erano invece escluse dall'ambito applicativo le prestazioni previdenziali come l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale, nonché le prestazioni di invalidità civile e le indennità di accompagnamento. È importante sottolineare che questo decreto è stato successivamente abrogato dal DPCM 159/2013, che ha introdotto il nuovo modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), sostituendo completamente il precedente sistema di valutazione economica.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1999, n. 221

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 221/1999 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1999, n. 221 ## Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 5 , 117 , 118 e 128 della Costituzione ; Visto l' articolo 59, commi 51 , 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , concernente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, l'individuazione delle modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione; Considerato che le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo hanno natura regolamentare; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica 1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori. 2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonchè la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate. (2) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 ". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 ".

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Il DPCM 221/1999 rappresentava il quadro normativo per l'applicazione dell'ISEE ante riforma, disciplinando la valutazione della situazione economica ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate e servizi assistenziali. Commercialisti e consulenti del welfare dovevano conoscere le esclusioni relative a pensioni, assegni sociali e prestazioni previdenziali, nonché i criteri di determinazione del reddito equivalente per le diverse tipologie di benefici. Il decreto è stato completamente superato dall'introduzione del nuovo ISEE nel 2013, che ha unificato e semplificato i criteri di valutazione economica per tutte le prestazioni sociali.

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