Decreto del Presidente della Repubblica Contabilita

Decreto del Presidente della Repubblica 367/1994

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

Pubblicato: 13/06/1994 In vigore dal: 20/04/1994 Documento ufficiale

Quali sono i principi fondamentali e le modalità operative che il DPR 367/1994 stabilisce per le procedure di spesa e i pagamenti dello Stato?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 367/1994 è un regolamento che disciplina le procedure di spesa e contabili della Pubblica Amministrazione italiana, con l'obiettivo di semplificarle e accelerarle. Si applica a tutti gli uffici della Ragioneria generale dello Stato e riguarda direttamente le amministrazioni pubbliche, i fornitori dello Stato e i creditori della PA. Il decreto stabilisce che le procedure di spesa devono essere rette da principi di legalità, certezza, pubblicità, trasparenza, concentrazione e speditezza, e devono essere gestite preferibilmente attraverso tecnologie informatiche per garantire efficienza e rapidità. In pratica, prevede che i pagamenti dello Stato avvengano mediante titoli informatici e che l'estinzione dei debiti si effettui ordinariamente tramite accreditamento su conti correnti bancari o postali, secondo la scelta del creditore. Per commercialisti e aziende che forniscono beni o servizi alla PA, questo significa procedure più trasparenti e pagamenti più rapidi, con l'utilizzo del sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti per garantire controlli preventivi e successivi efficaci.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 367/1994 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367 ## Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica; Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , è scaduto in data 26 marzo 1994; Udito il parere della Corte dei conti, espresso dalle Sezioni riunite nelle adunanze del 4, 5 e 10 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Principi generali e precisazioni terminologiche 1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalità, da principi di certezza, pubblicità, trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti. 2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale. 3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore. 4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine "Ragionerie" i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza: a) Ragionerie centrali; b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38 )) ; c) Ragionerie provinciali. Per "Sistema informativo integrato" si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

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Il DPR 367/1994 è il riferimento normativo per la semplificazione delle procedure di spesa pubblica, pagamenti informatici e accelerazione dei tempi di pagamento della PA. Commercialisti e fornitori dello Stato lo consultano per comprendere le modalità di estinzione dei crediti, l'integrazione tra Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti, e i principi di trasparenza e certezza nelle procedure contabili della Pubblica Amministrazione.

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