Decreto del Presidente della Repubblica
Procedimenti
Decreto del Presidente della Repubblica 486/1994
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza per l'esecuzione di operazioni automobilistiche e per operazioni tecniche.
Qual è l'oggetto e l'ambito di applicazione del DPR 486/1994 in materia di rimborsi a privati?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 486/1994 è un regolamento che disciplina i procedimenti amministrativi per il rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza in relazione all'esecuzione di operazioni automobilistiche e operazioni tecniche. Si applica quindi a tutti i casi in cui un cittadino o un'impresa privata abbia pagato importi non dovuti o superiori a quanto effettivamente dovuto presso la Motorizzazione Civile o uffici competenti per tali operazioni. Il decreto è stato emanato nel 1994 come parte di un più ampio programma di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsto dalla legge finanziaria 537/1993. In pratica, il regolamento stabilisce le modalità, i termini e le responsabilità per gestire le richieste di restituzione di denaro, cercando di ridurre la complessità burocratica e i tempi di conclusione del procedimento. Per i professionisti e le aziende che operano nel settore automobilistico o che hanno versato somme errate, questo decreto rappresenta il quadro normativo di riferimento per ottenere il rimborso, garantendo trasparenza e uniformità nei procedimenti presso i diversi uffici della Motorizzazione Civile.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. 486
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 486/1994
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. 486
## Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rimborso a
privati di somme versate erroneamente o in eccedenza per l'esecuzione
di operazioni automobilistiche e per operazioni tecniche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 870 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell' art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza per l'esecuzione di operazioni automobilistiche o di operazioni tecniche. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 ). - I commi 7 , 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all' art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge 1 dicembre 1986, n. 870 reca "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti" ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986 ).
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Il DPR 486/1994 è il riferimento normativo per rimborsi di somme versate erroneamente in operazioni automobilistiche e tecniche presso la Motorizzazione Civile, disciplinando procedimenti amministrativi, termini di conclusione e responsabilità degli uffici. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per questioni di restituzione di importi non dovuti, semplificazione procedurale e uniformazione dei procedimenti amministrativi presso diverse amministrazioni.
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