Quali sono i criteri e le procedure per l'utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata alla gestione statale secondo il DPR 76/1998?
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Il DPR 76/1998 è un regolamento che disciplina come lo Stato italiano utilizza la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che i contribuenti destinano alla gestione diretta statale. Questa norma si applica alle somme liquidate dagli uffici delle entrate sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi e riguarda sia l'amministrazione finanziaria che i beneficiari finali degli interventi. Il decreto stabilisce che le risorse devono essere impiegate per interventi straordinari di carattere sociale e umanitario, quali il sostegno in caso di fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. In pratica, il regolamento fissa i criteri procedurali e amministrativi che le pubbliche amministrazioni devono seguire per gestire e destinare correttamente questi fondi, garantendo trasparenza e conformità alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998, n. 76
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 76/1998
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998, n. 76
## Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 ; Visto l' articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 ; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 87 della Costituzione è il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unita nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come modificato dall' art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , è il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - Il testo degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è il seguente: "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonchè del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50. A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica". "Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo". - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 , reca: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222 , recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi". - Il testo dell' art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999), è il seguente: "19. Ai fini dell'attuazione dell' art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".
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Il DPR 76/1998 è il riferimento normativo per la gestione dell'otto per mille IRPEF a destinazione statale, disciplinando l'utilizzo di quote di imposta sul reddito delle persone fisiche per interventi umanitari e sociali. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere le modalità di destinazione volontaria dell'otto per mille, le procedure amministrative correlate e gli obblighi dichiarativi dei contribuenti in materia di scelte di destinazione fiscale.
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