Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 90/1989
Approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1989, n. 90
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 90/1989
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1989, n. 90
## Approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti
pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e
periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di dare attuazione all' art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della sanità; EMANA il seguente regolamento: 1. Gli enti pubblici tenuti alla pubblicazione degli estratti dei loro bilanci sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell' art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , devono compilarli secondo i modelli allegati al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno AMATO, Ministro del tesoro DONAT CATTIN, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 11 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 6 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente: "Art. 6 (Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici). - 1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , nonchè le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonchè su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci. 2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti. 3. Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata". - Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota al dispositivo: Per il testo dell' art. 6 della legge n. 67/1987 si veda nelle note alle premesse.
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