Legge

Legge 1043/1950

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri.

Pubblicato: 05/01/1951 In vigore dal: 04/11/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 4 novembre 1950, n. 1043

Testo normativo

LEGGE n. 1043/1950 # LEGGE 4 novembre 1950, n. 1043 ## Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588 , è sostituito dal seguente: "L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri viene effettuata: a) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili; b) nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi soggetti a ferma o a rafferma; c) nella misura di un sesto dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri soggetti a ferma o a rafferma nonchè fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso della licenza di scuole medie inferiori. I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera a) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere b) e c) in ragione proporzionale. I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera b) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera c\ e viceversa. I provenienti dai civili dovranno: possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori; aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro che siano stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono essere stati discriminati; essere celibi o vedovi senza prole; possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione; essere di statura non inferiore a metri 1,70; avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85; avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali. I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera c), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalità stabilite negli articoli 2 e 3 del presente decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera a). Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione. Quelli che per non conseguita idoneità al grado di vicebrigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno fatti rientrare alle rispettive legioni di provenienza".

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