Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1306/1950
Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1306
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1306/1950
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1306
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro
Cuore" di Milano.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661 , e modificato con regio decreto 25 novembre 1926, n. 2413 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265 , ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 355 ; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità Accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: L'art. 1 è sostituito dal seguente: "L'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, istituita con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661 , ha lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alle ricerche scientifiche, agli uffici pubblici e alle professioni liberali con una istruzione superiore adeguata a una educazione morale informata ai principi del Cattolicismo. L'Università cattolica appartiene alla categoria delle Università di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ed è persona giuridica di diritto pubblico". L'art. 23 è sostituito dal seguente: "Il conferimento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta delle Facoltà competenti e con il parere favorevole del Senato accademico". L'art. 26 è sostituito dal seguente: "La carriera e il trattamento economico dei professori di ruolo sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i professori di ruolo delle Università statali e Istituti d'istruzione superiore di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . Per quanto attiene al grado 3°, i professori della Università cattolica vengono considerati, a tal fine, come i professori universitari di ruolo statale. Il professore dell'Università cattolica viene assegnato al predetto grado 30, allorquando il docente di ruolo statale, provvisto dalla, medesima anzianità di servizio, consegua tale grado. I professori trasferiti dalle Università statali e dagli Istituti superiori statali entrano in ruolo con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università o Istituti. I professori trasferiti da Università o da Istituti superiori liberi entrano in ruolo con lo stipendio che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Università o Istituti statali. Al rettore è assegnata una indennità di carica, non valutabile agli effetti della pensione nella misura che il Consiglio di amministrazione determinerà alla stregua dell' art. 1 del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439 , e successive modificazioni". Gli articoli 38 e 39 sono soppressi e sostituiti dal seguente: Art. 38. - La carriera e il trattamento economico degli aiuti, degli assistenti e dei lettori sono determinati in conformità a quelli fissati dallo Stato per i propri aiuti, assistenti e lettori. Art. 39. - Sono soppresse le tabelle n. 2 e n. 3 allegate allo Statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 5. - FRASCA
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