Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025

Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze armate. (25G00206)

Pubblicato: 31/12/2025 In vigore dal: 04/12/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede il Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025 riguardo ai trattamenti e agli istituti normativi del personale dirigente delle Forze armate per il triennio 2018-2020?

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Il DPR 202/2025 recepisce l'accordo sindacale sottoscritto il 6 agosto 2025 tra la delegazione di parte pubblica e le associazioni professionali sindacali rappresentative del personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare) per il periodo 2018-2020. Il decreto si applica esclusivamente ai dirigenti militari e disciplina materie specifiche quali il trattamento accessorio, i congedi, le aspettative, i permessi, il trattamento di missione e trasferimento, nonché i criteri per la formazione professionale e la gestione degli enti di assistenza. L'accordo è stato sottoscritto dalle seguenti organizzazioni sindacali: USMIA e ASPMI per l'Esercito, SIM MM per la Marina militare, e AMUS AM per l'Aeronautica militare. Il finanziamento dell'accordo è garantito dalle risorse stanziate con la legge di bilancio 2018 (50 milioni di euro), 2019 (100 milioni) e 2020 e successivi (150 milioni annui), secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'applicazione del decreto rispetta il principio di sostanziale perequazione dei trattamenti tra dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, mantenendo ferme le peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 202

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 202/2025 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 202 ## Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze armate. (25G00206) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , recante «Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis , istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti; Visti i commi 3, 3-bis e 3-ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonchè le modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali; Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonchè il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale»; Visto l' articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , a norma del quale «A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 . In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017 , sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 »; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell' articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 »; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 , recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2018-2020, riguardante il personale dirigente delle Forze armate, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale: per l'Esercito italiano: USMIA; ASPMI; per la Marina militare: SIM MM; per l'Aeronautica militare: AMUS AM; Visti l' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , l' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , l' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi; Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale è stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017 , 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , e 5, comma 5, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilità finanziarie, è stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale dirigente delle Forze armate per il triennio 2018-2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, al personale dirigente delle Forze armate. N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - L' articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , recante «Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. - Si riporta l' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017 n. 143: «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 . 1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 . 2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono: a) il trattamento accessorio: b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento; h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale. 3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all' articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia. 3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all' articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonchè il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale. 5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell' articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . In relazione a quanto previsto in attuazione dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , e dell' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonchè dell'articolo 1, comma 619 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell' articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . In relazione a quanto previsto in attuazione dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , e dell' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis. - Si riporta l' articolo 7-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 : «Art. 7-quater (Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 . In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017 , sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 . 2. All' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis». 3. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera ibis) è aggiunta la seguente: "i-ter) aspettativa sindacale non retribuita"; b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa".» - Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell' articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2018, n. 117. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 . - Si riporta il comma 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: «680. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonchè per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.» - Si riporta il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: «442. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di: a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018 , adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , destinate all'attuazione di quanto previsto dall' articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 . Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018; b) 7.500.000 euro del fondo di cui all' articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ; c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 ; d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 .» - Si riporta l' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 : «Art. 20 (Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. In deroga al limite di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018 , adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , da destinare all'attuazione di quanto previsto dall' articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 . Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018. Omissis» Note all'art. 1: - Per il testo dell' articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si veda nelle note alle premesse.

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