Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. (26G00099)
Quali sono i contenuti dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativo al servizio in Italia per il triennio 2022-2024?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 82/2026 recepisce l'accordo sindacale sottoscritto il 4 marzo 2026 tra la delegazione di parte pubblica e l'organizzazione sindacale SNDMAE, che rappresenta il personale della carriera diplomatica in servizio in Italia. L'accordo disciplina aspetti fondamentali del rapporto di impiego come il trattamento economico, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e famiglia, i permessi brevi e i permessi sindacali. Il trattamento economico è strutturato in modo onnicomprensivo con tre componenti: una stipendiale di base, una correlata alle posizioni funzionali e agli incarichi ricoperti, e una legata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. L'accordo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 marzo 2026 previa verifica delle compatibilità finanziarie, con finanziamento garantito dalle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) che ha incrementato gli oneri per il triennio 2022-2024 di 3.000 milioni di euro per il 2024 e 5.000 milioni annui a decorrere dal 2025.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 2026, n. 82
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 82/2026
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 2026, n. 82
## Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera
diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, per il
triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. (26G00099)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 , che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85 , recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022 , recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, sottoscritta il 4 marzo 2026, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 , dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale SNDMAE rappresentativa sul piano nazionale del personale della carriera diplomatica; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754 , adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ; Visto l' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ; Visto l' articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 ; Visto l' articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , che dispone in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2026, con la quale è stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilità finanziarie, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Ai sensi dell' articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia. N O T E Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967 : «Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica: a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilità; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) aspettative ed i permessi sindacali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri. Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità: a) a procedura negoziale è avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo; b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonchè nel bilancio; d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonchè in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato. La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari. Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85 , recante: «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2018 . - Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 : «609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell' articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all' articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .». - Si riporta il testo dell' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 , recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 , convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 : «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all' articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , come modificato dall' articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 . 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 3. Le amministrazioni di cui all' articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci. 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi». 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il testo del comma 27, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 : «27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 , di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all' articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .». Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 112 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , si vedano le note alle premesse.
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Il DPR 82/2026 riguarda la contrattazione collettiva nazionale del personale diplomatico e il recepimento degli accordi sindacali secondo l'articolo 112 del DPR 18/1967. Professionisti della pubblica amministrazione e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere la struttura retributiva, le componenti economiche, i fondi per posizione e risultato, e la compatibilità finanziaria con i vincoli di bilancio dello Stato previsti dalla legge 234/2021 e dalla legge 213/2023.
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