Decisione UE In vigore

Decisione UE 1847/2026

Decisione (PESC) 2026/1847 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

Pubblicato: 23/07/2026 In vigore dal: 23/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2026/1847 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina EN: Council Decision (CFSP) 2026/1847 of 23 July 2026 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1847 23.7.2026 DECISIONE (PESC) 2026/1847 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2026 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ( 1 ) . (2) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina, anche dal territorio della Bielorussia. Tale attacco era una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. (3) Nelle conclusioni del 19 febbraio 2024 il Consiglio condannava fermamente il sostegno che il regime bielorusso continua a fornire nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e invitava la Bielorussia ad astenersi da tali interventi e a rispettare i suoi obblighi internazionali. (4) In considerazione della gravità della situazione, e in risposta al persistente coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive. (5) In particolare, è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, in particolare polvere di nichel, nichel metallo e leghe di nichel utilizzati nel rivestimento anticorrosione di motori a reazione; polveri di berillio utilizzate nei propellenti e nelle leghe ad alte prestazioni; pellicole, nastri e strisce autoadesivi utilizzati nei settori aerospaziale e della difesa; prodotti dell'aviazione specifici per gli aeromobili senza equipaggio ( unmanned aerial vehicles – UAV), quali apparecchiature di supporto a terra; sistemi di disturbo/intercettazione, sistemi di lancio e servomotori; nonché sistemi di terminazione del volo per UAV o missili. (6) È altresì opportuno modificare le deroghe al fine di garantire la continuità della fornitura dei beni e dei servizi necessari per sostenere l'infrastruttura internet per il pubblico in Bielorussia. (7) Inoltre, è opportuno introdurre ulteriori restrizioni alle importazione di merci che consentono alla Bielorussia di diversificare le sue fonti di entrate, permettendo in tal modo il suo coinvolgimento nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, comprese le restrizioni riguardanti i minerali di rame, i minerali di nichel, i minerali di piombo, i minerali di metalli preziosi, lo zinco greggio, i metalli alcalino-terrosi, alcuni prodotti chimici inorganici (ossidi di zinco e ossidi di cromo), il tallolio, la vetreria e le parti di automobili. (8) È altresì opportuno ampliare il divieto per i cittadini bielorussi o le persone fisiche residenti in Bielorussia di detenere la proprietà o il controllo di determinate persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi, in modo che tale divieto si applichi a qualsiasi entità che fornisce servizi per le cripto-attività quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) l'articolo 1 ter è così modificato: a) il paragrafo 3 quinquies è soppresso; b) il paragrafo 14 bis è sostituito dal seguente: «14 bis.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8517 62 e 8523 52 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile.» ; 2) all'articolo 2 quater, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;» ; 3) all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;» ; 4) l'articolo 2 novodecies bis è così modificato: a) i paragrafi 9 bis e 9 ter sono soppressi; b) il paragrafo 9 quater è sostituito dal seguente paragrafo: «9 quater.   A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «9 septies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 3803, 7006, 7008, 7009, 7011, 7013, 7014, 7017, 7018, 7020, 8707 e 8708, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 ottobre 2026 di contratti conclusi prima del 24 luglio 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; 5) all'articolo 2 vicies, il paragrafo 3 bis bis è sostituito dal seguente: «3 bis bis.   In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei macchinari che rientrano nel codice NC 8471 80 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali macchinari o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile.» ; 6) all'articolo 2 duovicies, il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente: «1 ter.   A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato consentire a cittadini bielorussi o a persone fisiche residenti in Bielorussia di detenere, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e che forniscono servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. A partire dal 25 agosto 2026 tale divieto si applica inoltre nel caso di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro e che fornisce qualsiasi altro servizio di cripto-attività; quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114.» ; 7) all'articolo 2 quatervicies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. BYRNE ( 1 ) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ( GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 ( GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1847/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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