Decisione UE In vigore

Decisione UE 1750/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1750 della Commissione, del 20 luglio 2026, relativa alle norme armonizzate EN 17476:2021 sugli apparecchi a GPL a pressione di vapore con cartuccia orizzontale incorporata nella struttura ed EN 497:2022 sui bruciatori multiuso per uso all'aperto elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 20/07/2026 In vigore dal: 20/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1750 della Commissione, del 20 luglio 2026, relativa alle norme armonizzate EN 17476:2021 sugli apparecchi a GPL a pressione di vapore con cartuccia orizzontale incorporata nella struttura ed EN 497:2022 sui bruciatori multiuso per uso all'aperto elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1750 of 20 July 2026 on harmonised standards EN 17476:2021 on LPG vapour pressure appliances incorporating a horizontal cartridge in the chassis and EN 497:2022 on multi purpose boiling burners for outdoor use drafted in support of Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1750 21.7.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1750 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2026 relativa alle norme armonizzate EN 17476:2021 sugli apparecchi a GPL a pressione di vapore con cartuccia orizzontale incorporata nella struttura ed EN 497:2022 sui bruciatori multiuso per uso all'aperto elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), sentito il comitato istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli apparecchi e gli accessori fabbricati in conformità di una norma armonizzata il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali coperti da tale norma armonizzata. (2) Con decisione di esecuzione C(2023)4789 della Commissione ( 3 ) la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate esistenti elaborate sulla base del mandato di normazione M/BC/CEN/06-89 del 29 aprile 1990 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426. (3) Sulla base di tale richiesta, il CEN e il Cenelec hanno redatto le norme armonizzate EN 497:2022 "Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) - Bruciatori multiuso per uso all'aperto - Recipienti di cottura con un diametro maggiore di 300 mm" ed EN 17476:2021 "Specifiche per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto - Apparecchi a GPL a pressione di vapore con cartuccia orizzontale incorporata nella struttura", quale modificata dalla norma EN 17476:2021/A1:2022. I riferimenti a tali norme non sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (4) Il 30 gennaio 2023 la Svezia ha sollevato un'obiezione formale, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, alla norma armonizzata EN 17476:2021, quale modificata dalla norma EN 17476:2021/A1:2022. La Svezia ha dichiarato che la norma armonizzata non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.4 e 3.4.1, del regolamento (UE) 2016/426, in quanto non contiene alcuna prescrizione che garantisca il funzionamento in modo sicuro dell'apparecchio a gas quando è utilizzato a bassa temperatura o su una superficie con una leggera inclinazione. La Svezia ha sostenuto che per un apparecchio a gas destinato a essere utilizzato all'aperto a fini di riscaldamento tale uso è ragionevolmente prevedibile e dovrebbe essere considerato normale. (5) Il 13 marzo 2023 la Germania ha sollevato un'obiezione formale, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, alla norma armonizzata EN 17476:2021, quale modificata dalla norma EN 17476:2021/A1:2022. La Germania ha spiegato che la norma armonizzata non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.3, lettera a), 1.4, 2 e 3.2.2, del regolamento (UE) 2016/426. Secondo la Germania la norma non fornisce informazioni sufficienti sulle prescrizioni necessarie per il funzionamento dei dispositivi di regolazione per interrompere l'erogazione di gas al fine di spegnere le fiamme e pertanto gli apparecchi non funzionano in modo sicuro come previsto al punto 1.1 di tale allegato. La Germania ha inoltre affermato che, a seguito della pulizia degli apparecchi, le diverse parti potrebbero essere riposizionate in modo errato, con conseguenti ulteriori rischi che non sono stati previsti in tale norma armonizzata. Inoltre, poiché la norma armonizzata non prevede l'obbligo di un dispositivo di controllo della fiamma per gli apparecchi diversi dagli apparecchi di riscaldamento, possono sorgere rischi in caso di flusso libero di gas associato a un malfunzionamento della ventilazione quando i dispositivi sono utilizzati in modo contrario al loro uso previsto. La Germania sostiene che non viene operata alcuna distinzione tra la marcatura impressa e quella adesiva, il che comporta potenzialmente un rischio di danneggiamento o perdita della marcatura, non rispettando quindi il punto 2 di tale allegato. La Germania sostiene infine che il bruciatore e la camera della cartuccia a gas dovrebbero essere coperti in modo che l'irraggiamento termico più elevato possibile durante il funzionamento non crei condizioni pericolose, in relazione al requisito essenziale di cui al punto 1.3, lettera a), di tale allegato. (6) Le obiezioni formali sollevate dalla Svezia e dalla Germania sono state discusse dal Comitato per gli apparecchi nella riunione del 17 ottobre 2025. (7) Dopo aver esaminato la norma EN 17476:2021, quale modificata dalla norma EN 17476:2021/A1:2022, insieme ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato per gli apparecchi, la Commissione ha concluso che la norma armonizzata non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.3, lettera a), 1.4, 2, 3.2.2 e 3.4.1, del regolamento (UE) 2016/426. (8) Il 12 aprile 2023 la Germania ha sollevato un'obiezione formale, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, alla norma armonizzata EN 497:2022. La Germania ha spiegato che la norma armonizzata non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.3, 1.4, 3.2.2 e 3.2.3, del regolamento (UE) 2016/426, in quanto non contiene alcuna prescrizione relativa a un dispositivo di controllo della fiamma e pertanto il gas rilasciato in qualsiasi stato di funzionamento non è limitato al fine di evitare un pericoloso accumulo di gas incombusto nell'apparecchio. La mancanza di un dispositivo di controllo della fiamma può far sì che il gas continui a fluire dopo lo spegnimento della fiamma oppure, nel caso in cui il gas sia acceso e cominci a fluire, ma la fiamma non si accenda immediatamente, può verificarsi un accumulo di gas che potrebbe esplodere al momento dell'accensione successiva, provocando eventuali ustioni. (9) L'obiezione formale sollevata dalla Germania è stata discussa dal Comitato per gli apparecchi nella riunione del 17 ottobre 2025. (10) Dopo aver esaminato la norma armonizzata EN 497:2022, insieme ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato per gli apparecchi, la Commissione ha concluso che la norma armonizzata non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.3, 1.4, 3.2.2 e 3.2.3, del regolamento (UE) 2016/426. (11) I riferimenti alle norme armonizzate EN 17476:2021, quale modificata dalla norma EN 17476:2021/A1:2022, ed EN 497:2022 non dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione decide di non pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate EN 17476:2021, quale modificata dalla norma EN 17476:2021/A1:2022, ed EN 497:2022. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE ( GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj ). ( 3 ) Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 luglio 2023, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda gli apparecchi a gas e relativi accessori a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1750/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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