Decisione di esecuzione (UE) 2026/1797 della Commissione, del 16 luglio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania notificata con il numero C(2026) 2516
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1797 della Commissione, del 16 luglio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania [notificata con il numero C(2026) 2516]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1797 of 16 July 2026 amending Implementing Decision (EU) 2026/1108 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Romania (notified under document C(2026) 2516)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1797
21.7.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1797 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2026
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania
[notificata con il numero C(2026) 2516]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in caprini od ovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono caprini od ovini.
(2)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite quali malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(3)
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 della Commissione
(
4
)
è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania.
(4)
Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 stabilisce che la zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, la quale deve essere istituita dalla Romania a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, debba comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I di tale decisione di esecuzione e che le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza debbano essere applicate almeno fino ai termini di cui a tale allegato I.
(5)
Successivamente alla modifica più recente della decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 della Commissione
(
5
)
, la Romania ha notificato alla Commissione, il 29 giugno 2026, la comparsa di un altro focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui sono detenuti ovini e caprini, situato nel distretto di Buzău, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(6)
La zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2026/1108, dovrebbe pertanto essere adattata, in termini sia spaziali sia temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia nel territorio della Romania e nel resto dell’Unione.
(7)
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio della Romania, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Oltre a ciò, la durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)
(
6
)
.
(8)
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 istituisce anche le aree nel territorio della Romania, elencate nell’allegato II, nelle quali devono essere applicate ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e nelle quali per un certo periodo di tempo, dopo la scadenza dei termini previsti per le misure applicabili nelle zone di protezione e di sorveglianza, devono essere vietati i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree. È necessario indicare nell’allegato II la durata delle misure applicabili in tali zone.
(9)
Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 vieta i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o in transito attraverso un altro Stato membro fino al 31 luglio 2026.
(10)
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente della Romania, si tratta di una ricorrenza di vaiolo dei caprini e degli ovini in un’area mai colpita prima, più di un mese dopo la segnalazione dell’ultimo focolaio in Romania, con pochissime informazioni sull’origine del focolaio. Vi è pertanto un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, non solo all’interno della Romania e nel resto dell’Unione, ma anche in paesi terzi.
(11)
È pertanto necessario prorogare fino al 31 dicembre 2026 il divieto dei movimenti di ovini e caprini dall’intero territorio della Romania verso qualsiasi destinazione situata in un altro Stato membro, o che necessiti l’attraversamento di un altro Stato membro, ed estendere tale divieto a qualsiasi destinazione situata in paesi terzi.
(12)
Le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in Romania dovrebbero pertanto figurare nell’allegato I della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione tiene conto dei periodi minimi di applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
(13)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e data la necessità di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure di emergenza stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(14)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 è così modificata:
1)
l’articolo 1
ter
è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 ter
La Romania vieta i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o in transito attraverso un altro Stato membro o paese terzo fino al 31 dicembre 2026.»
;
2)
gli allegati sono sostituiti dal testo che figura negli allegati della presente decisione.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2026
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 della Commissione, del 13 maggio 2026, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1015 e (UE) 2025/2415 (
GU L, 2026/1108, 20.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1108/oj
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1217 della Commissione, del 2 giugno 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania (
GU L, 2026/1217, 5.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1217/oj
).
(
6
)
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/
.
ALLEGATO
«
«ALLEGATO I
Parte A: zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato
Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all’articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Mureș County
RO-CAPRIPOX-2026-00001
RO-CAPRIPOX-2026-00002
RO-CAPRIPOX-2026-00003
RO-CAPRIPOX-2026-00004
RO-CAPRIPOX-2026-00005
Zona di protezione:
Those parts of Mureș and Buzău Counties, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates
Lat. 46.713, Long. 24.563 (2026/1);
Lat. 46.959, Long. 24.829 (2026/2);
Lat. 496.583, Long. 24.193 (2026/3);
Lat. 46.842, Long. 24.704 (2026/4);
Lat. 44.916, Long. 27.118 (2026/5).
10.8.2026
Zona di sorveglianza:
Those parts of Mureș,
Bistrița-Năsăud
, Cluj, Buzău, Ialomiţa and Brăila Counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates excluding the areas included in any protection zone
Lat. 46.713, Long. 24.563 (2026/1);
Lat. 46.959, Long. 24.829 (2026/2);
Lat. 496.583, Long. 24.193 (2026/3);
Lat. 46.842, Long. 24.704 (2026/4);
Lat. 44.916, Long. 27.118 (2026/5)., excluding the areas contained in the protection zone.
28.8.2026
Zona di sorveglianza:
Those parts of Mureș,
Bistrița-Năsăud
, Cluj, Buzău, Ialomiţa and Brăila contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates
Lat. 46.713, Long. 24.563 (2026/1);
Lat. 46.959, Long. 24.829 (2026/2);
Lat. 496.583, Long. 24.193 (2026/3);
Lat. 46.842, Long. 24.704 (2026/4);
Lat. 44.916, Long. 27.118 (2026/5).
11.8.2026-28.8.2026
Parte B: ulteriori zone soggette a restrizioni
Ulteriore zona soggetta a restrizioni
Regione
Aree incluse nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in Romania di cui all’articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Ulteriori zone soggette a restrizioni
Mureș County
The entire Mureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Ialomiţa, Buzău and Brăila counties, excluding the areas included in any protection or surveillance zone
28.8.2026
Cluj County
Bistrița-Năsăud County
Ialomiţa County
Buzău County
Brăila County
ALLEGATO II
Area
Regione
Aree di cui all’articolo 1
ter
Termine ultimo di applicazione
Aree
Mureș County
The entire Mureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Ialomiţa, Buzău and Brăila counties.
29.8.2026-27.9.2026»
Cluj County
Bistrița-Năsăud County
Ialomiţa County
Buzău County
Brăila County
»
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1797/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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