Decisione UE In vigore

Decisione UE 1705/2026

Decisione (PESC) 2026/1705 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che modifica la decisione (PESC) 2023/2135, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan

Pubblicato: 13/07/2026 In vigore dal: 13/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2026/1705 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che modifica la decisione (PESC) 2023/2135, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan EN: Council Decision (CFSP) 2026/1705 of 13 July 2026 amending Decision (CFSP) 2023/2135 concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1705 14.7.2026 DECISIONE (PESC) 2026/1705 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2026 che modifica la decisione (PESC) 2023/2135, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 9 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2135 ( 1 ) . (2) Il 27 novembre 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito la loro ferma condanna dei continui combattimenti tra le Forze armate sudanesi (SAF), le Forze di supporto rapido (RSF) e le rispettive milizie affiliate. La dichiarazione ha inoltre deplorato la drammatica escalation di violenza e il tragico bilancio in termini di vite umane nel Darfur e in tutto il paese, nonché le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. (3) Il 28 ottobre 2025 l’alto rappresentante e il commissario Lahbib hanno reso una dichiarazione congiunta sulla presa di El Fasher. Nella dichiarazione si sottolineava che la presa della capitale del Darfur da parte delle RSF segnava un pericoloso punto di svolta nella guerra e rischiava di aggravare ulteriormente la già drammatica situazione umanitaria. Si aggiungeva inoltre che il fatto di prendere di mira i civili sulla base della loro etnia evidenziava la brutalità delle RSF. (4) Il 20 novembre 2025 l’alta rappresentante ha formulato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui ha condannato fermamente le atrocità commesse a El Fasher dalle RSF. La dichiarazione ha sottolineato inoltre che la responsabilità primaria di porre fine al conflitto spetta alla leadership delle RSF, delle SAF e delle loro milizie alleate, nonché a chi fornisce loro sostegno diretto o indiretto, e ha esortato tutte le parti del conflitto a riprendere i negoziati per conseguire un cessate il fuoco immediato e duraturo. (5) Il 21 aprile 2026 l’alto rappresentante ha formulato a nome dell’Unione una dichiarazione per commemorare i tre anni dallo scoppio della guerra in Sudan. La dichiarazione ha sottolineato che il conflitto tra le SAF, le RSF e le rispettive milizie affiliate distrugge vite umane e frustra le aspirazioni della popolazione emerse durante la rivoluzione del 2018-19. La dichiarazione ha aggiunto che l’Unione si avvarrà di tutti gli strumenti disponibili, comprese la diplomazia e le misure restrittive, per chiedere con determinazione la pace, anche ricorrendo a ulteriori sanzioni nei confronti dell’economia di guerra del Sudan. (6) Tenuto conto della gravità della situazione, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive. (7) In particolare, l’estrazione e lo sfruttamento dell’oro sono importanti fonti di reddito per le SAF e le RSF, che le utilizzano per sostenere il conflitto in Sudan. (8) È pertanto opportuno vietare di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro originario del Sudan e dal Sudan esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 15 luglio 2026. (9) È inoltre opportuno vietare di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, taluni beni che potrebbero essere impiegati per l’estrazione o lo sfruttamento dell’oro, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan. (10) Al fine di consentire la risoluzione ordinata dei pertinenti contratti esistenti, è opportuno prevedere un’eccezione temporanea al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di taluni beni che potrebbero essere impiegati per l’estrazione o lo sfruttamento dell’oro in Sudan. (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/2135. (12) È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella decisione (PESC) 2023/2135 sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis 1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro originario del Sudan e dal Sudan esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 15 luglio 2026. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni; b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Sudan che godono di immunità in virtù del diritto internazionale. 4.   L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo. Articolo 2 ter 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, taluni beni che potrebbero essere impiegati per l’estrazione o lo sfruttamento dell’oro, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan. 3.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) , ove applicabile, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni destinati all’impiego per scopi umanitari, in emergenze di sanità pubblica, nella prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 4.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2837 11, elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio ( *2 ) , e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all’esecuzione fino al 16 gennaio 2027 dei contratti conclusi prima del 15 luglio 2026, o dei contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 5.   L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo. ( *1 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ( GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj )." ( *2 ) Regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan ( OJ L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj ).»." Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) Decisione (PESC) 2023/2135 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan ( GU L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1705/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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