Decisione di esecuzione (UE) 2026/1733 del Consiglio, del 10 luglio 2026, relativa alla sospensione dell’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Guinea
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1733 del Consiglio, del 10 luglio 2026, relativa alla sospensione dell’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Guinea
EN: Council Implementing Decision (EU) 2026/1733 of 10 July 2026 suspending the application of certain provisions of Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council in respect of Guinea
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1733
15.7.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1733 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2026
relativa alla sospensione dell’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
(
1
)
, in particolare l’articolo 25
bis
, paragrafo 5, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
A seguito di una valutazione a norma dell’articolo 25
bis
, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ritiene che la cooperazione con la Guinea in materia di riammissione dei migranti irregolare sia insufficiente. Occorrono miglioramenti significativi nella cooperazione in tutte le fasi del processo di riammissione, anche garantendo che la Guinea cooperi efficacemente, in modo tempestivo e prevedibile, nell’identificazione di migranti irregolari, nel rilascio di documenti di viaggio provvisori e nell’organizzazione delle operazioni di rimpatrio, in linea con l’intesa in materia di riammissione.
(2)
Permangono problemi nell’identificazione e nel rimpatrio dei cittadini della Guinea il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare. Tali problemi sono dovuti alla mancanza di risposte e di follow-up da parte delle autorità guineane alle richieste di riammissione sia in presenza che in mancanza di documenti, alle difficoltà nel rilascio di documenti di viaggio provvisori, che spesso non sono forniti nemmeno quando la cittadinanza è già stata confermata e nell’organizzazione di operazioni di rimpatrio su voli di linea o voli charter. Inoltre la cittadinanza guineana è all’ottavo posto per volumi di arrivi irregolari nell’Unione tra le cittadinanze individuate dei paesi valutati a norma dell’articolo 25
bis
, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 e che è stato accumulato un notevole arretrato per quanto riguarda i casi di riammissione.
(3)
Tenuto conto delle varie misure finora adottate dalla Commissione per migliorare la cooperazione della Guinea in materia di riammissione e le relazioni generali tra l’Unione e tale paese terzo, la Commissione ritiene che tale cooperazione con la Guinea resti insufficiente e che siano pertanto necessari ulteriori interventi.
(4)
Dovrebbe pertanto essere sospesa l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 per i cittadini della Guinea soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
. L’obiettivo di tale sospensione è incoraggiare le autorità guineane a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.
(5)
Le disposizioni temporaneamente sospese dovrebbero essere quelle di cui all’articolo 25
bis
, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, segnatamentela possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all’articolo 14, paragrafo 6; il periodo generale di trattamento di 15 giorni di calendario di cui all’articolo 23, paragrafo 1, la cui sospensione escluderebbe, di conseguenza, l’applicazione della norma che autorizza una proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni soltanto in singoli casi, cosicché il normale periodo di trattamento sarebbe di 45 giorni; il rilascio di visti per ingressi multipli di cui all’articolo 24, paragrafi 2 e 2
quater
; e l’esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio di cui all’articolo 16, paragrafo 5, lettera b).
(6)
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, che estende il diritto di libera circolazione ai familiari dei cittadini dell’Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai familiari di un cittadino dell’Unione cui si applica tale direttiva o di un familiare di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e tale paese terzo. La presente decisione non si applica ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
4
)
(«accordo di recesso»), a condizione che i familiari interessati abbiano il diritto di raggiungere il beneficiario dell’accordo di recesso nello Stato ospitante e presentino domanda di visto a tal fine.
(7)
La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, compresi i loro obblighi in quanto paesi ospitanti organizzazioni intergovernative internazionali o conferenze internazionali convocate dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali e con sede negli Stati membri. Pertanto la sospensione temporanea non dovrebbe applicarsi ai cittadini della Guinea richiedenti un visto qualora ciò sia necessario affinché gli Stati membri adempiano tali obblighi.
(8)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(9)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
5
)
; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(10)
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
(
6
)
, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio
(
7
)
.
(11)
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
(
8
)
che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio
(
9
)
.
(12)
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
(
10
)
che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio
(
11
)
.
(13)
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La presente decisione si applica ai cittadini della Guinea soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806.
2. La presente decisione non si applica ai cittadini della Guinea esentati dall’obbligo del visto a norma dell’articolo 4 o dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.
3. La presente decisione non si applica ai cittadini della Guinea che presentano domanda di visto e che sono
a)
familiari di un cittadino dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione;
b)
familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e un paese terzo; o
c)
familiari di un cittadino del Regno Unito che è beneficiario dell’accordo di recesso, a condizione che i familiari interessati abbiano il diritto di raggiungere il beneficiario di tale accordo nello Stato ospitante e presentino domanda di visto a tal fine.
4. La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare quando funge:
a)
da paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
da paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici;
c)
in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia, come modificato da ultimo.
Articolo 2
È temporaneamente sospesa l’applicazione delle disposizioni seguenti del regolamento (CE) n. 810/2009 nei confronti della Guinea:
a)
articolo 14, paragrafo 6;
b)
articolo 16, paragrafo 5, lettera b);
c)
articolo 23, paragrafo 1; e
d)
articolo 24, paragrafi 2 e 2
quater
.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Articolo 4
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
S. HARRIS
(
1
)
GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (
GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj
).
(
3
)
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (
GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj
).
(
4
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign
.
(
5
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj
).
(
6
)
GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj
.
(
7
)
Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (
GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj
).
(
8
)
GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52
.
(
9
)
Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (
GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj
).
(
10
)
GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21
.
(
11
)
Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (
GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1733/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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