Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1700/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1700 della Commissione, del 14 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, per quanto riguarda la conclusione dei contratti, gli anticipi e gli obblighi di notifica

Pubblicato: 14/07/2026 In vigore dal: 14/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1700 della Commissione, del 14 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, per quanto riguarda la conclusione dei contratti, gli anticipi e gli obblighi di notifica EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1700 of 14 July 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1831 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council on information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in the third countries, as regards the conclusion of contracts, advance payments, and notification obligations

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1700 15.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1700 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, per quanto riguarda la conclusione dei contratti, gli anticipi e gli obblighi di notifica LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 ( 1 ) del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Nella sua comunicazione «Un’Europa più semplice e più rapida» ( 2 ) la Commissione invita ad adottare misure di semplificazione volte ad alleggerire il carico normativo e i relativi costi per i cittadini, le imprese, i portatori di interessi e le pubbliche amministrazioni nell’Unione e a rendere le norme più chiare, più facili da comprendere e più rapide da attuare. (2) Sulla base dell’esperienza acquisita durante l’attuazione dei programmi semplici e degli scambi con gli Stati membri e i beneficiari dei finanziamenti dell’Unione, è stata individuata la possibilità di modificare gli articoli 10, 13 e 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 ( 3 ) della Commissione al fine di ridurre gli oneri amministrativi e agevolare l’attuazione di tali programmi. (3) Sulla base dell’esperienza acquisita dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831, il termine imposto agli Stati membri per la conclusione dei contratti per l’esecuzione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate potrebbe non essere sufficiente per completare la procedura di selezione degli organismi di esecuzione di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione ( 4 ) . È pertanto necessaria una proroga di tale termine per consentire ai beneficiari di selezionare correttamente gli organismi responsabili dell’attuazione dei programmi semplici e ridurre la necessità di chiedere alla Commissione di autorizzare la firma dei contratti dopo la scadenza del termine. (4) Al fine di agevolare l’attuazione dei programmi per i beneficiari dei finanziamenti dell’Unione, il tasso massimo di prefinanziamento mediante anticipi dovrebbe essere aumentato in modo da garantire che il fabbisogno di finanziamento iniziale, in particolare per i beneficiari con capacità finanziaria limitata, sia adeguatamente coperto, mantenendo nel contempo la flessibilità per quanto riguarda l’utilizzo di tali anticipi e la relativa misura. (5) Al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico degli Stati membri, è opportuno ridurre gli obblighi di comunicazione alla Commissione per i programmi semplici ed operare una distinzione tra, da un lato, i dati relativi all’esecuzione finanziaria e ai risultati dei controlli amministrativi e in loco e, dall’altro, i dati relativi all’impatto dei programmi valutati. Gli obblighi di notifica relativi a questi ultimi dovrebbero essere ridotti pur continuando a fornire alla Commissione una notifica sufficiente ai fini della gestione del programma, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi per gli Stati membri. (6) Tuttavia, al fine di evitare confusione a causa dell’applicazione parallela di norme diverse, le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 non dovrebbero applicarsi ai programmi in corso. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 è così modificato: 1) all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri concludono contratti per l’attuazione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate dopo aver effettuato controlli sulla procedura di selezione degli organismi di esecuzione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014 al fine di garantire che tali organismi di esecuzione siano stati selezionati conformemente alla procedura prevista all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829. Gli Stati membri concludono tali contratti entro 180 giorni di calendario dalla notifica dell’atto della Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014. Scaduto tale termine, non possono più essere conclusi contratti senza la preventiva autorizzazione della Commissione, a seguito della presentazione di una richiesta giustificata da parte dello Stato membro.» ; 2) all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’anticipo non può eccedere il 30 % della partecipazione finanziaria massima dell’Unione di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014»; 3) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Comunicazioni alla Commissione relative ai programmi semplici 1.   Per quanto riguarda tutti i pagamenti effettuati per i programmi semplici, entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati riferiti al precedente anno civile e i risultati dei controlli amministrativi e in loco svolti conformemente agli articoli 19 e 20. 2.   Per quanto riguarda i pagamenti del saldo effettuati per i programmi semplici, entro il 15 luglio dell’anno successivo alla fine dell’attuazione del programma gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi all’intera durata del programma riguardanti l’impatto dei programmi valutati utilizzando il sistema di indicatori di rendimento di cui all’articolo 22. 3.   Tali comunicazioni avvengono per via elettronica utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati messe a disposizione dalla Commissione.» . Articolo 2 Disposizione transitoria Il presente regolamento non si applica ai contratti per l’attuazione dei programmi semplici di cui all’articolo 10, paragrafo 3, conclusi prima del 1 o dicembre 2026. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1144/oj . ( 2 ) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un’Europa più semplice e più rapida — Comunicazione sull’attuazione e la semplificazione» [COM(2025) 47 final, 11.2.2025]. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi ( GU L 266 del 13.10.2015, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1831/oj ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi ( GU L 266 del 13.10.2015, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1829/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1700/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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