Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1546/2026

Regolamento (UE) 2026/1546 della Commissione, dell’8 luglio 2026, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato-metile in o su determinati prodotti

Pubblicato: 08/07/2026 In vigore dal: 08/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2026/1546 della Commissione, dell’8 luglio 2026, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato-metile in o su determinati prodotti EN: Commission Regulation (EU) 2026/1546 of 8 July 2026 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benomyl, carbendazim and thiophanate-methyl in or on certain products

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1546 9.7.2026 REGOLAMENTO (UE) 2026/1546 DELLA COMMISSIONE dell’8 luglio 2026 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato-metile in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze attive carbendazim e tiofanato metile sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. (2) L’approvazione della sostanza attiva carbendazim è scaduta il 30 novembre 2014 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. (3) L’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione ( 2 ) . Una domanda di rinnovo dell’approvazione era stata presentata conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ( 3 ) entro il termine stabilito, ed era stata valutata conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . Il richiedente aveva tuttavia deciso di ritirare la domanda. Sulla base della valutazione di tale domanda, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha tuttavia pubblicato le sue conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva tiofanato metile come antiparassitario ( 5 ) , che hanno individuato vari aspetti critici che destano preoccupazioni e lacune nei dati. In particolare, l’Autorità ha concluso che, considerato il potenziale clastogeno del tiofanato metile, non fosse possibile ricavare i valori tossicologici di riferimento per la valutazione dei rischi per i consumatori e gli operatori. Sulla base del fascicolo disponibile sul tiofanato metile, l’Autorità ha indicato che anche il carbendazim potrebbe avere un potenziale clastogeno. (4) Nel suo precedente parere motivato sulla revisione di tutti gli LMR esistenti per il carbendazim e il tiofanato metile a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 ( 6 ) , l’Autorità ha osservato che le due sostanze hanno un meccanismo d’azione comune e pattern metabolici simili. Alla luce delle preoccupazioni riguardo alla potenziale clastogenicità del carbendazim e del tiofanato metile sollevate nelle conclusioni della revisione inter pares, la Commissione ha chiesto all’Autorità di formulare un parere motivato a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 che valutasse le proprietà tossicologiche delle due sostanze. Nel suo parere motivato ( 7 ) , l’Autorità ha concluso che vi sono elementi indicativi del fatto che il carbendazim e il tiofanato metile sono aneugenici e ha proposto valori tossicologici di riferimento per entrambe le sostanze. I valori tossicologici di riferimento sono stati confermati dall’Autorità in due pareri motivati successivi ( 8 ) , ( 9 ) che hanno tenuto conto delle proprietà tossicologiche delle sostanze. (5) Il carbendazim è classificato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) come mutageno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B ( 11 ) , e l’Autorità ha concluso che il tiofanato metile soddisfa i criteri per essere identificato come interferente endocrino per la funzione tiroidea ( 12 ) . (6) Nel 2021 ( 13 ) l’Unione ha segnalato preoccupazioni per la salute pubblica in relazione alle sostanze attive carbendazim e tiofanato metile al Comitato Codex sui residui di antiparassitari. Di conseguenza, la revisione periodica del carbendazim era stata calendarizzata in sede di riunione congiunta FAO/OMS sui residui di antiparassitari (JMPR) nel 2023. Il 14 novembre 2025 ( 14 ) la commissione del Codex Alimentarius ha revocato tutti i limiti massimi di residui del Codex («CXL») per la somma di carbendazim, benomil e tiofanato metile (espressa in carbendazim), in quanto erano stati presentati dati insufficienti per consentire una nuova valutazione delle proprietà tossicologiche del carbendazim, compresi i valori tossicologici di riferimento stabiliti nel 1995 e nel 2005. Non sono pertanto più disponibili CXL per il carbendazim né per il benomil. Per il tiofanato metile singolarmente esiste un solo CXL, per le mandorle, ma l’Unione ha espresso una riserva basata sull’incompatibilità della definizione del residuo di tiofanato metile nelle mandorle nell’Unione con la definizione del residuo stabilita dal JMPR, e detto CXL non è mai stato applicato nell’Unione ( 15 ) . (7) L’utilizzo del carbendazim e del tiofanato metile non è più approvato nell’Unione e tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim o tiofanato metile sono state revocate. Esistono attualmente LMR basati su tolleranze all’importazione per tali due sostanze negli agrumi, nei manghi, nelle papaie e nei gombi. Tali tolleranze all’importazione erano già state valutate dall’Autorità nel quadro della revisione di tutti gli LMR per il carbendazim e il tiofanato metile conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 ( 16 ) . (8) Tuttavia, le buone pratiche agricole («BPA») a sostegno di tali tolleranze all’importazione per il carbendazim e il tiofanato metile sugli agrumi non sono più autorizzate ( 17 ) . A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005, un LMR può essere fissato tenendo conto di una BPA applicata in un paese terzo per l’utilizzo autorizzato di una sostanza attiva in tale paese. Dato che le BPA precedentemente presentate per la fissazione di tali LMR sulla base delle tolleranze all’importazione non sono più autorizzate, non vi è più alcuna base per mantenere gli LMR basati sulle tolleranze all’importazione negli agrumi. È pertanto opportuno abbassare gli LMR per il carbendazim e il tiofanato metile negli agrumi portandoli al limite di determinazione («LD»). (9) Inoltre, nella sua valutazione dei rischi del 2024 ( 18 ) , l’Autorità ha condotto una valutazione combinata dei rischi per i residui di carbendazim e tiofanato metile, considerato che tali sostanze presentano pattern metabolici simili, condividono la stessa modalità d’azione e possono essere utilizzate sulla stessa coltura. In tale valutazione combinata dei rischi l’Autorità ha individuato rischi inaccettabili per quanto riguarda gli attuali LMR per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nei manghi e nelle papaie e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nei manghi e nelle papaie. Poiché non si può escludere che entrambe le sostanze siano utilizzate sulla stessa coltura, gli LMR basati sulle tolleranze all’importazione per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nei manghi e nelle papaie e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nei manghi e nelle papaie dovrebbero pertanto essere ridotti all’LD. (10) Per quanto riguarda i gombi, l’Autorità non ha potuto effettuare una valutazione combinata dell’esposizione in quanto all’Unione era stata presentata una sola BPA per il tiofanato metile ( 19 ) . A tale riguardo, rimane incerto se entrambe le sostanze possano essere applicate nella pratica sulla stessa coltura o se possano essere presenti insieme in un prodotto fitosanitario utilizzato in un paese terzo. In alcuni paesi terzi sono registrate BPA sia per i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim sia per i prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile per i gombi, oltre a BPA per i prodotti fitosanitari contenenti una miscela di tali sostanze ( 20 ) . Non è possibile sapere come tali prodotti fitosanitari sono applicati nella pratica nei paesi terzi. Di conseguenza, per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori la Commissione ritiene opportuno abbassare anche gli LMR per entrambe le sostanze sui gombi all’LD. (11) Considerato quanto precede, tutti gli LMR per il carbendazim e il tiofanato metile dovrebbero essere abbassati al livello dei pertinenti LD specifici per prodotto ed elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. (12) Nei suoi pareri motivati l’Autorità ha inoltre proposto di modificare la definizione dei residui per il carbendazim, che attualmente comprende il benomil, e di fissare LMR distinti per le due sostanze. Essa ha altresì proposto di modificare, a fini di applicazione, le definizioni dei residui per il carbendazim in tutti i prodotti di origine animale da «carbendazim e tiofanato metile, espressi in carbendazim» a «somma di carbendazim e 5-idrossi-carbendazim, espressa in carbendazim», e per il tiofanato metile in tutti i prodotti di origine animale da «carbendazim e tiofanato metile, espressa in carbendazim» a «tiofanato metile». La Commissione ritiene pertanto opportuno stabilire tali nuove definizioni dei residui. (13) Il benomil non è approvato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non è mai stato valutato nell’Unione. Esso è classificato come mutageno e tossico per la riproduzione di categoria B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 ( 21 ) . (14) Per il benomil non sono disponibili valori tossicologici di riferimento dell’UE e non è stato possibile valutare la sicurezza degli LMR per tale sostanza. Poiché gli utilizzi del benomil non sono autorizzati nell’Unione, e per tale sostanza non esistono tolleranze all’importazione o CXL, è opportuno fissare LMR di base nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, come previsto all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. (15) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. (17) Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. Sulla base del parere dell’Autorità ( 22 ) , ciò si applica a tutti i prodotti, fatta eccezione per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nelle papaie e nei manghi e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nelle papaie e nei manghi. (18) Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche. (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima del 29 gennaio 2027, fatta eccezione per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nelle papaie e nei manghi e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nelle papaie e nei manghi. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2027. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione, del 15 ottobre 2020, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiofanato metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( GU L 342 del 16.10.2020, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1498/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/oj ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj ). ( 5 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiophanate-methyl . EFSA Journal 2018;16(1):5133. ( 6 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiophanate-methyl and carbendazim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 . EFSA Journal 2014;12(12):3919. ( 7 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the toxicological properties and maximum residue levels (MRLs) for the benzimidazole substances carbendazim and thiophanate-methyl . EFSA Journal 2021;19(8):6773. ( 8 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Statement on the assessment of quality of data available to EFSA to derive the health-based guidance values for carbendazim . EFSA Journal . 2024;22:e8756. ( 9 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Updated reasoned opinion on the toxicological properties and maximum residue levels (MRLs) for the benzimidazole substances carbendazim and thiophanate-methyl . EFSA Journal . 2024;22:e8569. ( 10 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj ). ( 11 ) https://chem.echa.europa.eu/100.031.108/harmonised/369298 . ( 12 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiophanate-methyl . EFSA Journal 2018;16(1):5133. ( 13 ) Segnalazione di preoccupazioni presentata dall'Unione europea nel marzo 2021 in relazione a benomil (69), carbendazim (72) e tiofanato metile (77). COMITATO CODEX SUI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI, 52 a sessione, punto 6 dell'ordine del giorno, CX/PR 21/52/5-Add.1. 18-19. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FWDs-2021%252Fpr52_05_Add1e.pdf . ( 14 ) Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius. 48 a sessione, sede della FAO, Roma, Italia, 10-14 novembre 2025. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-48%252FFINAL%252520REPORT%252FREP25_CACe.pdf . ( 15 ) Relazione della 55 a sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari, provincia di Sichuan, Repubblica popolare cinese, 3-8 giugno 2024, https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-55%252FREPORT%252FFINAL%252FREP24_PR55e.pdf . ( 16 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiophanate-methyl and carbendazim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 . EFSA Journal 2014;12(12):3919. ( 17 ) South Africa Government Gazette no 49189, 25 agosto 2023. Fertilizer, farm feeds, agricultural remedies and stock remedies act (Act No. 36 of 1947), Regulations relating to Agricultural remedy https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202308/49189gon3812.pdf https://www.agri-intel.com/ . ( 18 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Updated reasoned opinion on the toxicological properties and maximum residue levels (MRLs) for the benzimidazole substances carbendazim and thiophanate-methyl . EFSA Journal 2024;22:e8569. ( 19 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiophanate-methyl and carbendazim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 . EFSA Journal 2014;12(12):3919. ( 20 ) https://homologa.com/ . ( 21 ) https://chem.echa.europa.eu/100.037.962/harmonised/293138 . ( 22 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Updated reasoned opinion on the toxicological properties and maximum residue levels (MRLs) for the benzimidazole substances carbendazim and thiophanate-methyl . EFSA Journal 2024;22:e8569. ALLEGATO Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati: 1) nell’allegato II, le colonne relative a carbendazim e tiofanato metile sono soppresse; 2) nell’allegato III, parte B, le colonne relative a carbendazim e tiofanato metile sono soppresse; 3) nell’allegato V, sono aggiunte le colonne seguenti relative a benomil, carbendazim e tiofanato metile: « Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( 1 ) Benomil Carbendazim (R) Tiofanato metile 0100000 FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0110000 Agrumi 0110010 Pompelmi 0110020 Arance dolci 0110030 Limoni 0110040 Limette/lime 0110050 Mandarini 0110990 Altri (2) 0120000 Frutta a guscio 0120010 Mandorle dolci 0120020 Noci del Brasile 0120030 Noci di anacardi 0120040 Castagne e marroni 0120050 Noci di cocco 0120060 Nocciole 0120070 Noci del Queensland 0120080 Noci di pecàn 0120090 Pinoli 0120100 Pistacchi 0120110 Noci comuni 0120990 Altri (2) 0130000 Pomacee 0130010 Mele 0130020 Pere 0130030 Cotogne 0130040 Nespole 0130050 Nespole del Giappone 0130990 Altri (2) 0140000 Drupacee 0140010 Albicocche 0140020 Ciliegie (dolci) 0140030 Pesche 0140040 Prugne 0140990 Altri (2) 0150000 Bacche e piccola frutta 0151000 a) Uve 0151010 Uve da tavola 0151020 Uve da vino 0152000 b) Fragole 0153000 c) Frutti di piante arbustive 0153010 More di rovo 0153020 More selvatiche 0153030 Lamponi (rossi e gialli) 0153990 Altri (2) 0154000 d) Altra piccola frutta e bacche 0154010 Mirtilli 0154020 Mirtilli giganti americani 0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) 0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) 0154050 Rosa canina (cinorrodonti) 0154060 More di gelso (nero e bianco) 0154070 Azzeruoli 0154080 Bacche di sambuco 0154990 Altri (2) 0160000 Frutta varia 0161000 a) Frutta con buccia commestibile 0161010 Datteri 0161020 Fichi 0161030 Olive da tavola 0161040 Kumquat 0161050 Carambole 0161060 Cachi 0161070 Jambul/jambolan 0161990 Altri (2) 0162000 b) Frutti piccoli con buccia non commestibile 0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli) 0162020 Litci 0162030 Frutti della passione/maracuja 0162040 Fichi d'India/fichi di cactus 0162050 Melastelle/cainette 0162060 Cachi di Virginia 0162990 Altri (2) 0163000 c) Frutti grandi con buccia non commestibile 0163010 Avocado 0163020 Banane 0163030 Manghi 0163040 Papaie 0163050 Melograni 0163060 Cerimolia/cherimolia 0163070 Guaiave/guave 0163080 Ananas 0163090 Frutti dell'albero del pane 0163100 Durian 0163110 Anona/graviola/guanabana 0163990 Altri (2) 0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0210000 Ortaggi a radice e tubero 0211000 a) Patate 0212000 b) Ortaggi a radice e tubero tropicali 0212010 Radici di cassava/manioca 0212020 Patate dolci 0212030 Ignami 0212040 Maranta/arrowroot 0212990 Altri (2) 0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero 0213010 Bietole 0213020 Carote 0213030 Sedano rapa 0213040 Barbaforte/rafano/cren 0213050 Topinambur 0213060 Pastinaca 0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo 0213080 Ravanelli 0213090 Salsefrica 0213100 Rutabaga 0213110 Rape 0213990 Altri (2) 0220000 Ortaggi a bulbo 0220010 Aglio 0220020 Cipolle 0220030 Scalogni 0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette 0220990 Altri (2) 0230000 Ortaggi a frutto 0231000 a) Solanacee e malvacee 0231010 Pomodori 0231020 Peperoni 0231030 Melanzane 0231040 Gombi 0231990 Altri (2) 0232000 b) Cucurbitacee con buccia commestibile 0232010 Cetrioli 0232020 Cetriolini 0232030 Zucchine 0232990 Altri (2) 0233000 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0233010 Meloni 0233020 Zucche 0233030 Cocomeri/angurie 0233990 Altri (2) 0234000 d) Mais dolce 0239000 e) Altri ortaggi a frutto 0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) 0241000 a) Cavoli a infiorescenza 0241010 Cavoli broccoli 0241020 Cavolfiori 0241990 Altri (2) 0242000 b) Cavoli a testa 0242010 Cavoletti di Bruxelles 0242020 Cavoli cappucci 0242990 Altri (2) 0243000 c) Cavoli a foglia 0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai 0243020 Cavoli ricci 0243990 Altri (2) 0244000 d) Cavoli rapa 0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili 0251000 a) Lattughe e insalate 0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella 0251020 Lattughe 0251030 Scarola/indivia a foglie larghe 0251040 Crescione e altri germogli e gemme 0251050 Barbarea 0251060 Rucola 0251070 Senape juncea 0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) 0251990 Altri (2) 0252000 b) Foglie di spinaci e simili 0252010 Spinaci 0252020 Portulaca/porcellana 0252030 Bietole da foglia e da costa 0252990 Altri (2) 0253000 c) Foglie di vite e foglie di specie simili 0254000 d) Crescione acquatico 0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga 0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili 0256010 Cerfoglio 0256020 Erba cipollina 0256030 Foglie di sedano 0256040 Prezzemolo 0256050 Salvia 0256060 Rosmarino 0256070 Timo 0256080 Basilico e fiori commestibili 0256090 Foglie di alloro/lauro 0256100 Dragoncello 0256990 Altri (2) 0260000 Legumi 0260010 Fagioli (con baccello) 0260020 Fagioli (senza baccello) 0260030 Piselli (con baccello) 0260040 Piselli (senza baccello) 0260050 Lenticchie 0260990 Altri (2) 0270000 Ortaggi a stelo 0270010 Asparagi 0270020 Cardi 0270030 Sedani 0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze 0270050 Carciofi 0270060 Porri 0270070 Rabarbaro 0270080 Germogli di bambù 0270090 Cuori di palma 0270990 Altri (2) 0280000 Funghi, muschi e licheni 0280010 Funghi coltivati 0280020 Funghi selvatici 0280990 Muschi e licheni 0290000 Alghe e organismi procarioti 0300000 LEGUMI SECCHI 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0300010 Fagioli 0300020 Lenticchie 0300030 Piselli 0300040 Lupini/semi di lupini 0300990 Altri (2) 0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0401000 Semi oleaginosi 0401010 Semi di lino 0401020 Semi di arachide 0401030 Semi di papavero 0401040 Semi di sesamo 0401050 Semi di girasole 0401060 Semi di colza 0401070 Semi di soia 0401080 Semi di senape 0401090 Semi di cotone 0401100 Semi di zucca 0401110 Semi di cartamo 0401120 Semi di borragine 0401130 Semi di camelina/dorella 0401140 Semi di canapa 0401150 Semi di ricino 0401990 Altri (2) 0402000 Frutti oleaginosi 0402010 Olive da olio 0402020 Semi di palma 0402030 Frutti di palma 0402040 Capoc 0402990 Altri (2) 0500000 CEREALI 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0500010 Orzo 0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0500030 Mais/granturco 0500040 Miglio 0500050 Avena 0500060 Riso 0500070 Segale 0500080 Sorgo 0500090 Frumento 0500990 Altri (2) 0600000 TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0610000 Tè 0620000 Chicchi di caffè 0630000 Infusioni di erbe da 0631000 a) Fiori 0631010 Camomilla 0631020 Ibisco/rosella 0631030 Rosa 0631040 Gelsomino 0631050 Tiglio 0631990 Altri (2) 0632000 b) Foglie ed erbe 0632010 Fragola 0632020 Rooibos 0632030 Mate 0632990 Altri (2) 0633000 c) Radici 0633010 Valeriana 0633020 Ginseng 0633990 Altri (2) 0639000 d) Altre parti della pianta 0640000 Semi di cacao 0650000 Carrube/pane di san Giovanni 0700000 LUPPOLO 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0800000 SPEZIE 0810000 Semi 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0810010 Anice verde 0810020 Grano nero/cumino nero 0810030 Sedano 0810040 Coriandolo 0810050 Cumino 0810060 Aneto 0810070 Finocchio 0810080 Fieno greco 0810090 Noce moscata 0810990 Altri (2) 0820000 Frutta 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato 0820020 Pepe di Sichuan 0820030 Carvi 0820040 Cardamomo 0820050 Bacche di ginepro 0820060 Pepe (nero, verde e bianco) 0820070 Vaniglia 0820080 Tamarindo 0820990 Altri (2) 0830000 Spezie da corteccia 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0830010 Cannella 0830990 Altri (2) 0840000 Spezie da radici e rizomi 0840010 Liquirizia 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0840020 Zenzero (10) 0840030 Curcuma 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0840040 Barbaforte/rafano/cren (11) 0840990 Altri (2) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0850000 Spezie da boccioli 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0850010 Chiodi di garofano 0850020 Capperi 0850990 Altri (2) 0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0860010 Zafferano 0860990 Altri (2) 0870000 Spezie da arilli 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0870010 Macis 0870990 Altri (2) 0900000 PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0900010 Barbabietole da zucchero 0900020 Canne da zucchero 0900030 Radici di cicoria 0900990 Altri (2) 1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI 1010000 Prodotti ottenuti da 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 1011000 a) Suini 1011010 Muscolo 1011020 Grasso 1011030 Fegato 1011040 Rene 1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1011990 Altri (2) 1012000 b) Bovini 1012010 Muscolo 1012020 Grasso 1012030 Fegato 1012040 Rene 1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1012990 Altri (2) 1013000 c) Ovini 1013010 Muscolo 1013020 Grasso 1013030 Fegato 1013040 Rene 1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1013990 Altri (2) 1014000 d) Caprini 1014010 Muscolo 1014020 Grasso 1014030 Fegato 1014040 Rene 1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1014990 Altri (2) 1015000 e) Equidi 1015010 Muscolo 1015020 Grasso 1015030 Fegato 1015040 Rene 1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1015990 Altri (2) 1016000 f) Pollame 1016010 Muscolo 1016020 Grasso 1016030 Fegato 1016040 Rene 1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1016990 Altri (2) 1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento 1017010 Muscolo 1017020 Grasso 1017030 Fegato 1017040 Rene 1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1017990 Altri (2) 1020000 Latte 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 1020010 Bovino 1020020 Ovino 1020030 Caprino 1020040 Equino 1020990 Altri (2) 1030000 Uova di volatili 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 1030010 Galline 1030020 Anatre 1030030 Oche 1030040 Quaglie 1030990 Altri (2) 1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 0,05 ( *1 ) 1050000 Anfibi e rettili 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 1060000 Animali invertebrati terrestri 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 0,01 ( *1 ) 1100000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8) 1200000 PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8) 1300000 PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9) ( *1 ) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. ( 1 ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. (+) Combinazione di antiparassitario e prodotto per la quale esiste una nota a piè di pagina. L'elenco delle note a piè di pagina è riportato di seguito. Carbendazim (R) (R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Carbendazim - codice 1000000 : somma di carbendazim e 5-idrossi-carbendazim, espressa in carbendazim.» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1546/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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