Regolamento (UE) 2026/1546 della Commissione, dell’8 luglio 2026, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato-metile in o su determinati prodotti
Regolamento (UE) 2026/1546 della Commissione, dell’8 luglio 2026, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato-metile in o su determinati prodotti
EN: Commission Regulation (EU) 2026/1546 of 8 July 2026 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benomyl, carbendazim and thiophanate-methyl in or on certain products
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1546
9.7.2026
REGOLAMENTO (UE) 2026/1546 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2026
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato-metile in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze attive carbendazim e tiofanato metile sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)
L’approvazione della sostanza attiva carbendazim è scaduta il 30 novembre 2014 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo.
(3)
L’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione
(
2
)
. Una domanda di rinnovo dell’approvazione era stata presentata conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione
(
3
)
entro il termine stabilito, ed era stata valutata conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
. Il richiedente aveva tuttavia deciso di ritirare la domanda. Sulla base della valutazione di tale domanda, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha tuttavia pubblicato le sue conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva tiofanato metile come antiparassitario
(
5
)
, che hanno individuato vari aspetti critici che destano preoccupazioni e lacune nei dati. In particolare, l’Autorità ha concluso che, considerato il potenziale clastogeno del tiofanato metile, non fosse possibile ricavare i valori tossicologici di riferimento per la valutazione dei rischi per i consumatori e gli operatori. Sulla base del fascicolo disponibile sul tiofanato metile, l’Autorità ha indicato che anche il carbendazim potrebbe avere un potenziale clastogeno.
(4)
Nel suo precedente parere motivato sulla revisione di tutti gli LMR esistenti per il carbendazim e il tiofanato metile a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005
(
6
)
, l’Autorità ha osservato che le due sostanze hanno un meccanismo d’azione comune e pattern metabolici simili. Alla luce delle preoccupazioni riguardo alla potenziale clastogenicità del carbendazim e del tiofanato metile sollevate nelle conclusioni della revisione inter pares, la Commissione ha chiesto all’Autorità di formulare un parere motivato a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 che valutasse le proprietà tossicologiche delle due sostanze. Nel suo parere motivato
(
7
)
, l’Autorità ha concluso che vi sono elementi indicativi del fatto che il carbendazim e il tiofanato metile sono aneugenici e ha proposto valori tossicologici di riferimento per entrambe le sostanze. I valori tossicologici di riferimento sono stati confermati dall’Autorità in due pareri motivati successivi
(
8
)
,
(
9
)
che hanno tenuto conto delle proprietà tossicologiche delle sostanze.
(5)
Il carbendazim è classificato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
10
)
come mutageno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B
(
11
)
, e l’Autorità ha concluso che il tiofanato metile soddisfa i criteri per essere identificato come interferente endocrino per la funzione tiroidea
(
12
)
.
(6)
Nel 2021
(
13
)
l’Unione ha segnalato preoccupazioni per la salute pubblica in relazione alle sostanze attive carbendazim e tiofanato metile al Comitato Codex sui residui di antiparassitari. Di conseguenza, la revisione periodica del carbendazim era stata calendarizzata in sede di riunione congiunta FAO/OMS sui residui di antiparassitari (JMPR) nel 2023. Il 14 novembre 2025
(
14
)
la commissione del Codex Alimentarius ha revocato tutti i limiti massimi di residui del Codex («CXL») per la somma di carbendazim, benomil e tiofanato metile (espressa in carbendazim), in quanto erano stati presentati dati insufficienti per consentire una nuova valutazione delle proprietà tossicologiche del carbendazim, compresi i valori tossicologici di riferimento stabiliti nel 1995 e nel 2005. Non sono pertanto più disponibili CXL per il carbendazim né per il benomil. Per il tiofanato metile singolarmente esiste un solo CXL, per le mandorle, ma l’Unione ha espresso una riserva basata sull’incompatibilità della definizione del residuo di tiofanato metile nelle mandorle nell’Unione con la definizione del residuo stabilita dal JMPR, e detto CXL non è mai stato applicato nell’Unione
(
15
)
.
(7)
L’utilizzo del carbendazim e del tiofanato metile non è più approvato nell’Unione e tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim o tiofanato metile sono state revocate. Esistono attualmente LMR basati su tolleranze all’importazione per tali due sostanze negli agrumi, nei manghi, nelle papaie e nei gombi. Tali tolleranze all’importazione erano già state valutate dall’Autorità nel quadro della revisione di tutti gli LMR per il carbendazim e il tiofanato metile conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005
(
16
)
.
(8)
Tuttavia, le buone pratiche agricole («BPA») a sostegno di tali tolleranze all’importazione per il carbendazim e il tiofanato metile sugli agrumi non sono più autorizzate
(
17
)
. A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005, un LMR può essere fissato tenendo conto di una BPA applicata in un paese terzo per l’utilizzo autorizzato di una sostanza attiva in tale paese. Dato che le BPA precedentemente presentate per la fissazione di tali LMR sulla base delle tolleranze all’importazione non sono più autorizzate, non vi è più alcuna base per mantenere gli LMR basati sulle tolleranze all’importazione negli agrumi. È pertanto opportuno abbassare gli LMR per il carbendazim e il tiofanato metile negli agrumi portandoli al limite di determinazione («LD»).
(9)
Inoltre, nella sua valutazione dei rischi del 2024
(
18
)
, l’Autorità ha condotto una valutazione combinata dei rischi per i residui di carbendazim e tiofanato metile, considerato che tali sostanze presentano pattern metabolici simili, condividono la stessa modalità d’azione e possono essere utilizzate sulla stessa coltura. In tale valutazione combinata dei rischi l’Autorità ha individuato rischi inaccettabili per quanto riguarda gli attuali LMR per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nei manghi e nelle papaie e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nei manghi e nelle papaie. Poiché non si può escludere che entrambe le sostanze siano utilizzate sulla stessa coltura, gli LMR basati sulle tolleranze all’importazione per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nei manghi e nelle papaie e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nei manghi e nelle papaie dovrebbero pertanto essere ridotti all’LD.
(10)
Per quanto riguarda i gombi, l’Autorità non ha potuto effettuare una valutazione combinata dell’esposizione in quanto all’Unione era stata presentata una sola BPA per il tiofanato metile
(
19
)
. A tale riguardo, rimane incerto se entrambe le sostanze possano essere applicate nella pratica sulla stessa coltura o se possano essere presenti insieme in un prodotto fitosanitario utilizzato in un paese terzo. In alcuni paesi terzi sono registrate BPA sia per i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim sia per i prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile per i gombi, oltre a BPA per i prodotti fitosanitari contenenti una miscela di tali sostanze
(
20
)
. Non è possibile sapere come tali prodotti fitosanitari sono applicati nella pratica nei paesi terzi. Di conseguenza, per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori la Commissione ritiene opportuno abbassare anche gli LMR per entrambe le sostanze sui gombi all’LD.
(11)
Considerato quanto precede, tutti gli LMR per il carbendazim e il tiofanato metile dovrebbero essere abbassati al livello dei pertinenti LD specifici per prodotto ed elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005.
(12)
Nei suoi pareri motivati l’Autorità ha inoltre proposto di modificare la definizione dei residui per il carbendazim, che attualmente comprende il benomil, e di fissare LMR distinti per le due sostanze. Essa ha altresì proposto di modificare, a fini di applicazione, le definizioni dei residui per il carbendazim in tutti i prodotti di origine animale da «carbendazim e tiofanato metile, espressi in carbendazim» a «somma di carbendazim e 5-idrossi-carbendazim, espressa in carbendazim», e per il tiofanato metile in tutti i prodotti di origine animale da «carbendazim e tiofanato metile, espressa in carbendazim» a «tiofanato metile». La Commissione ritiene pertanto opportuno stabilire tali nuove definizioni dei residui.
(13)
Il benomil non è approvato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non è mai stato valutato nell’Unione. Esso è classificato come mutageno e tossico per la riproduzione di categoria B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008
(
21
)
.
(14)
Per il benomil non sono disponibili valori tossicologici di riferimento dell’UE e non è stato possibile valutare la sicurezza degli LMR per tale sostanza. Poiché gli utilizzi del benomil non sono autorizzati nell’Unione, e per tale sostanza non esistono tolleranze all’importazione o CXL, è opportuno fissare LMR di base nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, come previsto all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
(15)
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(16)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(17)
Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. Sulla base del parere dell’Autorità
(
22
)
, ciò si applica a tutti i prodotti, fatta eccezione per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nelle papaie e nei manghi e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nelle papaie e nei manghi.
(18)
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche.
(19)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima del 29 gennaio 2027, fatta eccezione per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nelle papaie e nei manghi e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nelle papaie e nei manghi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione, del 15 ottobre 2020, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiofanato metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (
GU L 342 del 16.10.2020, pag. 5
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1498/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (
GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/oj
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (
GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj
).
(
5
)
Autorità europea per la sicurezza alimentare,
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiophanate-methyl
.
EFSA Journal
2018;16(1):5133.
(
6
)
Autorità europea per la sicurezza alimentare,
Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiophanate-methyl and carbendazim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005
.
EFSA Journal
2014;12(12):3919.
(
7
)
Autorità europea per la sicurezza alimentare,
Reasoned opinion on the toxicological properties and maximum residue levels (MRLs) for the benzimidazole substances carbendazim and thiophanate-methyl
.
EFSA Journal
2021;19(8):6773.
(
8
)
Autorità europea per la sicurezza alimentare,
Statement on the assessment of quality of data available to EFSA to derive the health-based guidance values for carbendazim
.
EFSA Journal
. 2024;22:e8756.
(
9
)
Autorità europea per la sicurezza alimentare,
Updated reasoned opinion on the toxicological properties and maximum residue levels (MRLs) for the benzimidazole substances carbendazim and thiophanate-methyl
.
EFSA Journal
. 2024;22:e8569.
(
10
)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj
).
(
11
)
https://chem.echa.europa.eu/100.031.108/harmonised/369298
.
(
12
)
Autorità europea per la sicurezza alimentare,
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiophanate-methyl
.
EFSA Journal
2018;16(1):5133.
(
13
)
Segnalazione di preoccupazioni presentata dall'Unione europea nel marzo 2021 in relazione a benomil (69), carbendazim (72) e tiofanato metile (77). COMITATO CODEX SUI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI, 52
a
sessione, punto 6 dell'ordine del giorno, CX/PR 21/52/5-Add.1. 18-19.
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FWDs-2021%252Fpr52_05_Add1e.pdf
.
(
14
)
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius. 48
a
sessione, sede della FAO, Roma, Italia, 10-14 novembre 2025.
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-48%252FFINAL%252520REPORT%252FREP25_CACe.pdf
.
(
15
)
Relazione della 55
a
sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari, provincia di Sichuan, Repubblica popolare cinese, 3-8 giugno 2024,
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-55%252FREPORT%252FFINAL%252FREP24_PR55e.pdf
.
(
16
)
Autorità europea per la sicurezza alimentare,
Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiophanate-methyl and carbendazim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005
.
EFSA Journal
2014;12(12):3919.
(
17
)
South Africa Government Gazette no 49189, 25 agosto 2023.
Fertilizer, farm feeds, agricultural remedies and stock remedies act (Act No. 36 of 1947), Regulations relating to Agricultural remedy
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202308/49189gon3812.pdf
https://www.agri-intel.com/
.
(
18
)
Autorità europea per la sicurezza alimentare,
Updated reasoned opinion on the toxicological properties and maximum residue levels (MRLs) for the benzimidazole substances carbendazim and thiophanate-methyl
.
EFSA Journal
2024;22:e8569.
(
19
)
Autorità europea per la sicurezza alimentare,
Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiophanate-methyl and carbendazim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005
.
EFSA Journal
2014;12(12):3919.
(
20
)
https://homologa.com/
.
(
21
)
https://chem.echa.europa.eu/100.037.962/harmonised/293138
.
(
22
)
Autorità europea per la sicurezza alimentare,
Updated reasoned opinion on the toxicological properties and maximum residue levels (MRLs) for the benzimidazole substances carbendazim and thiophanate-methyl
.
EFSA Journal
2024;22:e8569.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1)
nell’allegato II, le colonne relative a carbendazim e tiofanato metile sono soppresse;
2)
nell’allegato III, parte B, le colonne relative a carbendazim e tiofanato metile sono soppresse;
3)
nell’allegato V, sono aggiunte le colonne seguenti relative a benomil, carbendazim e tiofanato metile:
«
Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
Numero di codice
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR
(
1
)
Benomil
Carbendazim (R)
Tiofanato metile
0100000
FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0110000
Agrumi
0110010
Pompelmi
0110020
Arance dolci
0110030
Limoni
0110040
Limette/lime
0110050
Mandarini
0110990
Altri (2)
0120000
Frutta a guscio
0120010
Mandorle dolci
0120020
Noci del Brasile
0120030
Noci di anacardi
0120040
Castagne e marroni
0120050
Noci di cocco
0120060
Nocciole
0120070
Noci del Queensland
0120080
Noci di pecàn
0120090
Pinoli
0120100
Pistacchi
0120110
Noci comuni
0120990
Altri (2)
0130000
Pomacee
0130010
Mele
0130020
Pere
0130030
Cotogne
0130040
Nespole
0130050
Nespole del Giappone
0130990
Altri (2)
0140000
Drupacee
0140010
Albicocche
0140020
Ciliegie (dolci)
0140030
Pesche
0140040
Prugne
0140990
Altri (2)
0150000
Bacche e piccola frutta
0151000
a)
Uve
0151010
Uve da tavola
0151020
Uve da vino
0152000
b)
Fragole
0153000
c)
Frutti di piante arbustive
0153010
More di rovo
0153020
More selvatiche
0153030
Lamponi (rossi e gialli)
0153990
Altri (2)
0154000
d)
Altra piccola frutta e bacche
0154010
Mirtilli
0154020
Mirtilli giganti americani
0154030
Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
0154040
Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)
0154050
Rosa canina (cinorrodonti)
0154060
More di gelso (nero e bianco)
0154070
Azzeruoli
0154080
Bacche di sambuco
0154990
Altri (2)
0160000
Frutta varia
0161000
a)
Frutta con buccia commestibile
0161010
Datteri
0161020
Fichi
0161030
Olive da tavola
0161040
Kumquat
0161050
Carambole
0161060
Cachi
0161070
Jambul/jambolan
0161990
Altri (2)
0162000
b)
Frutti piccoli con buccia non commestibile
0162010
Kiwi (verdi, rossi, gialli)
0162020
Litci
0162030
Frutti della passione/maracuja
0162040
Fichi d'India/fichi di cactus
0162050
Melastelle/cainette
0162060
Cachi di Virginia
0162990
Altri (2)
0163000
c)
Frutti grandi con buccia non commestibile
0163010
Avocado
0163020
Banane
0163030
Manghi
0163040
Papaie
0163050
Melograni
0163060
Cerimolia/cherimolia
0163070
Guaiave/guave
0163080
Ananas
0163090
Frutti dell'albero del pane
0163100
Durian
0163110
Anona/graviola/guanabana
0163990
Altri (2)
0200000
ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0210000
Ortaggi a radice e tubero
0211000
a)
Patate
0212000
b)
Ortaggi a radice e tubero tropicali
0212010
Radici di cassava/manioca
0212020
Patate dolci
0212030
Ignami
0212040
Maranta/arrowroot
0212990
Altri (2)
0213000
c)
Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero
0213010
Bietole
0213020
Carote
0213030
Sedano rapa
0213040
Barbaforte/rafano/cren
0213050
Topinambur
0213060
Pastinaca
0213070
Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
0213080
Ravanelli
0213090
Salsefrica
0213100
Rutabaga
0213110
Rape
0213990
Altri (2)
0220000
Ortaggi a bulbo
0220010
Aglio
0220020
Cipolle
0220030
Scalogni
0220040
Cipolline/cipolle verdi e cipollette
0220990
Altri (2)
0230000
Ortaggi a frutto
0231000
a)
Solanacee e malvacee
0231010
Pomodori
0231020
Peperoni
0231030
Melanzane
0231040
Gombi
0231990
Altri (2)
0232000
b)
Cucurbitacee con buccia commestibile
0232010
Cetrioli
0232020
Cetriolini
0232030
Zucchine
0232990
Altri (2)
0233000
c)
Cucurbitacee con buccia non commestibile
0233010
Meloni
0233020
Zucche
0233030
Cocomeri/angurie
0233990
Altri (2)
0234000
d)
Mais dolce
0239000
e)
Altri ortaggi a frutto
0240000
Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)
0241000
a)
Cavoli a infiorescenza
0241010
Cavoli broccoli
0241020
Cavolfiori
0241990
Altri (2)
0242000
b)
Cavoli a testa
0242010
Cavoletti di Bruxelles
0242020
Cavoli cappucci
0242990
Altri (2)
0243000
c)
Cavoli a foglia
0243010
Cavoli cinesi/pe-tsai
0243020
Cavoli ricci
0243990
Altri (2)
0244000
d)
Cavoli rapa
0250000
Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili
0251000
a)
Lattughe e insalate
0251010
Dolcetta/valerianella/gallinella
0251020
Lattughe
0251030
Scarola/indivia a foglie larghe
0251040
Crescione e altri germogli e gemme
0251050
Barbarea
0251060
Rucola
0251070
Senape juncea
0251080
Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
0251990
Altri (2)
0252000
b)
Foglie di spinaci e simili
0252010
Spinaci
0252020
Portulaca/porcellana
0252030
Bietole da foglia e da costa
0252990
Altri (2)
0253000
c)
Foglie di vite e foglie di specie simili
0254000
d)
Crescione acquatico
0255000
e)
Cicoria Witloof/cicoria belga
0256000
f)
Erbe fresche e fiori commestibili
0256010
Cerfoglio
0256020
Erba cipollina
0256030
Foglie di sedano
0256040
Prezzemolo
0256050
Salvia
0256060
Rosmarino
0256070
Timo
0256080
Basilico e fiori commestibili
0256090
Foglie di alloro/lauro
0256100
Dragoncello
0256990
Altri (2)
0260000
Legumi
0260010
Fagioli (con baccello)
0260020
Fagioli (senza baccello)
0260030
Piselli (con baccello)
0260040
Piselli (senza baccello)
0260050
Lenticchie
0260990
Altri (2)
0270000
Ortaggi a stelo
0270010
Asparagi
0270020
Cardi
0270030
Sedani
0270040
Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze
0270050
Carciofi
0270060
Porri
0270070
Rabarbaro
0270080
Germogli di bambù
0270090
Cuori di palma
0270990
Altri (2)
0280000
Funghi, muschi e licheni
0280010
Funghi coltivati
0280020
Funghi selvatici
0280990
Muschi e licheni
0290000
Alghe e organismi procarioti
0300000
LEGUMI SECCHI
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0300010
Fagioli
0300020
Lenticchie
0300030
Piselli
0300040
Lupini/semi di lupini
0300990
Altri (2)
0400000
SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0401000
Semi oleaginosi
0401010
Semi di lino
0401020
Semi di arachide
0401030
Semi di papavero
0401040
Semi di sesamo
0401050
Semi di girasole
0401060
Semi di colza
0401070
Semi di soia
0401080
Semi di senape
0401090
Semi di cotone
0401100
Semi di zucca
0401110
Semi di cartamo
0401120
Semi di borragine
0401130
Semi di camelina/dorella
0401140
Semi di canapa
0401150
Semi di ricino
0401990
Altri (2)
0402000
Frutti oleaginosi
0402010
Olive da olio
0402020
Semi di palma
0402030
Frutti di palma
0402040
Capoc
0402990
Altri (2)
0500000
CEREALI
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0500010
Orzo
0500020
Grano saraceno e altri pseudo-cereali
0500030
Mais/granturco
0500040
Miglio
0500050
Avena
0500060
Riso
0500070
Segale
0500080
Sorgo
0500090
Frumento
0500990
Altri (2)
0600000
TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0610000
Tè
0620000
Chicchi di caffè
0630000
Infusioni di erbe da
0631000
a)
Fiori
0631010
Camomilla
0631020
Ibisco/rosella
0631030
Rosa
0631040
Gelsomino
0631050
Tiglio
0631990
Altri (2)
0632000
b)
Foglie ed erbe
0632010
Fragola
0632020
Rooibos
0632030
Mate
0632990
Altri (2)
0633000
c)
Radici
0633010
Valeriana
0633020
Ginseng
0633990
Altri (2)
0639000
d)
Altre parti della pianta
0640000
Semi di cacao
0650000
Carrube/pane di san Giovanni
0700000
LUPPOLO
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0800000
SPEZIE
0810000
Semi
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0810010
Anice verde
0810020
Grano nero/cumino nero
0810030
Sedano
0810040
Coriandolo
0810050
Cumino
0810060
Aneto
0810070
Finocchio
0810080
Fieno greco
0810090
Noce moscata
0810990
Altri (2)
0820000
Frutta
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0820010
Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato
0820020
Pepe di Sichuan
0820030
Carvi
0820040
Cardamomo
0820050
Bacche di ginepro
0820060
Pepe (nero, verde e bianco)
0820070
Vaniglia
0820080
Tamarindo
0820990
Altri (2)
0830000
Spezie da corteccia
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0830010
Cannella
0830990
Altri (2)
0840000
Spezie da radici e rizomi
0840010
Liquirizia
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0840020
Zenzero (10)
0840030
Curcuma
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0840040
Barbaforte/rafano/cren (11)
0840990
Altri (2)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0850000
Spezie da boccioli
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0850010
Chiodi di garofano
0850020
Capperi
0850990
Altri (2)
0860000
Spezie da pistilli di fiori
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0860010
Zafferano
0860990
Altri (2)
0870000
Spezie da arilli
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0870010
Macis
0870990
Altri (2)
0900000
PIANTE DA ZUCCHERO
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0900010
Barbabietole da zucchero
0900020
Canne da zucchero
0900030
Radici di cicoria
0900990
Altri (2)
1000000
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI
1010000
Prodotti ottenuti da
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
1011000
a)
Suini
1011010
Muscolo
1011020
Grasso
1011030
Fegato
1011040
Rene
1011050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1011990
Altri (2)
1012000
b)
Bovini
1012010
Muscolo
1012020
Grasso
1012030
Fegato
1012040
Rene
1012050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1012990
Altri (2)
1013000
c)
Ovini
1013010
Muscolo
1013020
Grasso
1013030
Fegato
1013040
Rene
1013050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990
Altri (2)
1014000
d)
Caprini
1014010
Muscolo
1014020
Grasso
1014030
Fegato
1014040
Rene
1014050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990
Altri (2)
1015000
e)
Equidi
1015010
Muscolo
1015020
Grasso
1015030
Fegato
1015040
Rene
1015050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990
Altri (2)
1016000
f)
Pollame
1016010
Muscolo
1016020
Grasso
1016030
Fegato
1016040
Rene
1016050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990
Altri (2)
1017000
g)
Altri animali terrestri d'allevamento
1017010
Muscolo
1017020
Grasso
1017030
Fegato
1017040
Rene
1017050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990
Altri (2)
1020000
Latte
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
1020010
Bovino
1020020
Ovino
1020030
Caprino
1020040
Equino
1020990
Altri (2)
1030000
Uova di volatili
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
1030010
Galline
1030020
Anatre
1030030
Oche
1030040
Quaglie
1030990
Altri (2)
1040000
Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
0,05
(
*1
)
1050000
Anfibi e rettili
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
1060000
Animali invertebrati terrestri
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
1070000
Animali vertebrati terrestri selvatici
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
0,01
(
*1
)
1100000
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)
1200000
PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)
1300000
PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)
(
*1
)
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(
1
)
Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(+)
Combinazione di antiparassitario e prodotto per la quale esiste una nota a piè di pagina. L'elenco delle note a piè di pagina è riportato di seguito.
Carbendazim (R)
(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Carbendazim - codice 1000000 : somma di carbendazim e 5-idrossi-carbendazim, espressa in carbendazim.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1546/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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