Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1455/2026

Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America

Pubblicato: 25/06/2026 In vigore dal: 25/06/2026 Documento ufficiale

Quali sono i principali vantaggi tariffari concessi dall'UE agli Stati Uniti nel Regolamento 2026/1455 e quali condizioni permettono la loro sospensione?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1455 implementa un accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, stipulato il 27 luglio 2025 e formalizzato nella dichiarazione comune del 21 agosto 2025. L'UE concede preferenze tariffarie significative: azzeramento dei dazi su tutte le merci industriali americane (allegato I), riduzione dell'elemento ad valorem su determinati prodotti agricoli mantenendo solo i dazi specifici (allegato II), e apertura di contingenti tariffari a dazio zero per carni suine (25.000 tonnellate) e carni di bisonte (3.000 tonnellate). Queste misure si applicano dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029.

Tuttavia, il regolamento prevede meccanismi di protezione rilevanti per le imprese europee. La Commissione può sospendere totalmente o parzialmente questi vantaggi se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni assunti, in particolare se mantengono dazi superiori al 15% sui prodotti derivati da acciaio e alluminio, oppure se compromettono gli obiettivi di commercio reciproco e equo. È prevista anche una clausola di salvaguardia che consente la sospensione qualora le importazioni americane causino grave pregiudizio all'industria dell'Unione, con possibilità di attivazione su richiesta di tre Stati membri, dell'industria europea o della Commissione stessa.

La Commissione deve monitorare gli effetti economici e presentare una valutazione globale entro il 30 giugno 2029, informando periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle variazioni dei volumi e valori commerciali. Il regolamento non pregiudica la capacità dell'UE di applicare altre misure di difesa commerciale secondo il diritto dell'Unione e internazionale, incluso lo strumento di lotta alla coercizione economica.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America EN: Regulation (EU) 2026/1455 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2026 on the adjustment of customs duties on imports of certain goods originating in the United States of America and opening of tariff quotas for imports of certain goods originating in the United States of America

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1455 30.6.2026 REGOLAMENTO (UE) 2026/1455 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2026 relativo all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) L’Unione e gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Nel 2024 il valore totale degli scambi bilaterali tra di essi ammontava a oltre 1 600 miliardi di EUR. Tale partenariato profondo e globale è sostenuto da ingenti investimenti reciproci nei rispettivi mercati, per un valore di circa 5 300 miliardi di EUR. Garantire la continua integrazione di tali economie, che è alla base del più ampio partenariato tra l’Unione e gli Stati Uniti, è un imperativo strategico, in particolare in un momento in cui la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina minaccia gli interessi essenziali dell’Unione in materia di sicurezza. (2) L’Unione ribadisce il suo fermo impegno a favore di un sistema commerciale multilaterale trasparente, equo e basato su regole, fondato sui principi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In linea con i trattati, l’Unione rimane impegnata a promuovere i propri valori e interessi sulla scena mondiale, in particolare attraverso la promozione di un commercio aperto ed equo e il rafforzamento del diritto internazionale. L’OMC rimane la pietra angolare dell’ordine commerciale mondiale e il forum principale per lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione delle norme commerciali internazionali. Una cooperazione stretta con i partner che condividono gli stessi principi è fondamentale per mantenere e rafforzare tale sistema, per preservare un contesto commerciale globale prevedibile e basato su regole, per far progredire le necessarie riforme dell’OMC e per istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie ben funzionante. (3) L’Unione mantiene l’impegno a garantire che le relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti evolvano in linea con i principi di un commercio libero ed equo tra le parti, nonché in linea con il sistema commerciale basato su regole dell’OMC, senza compromettere altre misure di politica commerciale dell’Unione, comprese quelle in materia di difesa commerciale. (4) Nel corso del 2025 gli Stati Uniti hanno imposto una serie di misure tariffarie che hanno un impatto sull’Unione. Con efficacia a decorrere dal 12 marzo 2025, gli Stati Uniti hanno imposto dazi supplementari del 25 % sulle importazioni di acciaio e alluminio e dei loro prodotti derivati. Con effetto dal 3 aprile 2025, gli Stati Uniti hanno imposto un dazio supplementare del 25 % sulle importazioni di automobili. Con effetto dal 5 aprile 2025, gli Stati Uniti hanno imposto un dazio supplementare su tutte le importazioni provenienti da tutti i partner commerciali, con la possibilità di eccezioni. Tale dazio supplementare comprendeva un dazio di base del 10 % su tutte le importazioni. A seconda dei saldi commerciali bilaterali, tale dazio di base potrebbe essere sostituito da un dazi specifici per paese. Per l’Unione, il dazio specifico per paese annunciato è stato pari al 20 %. Il 9 aprile 2025 gli Stati Uniti hanno annunciato un differimento di 90 giorni dell’imposizione dei dazi specifici per paese, mantenendo il dazio di base del 10 % per tutti i partner. Con effetto dal 3 maggio 2025, gli Stati Uniti hanno imposto un dazio supplementare del 25 % sulle importazioni di parti di automobili. Con effetto dal 4 giugno 2025, i dazi degli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio e dei loro prodotti derivati sono stati aumentati al 50 %. Il 12 luglio 2025 il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il dazio di base del 10 % sulle merci dell’Unione sarebbe stato sostituito da un dazio specifico per paese del 30 % con effetto a decorrere dal 1 o agosto 2025. Con effetto dal 1 o agosto 2025, gli Stati Uniti hanno imposto dazi supplementari del 50 % sulle importazioni di rame e dei suoi prodotti derivati. (5) In tale contesto e al fine di istituire un quadro stabile per gli scambi commerciali tra l’Unione e gli Stati Uniti, il 27 luglio 2025 la presidente della Commissione e il presidente degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo politico («accordo politico del 27 luglio 2025»), che è stato successivamente ripreso nella dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato del 21 agosto 2025 («dichiarazione comune»). (6) Nella dichiarazione comune gli Stati Uniti si sono impegnati a modificare alcuni dazi applicabili alle importazioni dall’Unione negli Stati Uniti in linea con l’accordo politico del 27 luglio 2025, riducendo l’aliquota applicabile a un tetto tariffario onnicomprensivo del 15 %. Gli Stati Uniti si sono inoltre impegnati ad applicare solo il dazio della nazione più favorita (NPF) a determinati prodotti dell’Unione quali le risorse naturali non disponibili, compreso il sughero, tutti gli aeromobili e le loro parti, i prodotti farmaceutici generici, i loro ingredienti e precursori chimici. L’Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a prendere in considerazione altri settori e prodotti importanti per le rispettive economie e catene del valore ai fini dell’inclusione nell’elenco dei prodotti ai quali si applicherebbero solo i dazi NPF. (7) L’Unione e gli Stati Uniti concepiscono la dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l’accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento. L’Unione mantiene l’impegno a proseguire i negoziati con gli Stati Uniti al fine di raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso per altri settori importanti della sua economia, quali il settore agroalimentare e quello delle merci industriali. (8) Nella dichiarazione comune l’Unione si è impegnata a eliminare i dazi doganali su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e a prevedere l’accesso preferenziale al mercato per un’ampia gamma di merci ittiche e agricole degli Stati Uniti, tra cui frutta a guscio, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, sementi, olio di soia e carni suine e di bisonte. L’Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a negoziare norme di origine che si applicherebbero a tali vantaggi commerciali. (9) Pertanto l’Unione dovrebbe adeguare i dazi doganali sulle importazioni di determinate merci e aprire contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti, adottando le misure tariffarie preferenziali di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (10) Il presente regolamento non pregiudica la capacità dell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione, in particolare al regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , noto anche come «strumento di lotta alla coercizione», e al regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, ( 4 ) noto anche come «regolamento in materia di applicazione», e conformemente al diritto internazionale, di applicare misure in risposta alle misure adottate dagli Stati Uniti. (11) L’obiettivo principale della dichiarazione comune è istituire un quadro chiaro per il commercio transatlantico che garantisca agli esportatori dell’Unione la stabilità e la prevedibilità di cui tanto necessitano. Qualora le azioni degli Stati Uniti minaccino di compromettere tale stabilità e prevedibilità, anche discostandosi o minacciando di discostarsi dagli impegni assunti nell’ambito della dichiarazione comune, ad esempio se gli Stati Uniti, nel contesto della scadenza o della sostituzione della sovrattassa temporanea sulle importazioni imposta per mezzo della proclamazione del presidente degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026 sulle esportazioni dell’Unione verso gli Stati Uniti a norma della sezione 122 della legge statunitense del 1974 sul commercio (Trade Act del 1974), non procedono a rispondere alle preoccupazioni dell’Unione in merito al trattamento tariffario delle esportazioni dell’Unione che fino al 24 febbraio 2026 beneficiavano del tetto tariffario onnicomprensivo del 15 % o che erano state esentate da dazi supplementari, in conformità della dichiarazione comune, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere, in tutto o in parte, gli impegni assunti dall’Unione nell’ambito della dichiarazione comune cui il presente regolamento dà attuazione. Analogamente, qualora gli Stati Uniti compromettano in altro modo gli obiettivi della dichiarazione comune, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere, in tutto o in parte, gli impegni assunti dall’Unione nell’ambito della dichiarazione comune cui il presente regolamento dà attuazione. (12) La dichiarazione comune non prevede l’applicazione del tetto tariffario del 15 % sull’acciaio e sull’alluminio; restano pertanto in vigore i dazi del 50 % imposti dagli Stati Uniti nel 2025. Nella dichiarazione comune l’Unione e gli Stati Uniti hanno comunque espresso l’intenzione di valutare la possibilità di cooperare per proteggere i rispettivi mercati interni dalla sovraccapacità di acciaio e di alluminio, garantendo nel contempo catene di approvvigionamento sicure tra di loro, anche attraverso soluzioni in materia di contingenti tariffari. (13) Il 19 agosto 2025 il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato l’aggiunta di 407 categorie di prodotti all’elenco dei prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio contemplati dai dazi settoriali della sezione 232. Di conseguenza, il tenore di acciaio e alluminio di tali prodotti aggiuntivi è soggetto a un dazio del 50 %. Il 2 aprile 2026 sono stati ulteriormente modificati l’elenco dei prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio soggetti a tali dazi e la metodologia di applicazione di tali dazi. (14) L’imposizione di tali dazi unitamente ai gravosi obblighi amministrativi e doganali introdotti a seguito dell’accordo politico del 27 luglio 2025, ha aumentato l’instabilità degli scambi commerciali tra l’Unione e gli Stati Uniti, con gravi conseguenze economiche per le imprese dell’Unione interessate e i loro lavoratori. Tali dazi colpiscono altresì in modo sproporzionato le piccole e medie imprese e le industrie a valle dell’Unione, compromettendone la competitività sul mercato degli Stati Uniti e determinando una potenziale perdita di quota di mercato a lungo termine, nonché danni duraturi alle catene di approvvigionamento industriali transatlantiche. L’Unione e gli Stati Uniti dovrebbero pertanto giungere rapidamente a una conclusione reciprocamente vantaggiosa dei negoziati in corso, volti a risolvere tali questioni tariffarie e a ripristinare relazioni commerciali transatlantiche stabili. In tale contesto, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che sospenda l’applicazione del presente regolamento in relazione alle merci classificate con i capitoli 72, 73 e 76 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 5 ) , qualora al 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continuino ad applicare un dazio superiore al 15 % sui prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’Unione negli Stati Uniti. (15) Il presente regolamento concede agli Stati Uniti preferenze tariffarie e contingenti tariffari ampi ed eccezionali, suscettibili di tradursi in aumenti delle importazioni delle merci contemplate da tali preferenze e contingenti, il che a sua volta potrebbe avere un impatto significativo sull’industria dell’Unione. È pertanto opportuno istituire un meccanismo di salvaguardia con l’obiettivo di proteggere l’industria dell’Unione, anche nel settore agricolo, nel caso in cui le preferenze tariffarie e i contingenti tariffari previsti dal presente regolamento comportino aumenti delle importazioni di determinate merci tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione dei dazi doganali adeguati e dei contingenti tariffari previsti dal presente regolamento in specifiche circostanze. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . (17) L’origine delle merci dovrebbe essere determinata conformemente al diritto dell’Unione applicabile, in particolare alle norme sull’origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, fino a quando saranno adottate le norme sull’origine preferenziale di cui a tale regolamento per dare attuazione all’esito dei negoziati sulle norme di origine di cui alla dichiarazione comune. (18) Il presente regolamento non è accompagnato da una valutazione d’impatto ed è difficile stimarne il potenziale impatto economico prima della sua adozione. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare gli effetti economici nell’Unione dell’adeguamento dei dazi doganali e dell’apertura di contingenti tariffari previsti dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe informare periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a qualsiasi variazione in termini di volumi e valori commerciali delle importazioni nell’Unione provenienti dagli Stati Uniti di merci contemplate dal presente regolamento. Entro il 30 giugno 2029 la Commissione dovrebbe presentare una valutazione globale degli effetti del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento. (19) L’accesso al mercato dell’Unione è subordinato al rispetto del diritto dell’Unione applicabile. (20) Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno informati pienamente e regolarmente, in maniera tempestiva, in merito agli sviluppi pertinenti nell’applicazione del presente regolamento e saranno debitamente consultati, se del caso, in conformità dei trattati. (21) Data l’importanza di evitare perturbazioni delle relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Adeguamento dei dazi doganali 1.   I dazi doganali della tariffa doganale comune istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio applicabili alle importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell’allegato I del presente regolamento sono pari allo 0 %. 2.   L’elemento ad valorem della tariffa doganale comune non si applica alle importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell’allegato II del presente regolamento. Il dazio specifico applicato a tali merci in una situazione in cui il prezzo all’importazione scende al di sotto del prezzo d’entrata è mantenuto. Articolo 2 Apertura di contingenti tariffari 1.   Sono aperti contingenti tariffari dell’Unione per le importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell’allegato III. 2.   Nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le aliquote del dazio preferenziali ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali aliquote sono le aliquote del dazio specificate nella colonna dal titolo «dazio contingentale» della tabella che figura nell’allegato III del presente regolamento e si applicano fino ai volumi specificati nella colonna dal titolo «volume del contingente» di tale tabella. I volumi dei contingenti stabiliti nell’allegato III del presente regolamento si applicano per periodi consecutivi di 12 mesi, il primo dei quali decorre dal 1 o luglio 2026. 3.   I volumi dei contingenti stabiliti nell’allegato III del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione dei contingenti tariffari previsto dagli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 7 ) . Articolo 3 Sospensione dell’applicazione degli articoli 1 e 2 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l’applicazione degli articoli 1 e 2, in una qualsiasi delle circostanze seguenti, dopo aver effettuato un esame sulla base di informazioni documentate raccolte di sua iniziativa o ricevute da qualsiasi fonte attendibile, incluso uno Stato membro o il Parlamento europeo: a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato del 21 agosto 2025 («dichiarazione comune»), ad esempio se, nel contesto della scadenza o della sostituzione della sovrattassa temporanea sulle importazioni imposta per mezzo della proclamazione del presidente degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026 sulle esportazioni dell’Unione verso gli Stati Uniti a norma della sezione 122 della legge statunitense del 1974 sul commercio (Trade Act del 1974), gli Stati Uniti non riescano a rispondere alle preoccupazioni dell’Unione in merito al trattamento tariffario delle esportazioni dell’Unione che fino al 24 febbraio 2026 beneficiavano del tetto tariffario onnicomprensivo del 15 % o che erano esenti da dazi supplementari, in linea con la dichiarazione comune; b) qualora gli Stati Uniti compromettano in altro modo gli obiettivi di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti e gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune di promuovere un commercio reciproco, equo ed equilibrato, o compromettano l’accesso degli operatori economici dell’Unione al mercato degli Stati Uniti, discriminino o prendano di mira gli operatori economici dell’Unione che intendono operare o che già operano negli Stati Uniti, o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti; c) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a) o b); o d) qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti alla data della dichiarazione comune. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che sospenda l’applicazione dell’articolo 1 in relazione alle merci classificate con i capitoli NC 72, 73 e 76 elencati all’allegato I, qualora al 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continuino ad applicare un’aliquota tariffaria superiore al 15 % sui prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’Unione negli Stati Uniti. Entro il 1 o dicembre 2026, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al trattamento tariffario da parte degli Stati Uniti dei prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’Unione negli Stati Uniti. 3.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione si applicano finché persistono le circostanze di cui ai paragrafi 1 o 2, rispettivamente. Articolo 4 Misure di salvaguardia 1.   Qualora vi siano prove sufficienti del fatto che, a seguito dell’adeguamento dei dazi doganali a norma dell’articolo 1 o dell’apertura di contingenti tariffari a norma dell’articolo 2, una merce originaria degli Stati Uniti sia importata nell’Unione in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in rapporto alla produzione dell’Unione, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l’applicazione dell’articolo 1 o 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2. 2.   Su richiesta debitamente motivata di tre o più Stati membri, la Commissione indaga se sussistono le circostanze di cui al paragrafo 1. La Commissione avvia tale indagine anche su richiesta dell’industria dell’Unione, di una persona fisica o giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o dei sindacati, qualora vi siano prove prima facie sufficienti di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione può avviare tale indagine anche di propria iniziativa, anche sulla base di informazioni fornite da uno o più Stati membri o dal Parlamento europeo. 3.   La Commissione informa gli Stati membri e il Parlamento europeo dell’esito dell’indagine a norma del paragrafo 2. 4.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze che hanno portato alla sua adozione. 5.   Ai fini del presente articolo: a) «industria dell’Unione»: l’insieme dei produttori dell’Unione del prodotto simile o direttamente concorrente che operano nel territorio dell’Unione, oppure i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenta normalmente più del 50 % e in circostanze eccezionali non meno del 25 % della produzione totale dell’Unione di tale prodotto; b) «produttori dell’Unione»: i produttori dell’Unione di merci industriali nonché i produttori dell’Unione di merci ittiche o agricole contemplati dal presente regolamento. Articolo 5 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 6 Norme di origine Ai fini del presente regolamento, l’origine delle merci è determinata conformemente alle norme sull’origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 fino a quando saranno adottate le norme sull’origine preferenziale di cui all’articolo 64, paragrafo 2 o 3, di tale regolamento. Articolo 7 Monitoraggio, valutazione e comunicazione 1.   La Commissione monitora gli effetti economici nell’Unione dell’adeguamento dei dazi doganali a norma dell’articolo 1 e dell’apertura dii contingenti tariffari a norma dell’articolo 2. Entro il 2 gennaio 2027 e successivamente ogni tre mesi, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle variazioni in termini di volumi e valori commerciali delle importazioni nell’Unione di merci originarie degli Stati Uniti e contemplate dal presente regolamento. 2.   Entro il 30 giugno 2029 la Commissione presenta una valutazione globale degli effetti del presente regolamento («valutazione globale»). La valutazione globale comprende, tra l’altro: a) l’impatto dell’applicazione del presente regolamento su tutte le importazioni ed esportazioni tra l’Unione e gli Stati Uniti; b) le variazioni dei flussi commerciali tra gli Stati membri e i settori industriale e agricolo; c) il modo in cui sono cambiati i flussi commerciali dell’Unione per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi; d) l’impatto del presente regolamento sulle entrate riscosse a titolo di dazi doganali; e) l’impatto del presente regolamento sulle piccole e medie imprese. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati e la metodologia utilizzati per la valutazione globale. Se del caso, la valutazione globale è corredata di una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento. Articolo 8 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2026 fino al 31 dicembre 2029. Se del caso, la Commissione presenta, unitamente alla valutazione globale, una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. DAMIANOS ( 1 ) Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 giugno 2026. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi ( GU L, 2023/2675, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio ( GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/654/oj ). ( 5 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio ( GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj ). ALLEGATO I Elenco delle merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1 Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione. Codice NC 2025 ( 1 ) Designazione delle merci 0701 90 50 Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1 o gennaio al 30 giugno 0701 90 90 Patate, fresche o refrigerate (escl. quelle di primizia dal 1 o gennaio al 30 giugno, le patate da semina e quelle destinate alla fabbricazione della fecola) 0703 10 19 Cipolle, fresche o refrigerate (escl. quelle da semina) 0708 20 00 Fagioli ( Vigna spp., Phaseolus spp.), anche sgranati, freschi o refrigerati 0709 20 00 Asparagi, freschi o refrigerati 0709 60 10 Peperoni, freschi o refrigerati 0710 80 69 Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. il genere Agaricus ) 0710 80 95 Altri ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati - altri 0712 20 00 Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate 0712 90 90 Ortaggi e legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati - Altri 0714 20 10 Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano 0805 10 80 Arance fresche o secche (escl. arance dolci fresche) 0805 40 00 Pompelmi e pomeli, freschi o secchi 0805 50 90 Limette ( Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ), fresche o secche 0805 90 00 Agrumi, freschi o secchi - altri 0806 20 30 Uva sultanina, secca 0806 20 90 Uve secche (escl. le uve di Corinto e l’uva sultanina) 0808 10 10 Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre 0808 30 10 Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1 o agosto al 31 dicembre 0810 20 10 Lamponi, freschi 0810 40 30 Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus ), freschi 0810 40 50 Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum , freschi 0810 40 90 Frutti del genere Vaccinium , freschi (escl. quelli dei generi Vaccinium vitis-idaea, myrtillus, macrocarpon e corymbosum ) 0811 90 19 Frutta e noci, commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 % 0811 90 50 Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus ), anche cotti in acqua o al vapore, congelati, non dolcificati 0811 90 95 Frutta e noci, commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti - altre 0813 10 00 Albicocche, secche 0813 20 00 Prugne secche 0813 40 95 Frutta secca - altre 0813 50 19 Miscugli di albicocche, mele, pesche, comprese le pesche prunus persica nectarina e nettarine, pere, papaie o altra frutta commestibile secca, contenenti prugne 1007 10 10 Sorgo da granella, ibrido, destinato alla semina 1007 90 00 Sorgo da granella (escl. quello destinato alla semina) 1008 21 00 Miglio, destinato alla semina (escl. sorgo da granella) 1102 90 10 Farina di orzo 1209 10 00 Semi di barbabietole da zucchero, destinati alla semina 1209 21 00 Semi di erba medica, destinati alla semina 1209 23 80 Semi di festuca, destinati alla semina (escl. semi di paleo Festuca pratensis Huds. e di festuca rossa Festuca rubra L. ) 1209 29 50 Semi di lupini, destinati alla semina 1209 29 60 Semi di barbabietole da foraggio ( Beta vulgaris var. alba ), destinati alla semina 1209 29 80 Semi da foraggio, destinati alla semina - altri 1209 30 00 Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, destinati alla semina 1209 91 30 Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» ( Beta vulgaris var. conditiva ), destinati alla semina 1209 91 80 Semi di ortaggi, destinati alla semina (escl. barbabietole da orto o «barbabietole rosse» ( Beta vulgaris var. conditiva )] 1209 99 91 Semi di piante non erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, destinati alla semina 1209 99 99 Semi, frutti e spore, destinati alla semina - altri 1512 11 10 Oli di girasole o di cartamo, greggi, per usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari) 1515 90 99 Grassi e oli vegetali, fissi, e loro frazioni, concreti, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, presentati in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg, o fluidi, non nominati altrove (escl. quelli per usi tecnici o industriali, nonché grassi e oli greggi) 1517 90 99 Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali e di frazioni di differenti grassi o oli alimentari, con tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte ≤ 10 % (escl. oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura e margarina solida) 2001 10 00 Cetrioli e cetriolini, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico 2001 90 20 Frutta del genere Capsicum , preparata o conservata nell’aceto o nell’acido acetico (escl. peperoni dolci e pimenti) 2004 10 Patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate 2005 20 10 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi (escl. patate congelate) 2005 60 00 Asparagi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico (escl. asparagi congelati) 2005 70 00 Olive, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico (escl. olive congelate) 2005 99 80 Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico (escl. ortaggi e legumi congelati) - altri 2007 99 Confetture, gelatine, marmellate, puree o paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 2008 20 90 Ananassi, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri 2008 93 Mirtilli rossi americani e mirtilli palustri ( Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos ), mirtilli rossi ( Vaccinium vitis-idaea ), preparati o conservati, anche con aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominati altrove 2008 99 28 Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico massico effettivo ≤ 11,85  % mas 2008 99 34 Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico massico effettivo > 11,85  % mas 2008 99 37 Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico massico effettivo ≤ 11,85  % mas 2008 99 40 Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico massico effettivo > 11,85  % mas 2008 99 45 Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg 2008 99 48 Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg 2008 99 49 Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg 2008 99 67 Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg 2008 99 99 Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri - altre 2009 49 30 Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, contenenti zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole) 2009 81 Succhi di mirtilli rossi americani e di mirtilli palustri ( Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos ), succhi di mirtilli rossi ( Vaccinium vitis-idaea ), non fermentati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole) 2009 89 35 Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. i miscugli e i succhi di agrumi, frutti della passione, manghi, mangostani, papaie, frutta di jack (pane di scimmia), guaiave, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, sapotiglie, carambole o pitahaya, ananassi, pomodori, uva, mele, mirtilli rossi e pere) 2009 89 38 Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C, di valore > 30 EUR per 100 kg di peso netto (escl. quelli contenenti alcole, i miscugli e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d’uva, mele, mirtilli rossi e pere) 2009 89 69 Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C (escl. quelli addizionati di zuccheri o contenenti alcole) 2009 89 73 Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole o pitahaya, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati (escl. i miscugli e i succhi contenenti alcole) 2009 89 79 Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (escl. i miscugli o i succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d’uva, mele, mirtilli rossi, pere e ciliegie) 2009 89 86 Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 %, diversi dai miscugli o dai succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d’uva, mele, mirtilli rossi e pere 2009 89 89 Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % (escl. i miscugli o i succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d’uva, mele, mirtilli rossi e pere) 2009 89 99 Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C (escl. quelli addizionati di zuccheri o contenenti alcole, i miscugli e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d’uva, mele, pere, ciliegie e mirtilli rossi) 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi 26 Minerali, scorie e ceneri 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi ex 29 Prodotti chimici organici; escl. 2905 43  - Mannitolo 2905 44  - D-glucitolo (sorbitolo) 30 Prodotti farmaceutici 31 Concimi 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri ex 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta escl. 3302 10  - Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, preparazioni per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, «cere per l’odontoiatria» e preparazioni per l’odontoiatria a base di gesso 3506 Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg 3507 Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia ex 38 Prodotti vari delle industrie chimiche escl. 3809 10  - Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee; 3824 60  - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 39 Materie plastiche e lavori di tali materie 40 Gomma e lavori di gomma 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella 43 Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori 44 Legno e lavori di legno; carbone di legna 45 Sughero e lavori di sughero 46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio 47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani 50 Seta 51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine 52 Cotone 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta 54 Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali 55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili 58 Tessuti speciali; superfici tessili taftate; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami 59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all’uso industriale 60 Stoffe a maglia 61 Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all’uncinetto 62 Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all’uncinetto 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci 64 Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti 65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti 66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili 69 Prodotti ceramici 70 Vetro e lavori di vetro 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete 72 Ghisa, ferro e acciaio 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio 74 Rame e lavori di rame 75 Nichel e lavori di nichel 76 Alluminio e lavori di alluminio 78 Piombo e lavori di piombo 79 Zinco e lavori di zinco 80 Stagno e lavori di stagno 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni 83 Lavori diversi di metalli comuni 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione 87 Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia, loro parti e accessori 88 Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti 89 Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti 90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori 91 Orologi e loro parti 92 Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti 93 Armi, munizioni; loro parti ed accessori 94 Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori 96 Lavori diversi 97 Oggetti d’arte, da collezione o di antichità ( 1 ) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune applicabili nel 2025 e, mutatis mutandis , quali modificati dagli atti giuridici successivi. ALLEGATO II Elenco delle merci di cui all’articolo 1, paragrafo 2 Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Codice NC 2025 ( 1 ) Designazione delle merci Dazio applicabile alle merci originarie degli Stati Uniti 0702 Pomodori, freschi o refrigerati L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem dell’8,8  % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0707 00 05 Cetrioli, freschi o refrigerati L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 12,8  % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0709 91 00 Carciofi, freschi o refrigerati L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 10,4  % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0709 93 10 Zucchine, fresche o refrigerate L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 12,8  % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0805 10 22 Arance navel, fresche L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0805 10 24 Arance bionde, fresche L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0805 10 28 Arance dolci, fresche (escl. arance navel e bionde) L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0805 21 10 Satsuma L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0805 21 90 Mandarini, compresi i tangerini (escl. clementine e satsuma) L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0805 22 00 Clementine, compresi i monreal L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0805 29 00 Wilkings e simili ibridi di agrumi L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0805 50 10 Limoni ( Citrus limon, Citrus limonum) L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 6,4  % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0806 10 10 Uve da tavola, fresche L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0808 10 80 Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre) L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0808 30 90 Pere, fresche (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1 o agosto al 31 dicembre) L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0809 29 00 Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide) L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 0809 40 05 Prugne, fresche L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 2009 61 10 Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 22,4  % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 2009 69 19 Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 40 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 2009 69 51 Succhi di uva concentrati, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 22,4  % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. 2009 69 59 Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 22,4  % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto. ( 1 ) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune applicabili nel 2025 e, mutatis mutandis , quali modificati dagli atti giuridici successivi. ALLEGATO III Elenco delle merci di cui all’articolo 2, paragrafo 1 Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione. 1. Contingente tariffario per le carni suine Numero d’ordine Codice NC 2025 ( 1 ) Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9001 0203 22 19 Spalle e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate 0 % 25 000  t 0203 29 11 Parti anteriori e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelate 0203 29 15 Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelate 0203 29 55 Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette «ventresche» e loro pezzi) 0203 29 59 Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse e mezzene, prosciutti, spalle, e loro pezzi, parti anteriori, lombate, pancette «ventresche», e loro pezzi) 0210 11 19 Spalle e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia, non disossate 0210 11 39 Spalle e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate, non disossate 0210 11 90 Prosciutti, spalle, e loro pezzi, della specie suina non domestica, non disossati, salati o in salamoia, secchi o affumicati 0210 12 Pancette (ventresche) e loro pezzi, della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate 0210 19 10 Mezzene bacon o 3/4 anteriori, della specie suina domestica, salate o in salamoia 0210 19 20 3/4 posteriori o parti centrali, della specie suina domestica, salate o in salamoia 0210 19 30 Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia 0210 19 50 Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, pancette «ventresche» e loro pezzi, mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali, nonché parti anteriori, lombate, e loro pezzi) 0210 19 60 Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate 0210 19 70 Lombate e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate 0210 19 89 Carni della specie suina domestica, non disossate, secche o affumicate (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, pancette «ventresche» e loro pezzi, nonché parti anteriori, lombate, e loro pezzi) 0210 19 90 Carni della specie suina non domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, nonché pancette «ventresche» e loro pezzi) 1602 41 90 Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina (escl. quelle della specie suina domestica) 1602 42 Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina 1602 49 13 Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle 1602 49 15 Preparazioni e conserve di miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi, della specie suina domestica (escl. miscugli contenenti soltanto lombate e prosciutti o soltanto collari e spalle) 1602 49 19 Preparazioni e conserve di carne o frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina domestica, contenenti, in peso, di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi di qualsiasi natura o origine ≥ 80 % (escl. prosciutti, spalle, lombate, collari, e loro pezzi, salsicce e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne) 1602 49 30 Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina domestica, contenenti, in peso, di carne o di frattaglie, di ogni specie, e di grassi di qualsiasi natura ≥ 40 % ma < 80 % (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne) 1602 49 50 Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina domestica, contenenti, in peso, di carne o di frattaglie, di ogni specie, e di grassi di qualsiasi natura < 40 % (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e sughi di carne) 1602 49 90 Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina (escl. quelli della specie suina domestica, prosciutti, spalle, e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e sughi di carne) ( 1 ) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, applicabili nel 2025 e, mutatis mutandis , quali modificati dagli atti giuridici successivi. 2. Contingente tariffario per le carni di bisonte Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9002 ex 0201 10 00 Carcasse o mezzene di bisonte, fresche o refrigerate 0 % 3 000  t ex 0201 20 20 Quarti «compensati» di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati ex 0201 20 30 Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati ex 0201 20 50 Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati ex 0201 20 90 Pezzi di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse e mezzene, quarti «compensati», quarti anteriori, quarti posteriori) ex 0201 30 00 Carni di bisonte, disossate, fresche o refrigerate ex 0202 10 00 Carcasse o mezzene di bisonte, congelate ex 0202 20 10 Quarti «compensati» di bisonte, non disossati, congelati ex 0202 20 30 Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, congelati ex 0202 20 50 Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, congelati ex 0202 20 90 Pezzi di bisonte, non disossati, congelati (escl. carcasse e mezzene, quarti «compensati», quarti anteriori, quarti posteriori) ex 0202 30 10 Quarti anteriori di bisonte, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l’uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l’altro, l’intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo ex 0202 30 50 Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» di bisonte, disossati, congelati ex 0202 30 90 Carni di bisonte disossate, congelate - altre ex 0206 10 95 Lombatello sottile e lombatello, commestibili, di bisonte, freschi o refrigerati ex 0206 29 91 Lombatello sottile e lombatello, commestibili, di bisonte, congelati ex 0210 20 10 Carni di bisonte, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate ex 0210 20 90 Carni di bisonte disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate ex 0210 99 51 Lombatello sottile e lombatello, commestibili, di bisonte, salati o in salamoia, secchi o affumicati ex 0210 99 59 Frattaglie commestibili di bisonte, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. lombatello sottile e lombatello) 3. Contingente tariffario per i prodotti lattiero-caseari Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9003 0401 10 Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 % 0 % 10 000  t 0401 20 Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1 % e ≤ 6 % 0401 40 Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6 % e ≤ 10 % 0403 20 Yogurt 0403 90 Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio o cacao 0405 20 Paste da spalmare lattiere 0405 90 Materie grasse provenienti dal latte nonché burro disidratato e ghee (escl. burro naturale, burro «ricombinato» e burro di siero di latte) 1702 11 Lattosio, allo stato solido, e sciroppo di lattosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, di lattosio ≥ 99 %, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca 1702 19 Lattosio, allo stato solido, e sciroppo di lattosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, di lattosio < 99 %, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao 4. Contingente tariffario per i formaggi Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9004 0406 10 Formaggio fresco «non stagionato», compreso il formaggio di siero di latte e i latticini 0 % 10 000  t 0406 20 Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi 0406 30 Formaggio fuso, diverso da quello grattugiato o in polvere 0406 40 90 Formaggio a pasta erborinata e altro formaggio contenente venature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti (escl. Roquefort e gorgonzola) 0406 90 01 Formaggi destinati alla trasformazione 0406 90 21 Cheddar 5. Contingente tariffario per la frutta a guscio Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9005 0802 Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata 0 % 500 000  t 2008 19 Frutta a guscio ed altri semi, compresi i miscugli, preparati o conservati (escl. arachidi) 6. Contingente tariffario per l’olio di soia Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9006 1507 10 Olio di soia, greggio, anche depurato delle mucillagini 0 % 400 000  t 7. Contingente tariffario per determinate preparazioni di alimenti per gli animali Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9007 2309 10 51 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore in peso di amido o di fecola > 30 % e non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore in peso di prodotti lattiero-caseari < 10 % 0 % 40 000  t 2309 10 90 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, non contenenti né amido o fecola né glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina né prodotti lattiero caseari 2309 90 31 Preparazioni, comprese le premiscele, di alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, ma non contenenti amido o fecola, né contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ≤ 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 % 2309 90 41 Preparazioni, comprese le premiscele, di alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 10 % ma ≤ 30 % e non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 % 2309 90 96 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina né prodotti lattiero-caseari 8. Contingente tariffario per i merluzzi dell’Alaska Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9008 0303 67 Merluzzi dell’Alaska ( Theragra chalcogramma ), congelati 0 % 340 000  t 0304 75 Filetti di merluzzi dell’Alaska ( Theragra chalcogramma ), congelati 0304 94 Carne, anche tritata, di merluzzi dell’Alaska Theragra chalcogramma congelata (escl. filetti) 9. Contingente tariffario per i calamari Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9009 0307 43 Seppie e calamari, congelati, anche senza conchiglia 0 % 5 000  t 10. Contingente tariffario per i salmoni non trasformati Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9010 0303 11 Salmoni rossi ( Oncorhynchus nerka) , congelati 0 % 20 000  t 0303 12 Salmoni del Pacifico, congelati (escl. salmoni rossi) 0304 81 Filetti di salmoni del Pacifico ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus ), di salmoni dell’Atlantico ( Salmo salar ) e di salmoni del Danubio ( Hucho hucho ), congelati 11. Contingente tariffario per i salmoni trasformati Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9011 1604 11 Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi (escl. salmoni tritati) 0 % 5 000  t 12. Contingente tariffario per i gamberetti preparati Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9012 1605 21 Preparazioni o conserve di gamberetti, non in recipienti ermeticamente chiusi (escl. gamberetti affumicati) 0 % 5 000  t 1605 29 Preparazioni o conserve di gamberetti, in recipienti ermeticamente chiusi (escl. gamberetti affumicati) 13. Contingente tariffario per i naselli e gli spinaroli Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9013 0303 81 15 Spinaroli ( Squalus acanthias ) e gattucci ( Scyliorhinus spp.), congelati 0 % 20 000  t 0304 74 19 Filetti di naselli ( Merluccius spp.), congelati (escl. naselli del Capo e naselli ( Merluccius paradoxus e Merluccius hubbsi )] 0304 88 11 Filetti di spinaroli ( Squalus acanthias ) e gattucci ( Scyliorhinus spp.), congelati 0304 96 10 Carne, anche tritata, di spinaroli ( Squalus acanthias ) e gattucci ( Scyliorhinus spp.), congelata 14. Contingente tariffario per il cacao in polvere e il cioccolato Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9014 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 2 % 40 000  t 1806 10 15 Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non contenente o contenente, in peso, < 5 % di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio 2 % 1806 10 20 Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, ≥ 5 % e < 65 % di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio 2 % + 6,3 EUR/100 kg/NET 1806 10 30 Cacao in polvere, dolcificato, avente tenore, in peso, ≥ 65 % ma < 80 % di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio 2 % + 7,85 EUR/100 kg/NET 1806 10 90 Cacao in polvere, dolcificato, avente tenore, in peso, ≥ 80 % di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio 2 % + 10,48 EUR/100 kg/NET 1806 20 10 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao ≥ 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte ≥ 31 % 2,1  % + 6,07 EUR/100 kg/NET 1806 20 30 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte ≥ 25 % ma < 31 % 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 20 50 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao ≥ 18 % ma < 31 % 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 20 70 Preparazioni dette «chocolate milk crumb», in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg 3,9  % + 10,41 EUR/100 kg/NET 1806 20 80 Glassatura al cacao, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 20 95 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao < 18 % (escl. cacao in polvere, glassatura al cacao e preparazioni dette «chocolate milk crumb») 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 31 00 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso ≤ 2 kg, ripiene 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 32 10 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso ≤ 2 kg, con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti (escl. quelle ripiene) 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 32 90 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso ≤ 2 kg (escl. quelle ripiene e con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti) 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 90 11 Cioccolatini «praline», anche ripieni, contenenti alcole 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 90 19 Cioccolatini «praline», anche ripieni, non contenenti alcole 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 90 31 Cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni (escl. quelli presentati in tavolette, barre, bastoncini e i cioccolatini «praline») 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 90 39 Cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni (escl. quelli presentati in tavolette, barre o bastoncini e i cioccolatini «praline») 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 90 50 Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao 2,1  % + 5,76 EUR/100 kg/NET 1806 90 60 Pasta da spalmare contenente cacao 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 90 70 Preparazioni per bevande, contenenti cacao 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 1806 90 90 Preparazioni alimentari contenenti cacao, in recipienti o in imballaggi immediati di peso ≤ 2 kg - altre 2,1  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 15. Contingente tariffario per le preparazioni alimentari del capitolo 19 Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9015 1901 10 00 Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove, nonché a base di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove 1,9  % + 16,03 EUR/100 kg/NET 50 000  t 1901 20 00 Miscele e paste a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove, nonché miscele e paste di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove, per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 1,9  % + 6,01 EUR/100 kg/NET 1901 90 11 Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco ≥ 90 % 1,3  % + 4,5 EUR/100 kg/NET 1901 90 19 Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco < 90 % 1,3  % + 3,68 EUR/100 kg/NET 1901 90 91 Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, < 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o di amido o fecola, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata (escl. estratti di malto e preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e preparazioni alimentari in polvere a base di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404 ) 3,2  % 1901 90 95 Preparazioni alimentari in polvere, costituite da una miscela di latte scremato e/o siero di latte e grassi/oli vegetali, con tenore di grassi/oli, in peso, ≤ 30 % 1,9  % + 16,03 EUR/100 kg/NET 1901 90 99 Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, nonché preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove (escl. estratti di malto e preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto nonché miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria delle voci 1901 90 91 e 1901 90 95 ) 1,9  % + 7,71 EUR/100 kg/NET 1902 11 00 Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova 1,9  % + 6,15 EUR/100 kg/NET 1902 19 10 Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti farine né semolini di frumento «grano» tenero e non contenenti uova 1,9  % + 6,15 EUR/100 kg/NET 1902 19 90 Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti farine o semolini di frumento «grano» tenero ma non contenenti uova 1,9  % + 5,28 EUR/100 kg/NET 1902 20 10 Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti, in peso, > 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici 2,1  % 1902 20 30 Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 13,58 EUR /100 kg/NET 1902 20 91 Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, cotte (escl. quelle contenenti, in peso, > 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici e quelle contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine) 2,1  % + 1,53 EUR/100 kg/NET 1902 20 99 Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, altrimenti preparate (escl. quelle cotte o contenenti, in peso, > 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici e quelle contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine) 2,1  % + 4,28 EUR/100 kg/NET 1902 30 10 Paste alimentari, secche (escl. paste alimentari farcite) 1,6  % + 6,15 EUR/100 kg/NET 1902 30 90 Paste alimentari, cotte o altrimenti preparate (escl. quelle farcite o secche) 1,6  % + 2,43 EUR/100 kg/NET 1902 40 10 Cuscus, non preparato 1,9  % + 6,15 EUR/100 kg/NET 1902 40 90 Cuscus, cotto o altrimenti preparato 1,6  % + 2,43 EUR/100 kg/NET 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 1,6  % + 3,78 EUR/100 kg/NET 1904 10 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di granturco 1 % + 5 EUR/100 kg/NET 1904 10 30 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di riso 1,3  % + 11,5 EUR/100 kg/NET 1904 10 90 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (escl. quelli a base di granturco o di riso) 1,3  % + 8,4 EUR/100 kg/NET 1904 20 10 Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1904 20 91 Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di granturco (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati) 1 % + 5 EUR/100 kg/NET 1904 20 95 Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di riso (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati) 1,3  % + 11,5 EUR/100 kg/NET 1904 20 99 Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (escl. quelle a base di granturco o di riso nonché le preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati) 1,3  % + 8,4 EUR/100 kg/NET 1904 30 00 Bulgur di grano in forma di grani lavorati, ottenuto mediante cottura 2,1  % + 6,43 EUR/100 kg/NET 1904 90 10 Riso, precotto o altrimenti preparato, non nominato altrove (escl. le farine, le semole e i semolini, nonché le preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati) 2,1  % + 11,5 EUR/100 kg/NET 1904 90 80 Cereali in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati, precotti o altrimenti preparati, non nominati altrove (escl. riso, granturco, le farine, le semole e i semolini nonché le preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati e bulgur di grano) 2,1  % + 6,43 EUR/100 kg/NET 1905 10 00 Pane croccante detto «Knäckebrot» 1,5  % + 3,25 EUR/100 kg/NET 1905 20 10 Pane con spezie «panpepato», anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio < 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2,4  % + 4,58 EUR/100 kg/NET 1905 20 30 Pane con spezie «panpepato», anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio ≥ 30 % e < 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2,5  % + 6,15 EUR/100 kg/NET 1905 20 90 Pane con spezie «panpepato», anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio ≥ 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2,5  % + 7,85 EUR/100 kg/NET 1905 31 11 Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 85 g 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 31 19 Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto > 85 g 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 31 30 Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte ≥ 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao) 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 31 91 Doppio biscotto con ripieno, con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao) 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 31 99 Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni con cacao e i doppi biscotti con ripieno) 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 32 05 Cialde e cialdine, aventi tenore di umidità > 10 % 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 32 11 Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 85 g (escl. quelle aventi tenore di umidità > 10 %) 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 32 19 Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao (escl. quelle in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 85 g e quelle aventi tenore di umidità > 10 %) 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 32 91 Cialde e cialdine, salate, anche ripiene (escl. quelle aventi tenore di umidità > 10 %) 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 32 99 Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, anche ripiene (escl. quelle rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, quelle salate e quelle aventi tenore di umidità > 10 %) 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 40 10 Fette biscottate 2,4  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 40 90 Pane tostato e prodotti simili tostati (escl. fette biscottate) 2,4  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 90 10 Pane azimo (mazoth) 1 % + 3,98 EUR/100 kg/NET 1905 90 20 Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 1,1  % + 15,13 EUR/100 kg/NET 1905 90 30 Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno ≤ 5 %, in peso, sulla materia secca 2,4  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 90 45 Biscotti (escl. biscotti con aggiunta di dolcificanti) 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 90 55 Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, cialde e cialdine) 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 90 70 Torte di frutta, pane con uva passa, panettoni, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, contenenti, in peso, ≥ 5 % di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde, cialdine e fette biscottate) 2,3  % + 4,74 EUR/100 kg/NET 1905 90 80 Pizze, quiche e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, contenenti, in peso, < 5 % di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, fette biscottate e prodotti simili tostati, pane, ostie, capsule vuote per medicamenti, ostie per sigilli e paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili) 2,3  % + 3,5 EUR/100 kg/NET 16. Contingente tariffario per le preparazioni alimentari del capitolo 21 Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9016 2101 11 00 Estratti, essenze e concentrati di caffè 2,3  % 250 000  t 2101 12 92 Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè 2,9  % 2101 12 98 Preparazioni a base di caffè 2,3  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 2101 20 20 Estratti, essenze e concentrati, a base di tè o di mate 1,5  % 2101 20 92 Preparazioni a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate 1,5  % 2101 20 98 Preparazioni a base di tè o di mate 1,6  % + 3,56 EUR/100 kg/NET 2101 30 11 Cicoria torrefatta 2,9  % 2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffè (escl. cicoria) 1,3  % + 3,18 EUR/100 kg/NET 2101 30 91 Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta 3,5  % 2101 30 99 Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè (escl. cicoria) 2,7  % + 5,68 EUR/100 kg/NET 2102 10 10 Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) 2,7  % 2102 10 31 Lieviti di panificazione, secchi 3 % 2102 10 39 Lieviti di panificazione (escl. quelli secchi) 3 % 2102 10 90 Lieviti vivi (escl. lieviti madre selezionati e lieviti di panificazione) 3,7  % 2102 20 11 Lieviti morti, in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg 2,1  % 2102 20 19 Lieviti morti (escl. quelli in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg) 1,3  % 2102 20 90 Microrganismi monocellulari morti (escl. quelli confezionati come medicamenti e i lieviti) 0 % 2102 30 00 Lieviti in polvere preparati 1,5  % 2103 10 00 Salsa di soia 1,9  % 2103 20 00 Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro 2,6  % 2103 30 10 Farina di senape (escl. quella preparata) 0 % 2103 30 90 Senapa preparata, compresa la farina preparata 2,3  % 2103 90 10 «Chutney» di mango liquido 0 % 2103 90 30 Amari aromatici, con titolo alcolometrico ≥ 44,2  % vol e ≤ 49,2  % vol, contenenti ≥ 1,5  % e ≤ 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari e ≥ 4 % e ≤ 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità ≤ 0,5 litri 0 % 2103 90 90 Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti (escl. salsa di soia, salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro, «Chutney» di mango liquido e amari aromatici della sottovoce 2103 90 30 ) 1,9  % 2104 10 00 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati 2,9  % 2104 20 00 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, costituite da una miscela finemente omogeneizzata di due o più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto ≤ 250 g 3,5  % 2105 00 10 Gelati, anche contenenti cacao, non contenenti o contenenti < 3 % di materie grasse provenienti dal latte 2,2  % + 5,05 EUR/100 kg/NET 2105 00 91 Gelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte ≥ 3 % e < 7 % 2 % + 9,63 EUR/100 kg/NET 2105 00 99 Gelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte ≥ 7 % 2 % + 13,5 EUR/100 kg/NET 2106 10 20 Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso < 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o < 5 % di amido o fecola 3,2  % 2106 10 80 Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, contenenti, in peso, ≥ 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola 66,75 EUR/100 kg/NET 2106 90 20 Preparazioni alcoliche composte, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, con titolo alcolometrico volumico effettivo > 0,5  % vol (escl. quelle a base di sostanze odorifere) 4,3  % MIN 0,25 EUR /% vol/hl 2106 90 30 Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati 10,68 EUR/100 kg/NET mas 2106 90 51 Sciroppi di lattosio, aromatizzati o colorati 3,5 EUR/100 kg/NET 2106 90 55 Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati 5 EUR/100 kg/NET 2106 90 59 Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (escl. gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina) 0,1 EUR/100 kg/NET per il tenore, in peso, di saccarosio = 1 %, (compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio) 2106 90 92 Preparazioni alimentari, non nominate altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso < 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o < 5 % di amido o fecola 3,2  % 2106 90 98 Preparazioni alimentari, non nominate altrove, contenenti, in peso, ≥ 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥5 % di amido o fecola 2,3  % + 8,35 EUR/100 kg/NET 17. Contingente tariffario per determinate bevande analcoliche Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9017 2202 10 00 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 0 % 20 000  t 2202 91 00 Birra analcolica 2202 99 19 Bevande non alcoliche, non contenenti latte, prodotti derivati dal latte, né materie grasse provenienti dal latte 18. Contingente tariffario per il mannitolo e il sorbitolo Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9018 2905 43 Mannitolo 0 % 2 500  t 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) 19. Contingente tariffario per le sostanze odorifere Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9019 3302 10 29 Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, ≥ 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. con titolo alcolometrico effettivo > 0,5  % vol) 0 % 1 400  t 20. Contingente tariffario per la destrina Numero d’ordine Codice NC 2025 Designazione delle merci Dazio contingentale Volume del contingente 09.9020 3505 10 Destrina e altri amidi o fecole modificati, ad esempio amidi o fecole pregelatinizzati o esterificati 0 % 11 000  t In relazione al presente atto sono state formulate due dichiarazioni, che figurano nella GU C, C/2026/3482, 30.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3482/oj e nella GU C, C/2026/3483, 30.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3483/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1455/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1455/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento 2026/1455 disciplina le preferenze tariffarie UE-USA, l'azzeramento dei dazi su merci industriali, i contingenti tariffari per prodotti agricoli e ittici, e i meccanismi di sospensione legati al rispetto degli impegni commerciali. Commercialisti, consulenti doganali e operatori del commercio estero lo consultano per comprendere l'accesso preferenziale al mercato europeo, le regole di origine non preferenziale, le clausole di salvaguardia e le implicazioni sulla competitività delle imprese europee nei settori agricolo, industriale e della trasformazione.

Normative correlate

Regolamento UE 1457/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 della Commissione, del 29 giugno 2026,…
Legge 113/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decisione UE 1407/2026
Decisione (UE) 2026/1407 della Commissione, del 26 giugno 2026, relativa alla f…
Regolamento UE 1461/2026
Regolamento (UE) 2026/1461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugn…
Decisione UE 1440/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1440 del Consiglio, del 25 giugno 2026, che a…
Regolamento UE 1463/2026
Regolamento (UE) 2026/1463 del Consiglio, del 25 giugno 2026, che modifica il r…
Regolamento UE 1373/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1371/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1371 della Commissione, del 22 giugno 2026,…

Altre normative del 2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 della Commissione, del 29 giugno 2026, relativo … Regolamento UE 1457 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… Legge 113 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… Legge 112 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… Legge 108 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1406 della Commissione, del 26 giugno 2026, che modif… Regolamento UE 1406 Decisione (PESC) 2026/1464 del Consiglio, del 26 giugno 2026, relativa a una misura di as… Decisione UE 1464 Decisione (UE) 2026/1435 della Commissione, del 26 giugno 2026, relativa alle disposizion… Decisione UE 1435 Decisione (PESC) 2026/1450 del Consiglio, del 26 giugno 2026, sul sostegno dell’Unione al… Decisione UE 1450

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1412 della Commissione, del 26 giugno 2026, che deter… 1412/2026 Regolamento (UE) 2026/1465 del Consiglio, del 25 giugno 2026, che modifica il regolamento… 1465/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1394 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che attua il … 1394/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1418 della Commissione, del 22 giugno 2026, recante i… 1418/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1341 della Commissione, del 17 giugno 2026, che avvia… 1341/2026 Regolamento (UE) 2026/1388 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, re… 1388/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →