Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America
Quali sono i principali vantaggi tariffari concessi dall'UE agli Stati Uniti nel Regolamento 2026/1455 e quali condizioni permettono la loro sospensione?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1455 implementa un accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, stipulato il 27 luglio 2025 e formalizzato nella dichiarazione comune del 21 agosto 2025. L'UE concede preferenze tariffarie significative: azzeramento dei dazi su tutte le merci industriali americane (allegato I), riduzione dell'elemento ad valorem su determinati prodotti agricoli mantenendo solo i dazi specifici (allegato II), e apertura di contingenti tariffari a dazio zero per carni suine (25.000 tonnellate) e carni di bisonte (3.000 tonnellate). Queste misure si applicano dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029.
Tuttavia, il regolamento prevede meccanismi di protezione rilevanti per le imprese europee. La Commissione può sospendere totalmente o parzialmente questi vantaggi se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni assunti, in particolare se mantengono dazi superiori al 15% sui prodotti derivati da acciaio e alluminio, oppure se compromettono gli obiettivi di commercio reciproco e equo. È prevista anche una clausola di salvaguardia che consente la sospensione qualora le importazioni americane causino grave pregiudizio all'industria dell'Unione, con possibilità di attivazione su richiesta di tre Stati membri, dell'industria europea o della Commissione stessa.
La Commissione deve monitorare gli effetti economici e presentare una valutazione globale entro il 30 giugno 2029, informando periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle variazioni dei volumi e valori commerciali. Il regolamento non pregiudica la capacità dell'UE di applicare altre misure di difesa commerciale secondo il diritto dell'Unione e internazionale, incluso lo strumento di lotta alla coercizione economica.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America
EN: Regulation (EU) 2026/1455 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2026 on the adjustment of customs duties on imports of certain goods originating in the United States of America and opening of tariff quotas for imports of certain goods originating in the United States of America
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1455
30.6.2026
REGOLAMENTO (UE) 2026/1455 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2026
relativo all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione e gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Nel 2024 il valore totale degli scambi bilaterali tra di essi ammontava a oltre 1 600 miliardi di EUR. Tale partenariato profondo e globale è sostenuto da ingenti investimenti reciproci nei rispettivi mercati, per un valore di circa 5 300 miliardi di EUR. Garantire la continua integrazione di tali economie, che è alla base del più ampio partenariato tra l’Unione e gli Stati Uniti, è un imperativo strategico, in particolare in un momento in cui la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina minaccia gli interessi essenziali dell’Unione in materia di sicurezza.
(2)
L’Unione ribadisce il suo fermo impegno a favore di un sistema commerciale multilaterale trasparente, equo e basato su regole, fondato sui principi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In linea con i trattati, l’Unione rimane impegnata a promuovere i propri valori e interessi sulla scena mondiale, in particolare attraverso la promozione di un commercio aperto ed equo e il rafforzamento del diritto internazionale. L’OMC rimane la pietra angolare dell’ordine commerciale mondiale e il forum principale per lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione delle norme commerciali internazionali. Una cooperazione stretta con i partner che condividono gli stessi principi è fondamentale per mantenere e rafforzare tale sistema, per preservare un contesto commerciale globale prevedibile e basato su regole, per far progredire le necessarie riforme dell’OMC e per istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie ben funzionante.
(3)
L’Unione mantiene l’impegno a garantire che le relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti evolvano in linea con i principi di un commercio libero ed equo tra le parti, nonché in linea con il sistema commerciale basato su regole dell’OMC, senza compromettere altre misure di politica commerciale dell’Unione, comprese quelle in materia di difesa commerciale.
(4)
Nel corso del 2025 gli Stati Uniti hanno imposto una serie di misure tariffarie che hanno un impatto sull’Unione. Con efficacia a decorrere dal 12 marzo 2025, gli Stati Uniti hanno imposto dazi supplementari del 25 % sulle importazioni di acciaio e alluminio e dei loro prodotti derivati. Con effetto dal 3 aprile 2025, gli Stati Uniti hanno imposto un dazio supplementare del 25 % sulle importazioni di automobili. Con effetto dal 5 aprile 2025, gli Stati Uniti hanno imposto un dazio supplementare su tutte le importazioni provenienti da tutti i partner commerciali, con la possibilità di eccezioni. Tale dazio supplementare comprendeva un dazio di base del 10 % su tutte le importazioni. A seconda dei saldi commerciali bilaterali, tale dazio di base potrebbe essere sostituito da un dazi specifici per paese. Per l’Unione, il dazio specifico per paese annunciato è stato pari al 20 %. Il 9 aprile 2025 gli Stati Uniti hanno annunciato un differimento di 90 giorni dell’imposizione dei dazi specifici per paese, mantenendo il dazio di base del 10 % per tutti i partner. Con effetto dal 3 maggio 2025, gli Stati Uniti hanno imposto un dazio supplementare del 25 % sulle importazioni di parti di automobili. Con effetto dal 4 giugno 2025, i dazi degli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio e dei loro prodotti derivati sono stati aumentati al 50 %. Il 12 luglio 2025 il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il dazio di base del 10 % sulle merci dell’Unione sarebbe stato sostituito da un dazio specifico per paese del 30 % con effetto a decorrere dal 1
o
agosto 2025. Con effetto dal 1
o
agosto 2025, gli Stati Uniti hanno imposto dazi supplementari del 50 % sulle importazioni di rame e dei suoi prodotti derivati.
(5)
In tale contesto e al fine di istituire un quadro stabile per gli scambi commerciali tra l’Unione e gli Stati Uniti, il 27 luglio 2025 la presidente della Commissione e il presidente degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo politico («accordo politico del 27 luglio 2025»), che è stato successivamente ripreso nella dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato del 21 agosto 2025 («dichiarazione comune»).
(6)
Nella dichiarazione comune gli Stati Uniti si sono impegnati a modificare alcuni dazi applicabili alle importazioni dall’Unione negli Stati Uniti in linea con l’accordo politico del 27 luglio 2025, riducendo l’aliquota applicabile a un tetto tariffario onnicomprensivo del 15 %. Gli Stati Uniti si sono inoltre impegnati ad applicare solo il dazio della nazione più favorita (NPF) a determinati prodotti dell’Unione quali le risorse naturali non disponibili, compreso il sughero, tutti gli aeromobili e le loro parti, i prodotti farmaceutici generici, i loro ingredienti e precursori chimici. L’Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a prendere in considerazione altri settori e prodotti importanti per le rispettive economie e catene del valore ai fini dell’inclusione nell’elenco dei prodotti ai quali si applicherebbero solo i dazi NPF.
(7)
L’Unione e gli Stati Uniti concepiscono la dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l’accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento. L’Unione mantiene l’impegno a proseguire i negoziati con gli Stati Uniti al fine di raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso per altri settori importanti della sua economia, quali il settore agroalimentare e quello delle merci industriali.
(8)
Nella dichiarazione comune l’Unione si è impegnata a eliminare i dazi doganali su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e a prevedere l’accesso preferenziale al mercato per un’ampia gamma di merci ittiche e agricole degli Stati Uniti, tra cui frutta a guscio, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, sementi, olio di soia e carni suine e di bisonte. L’Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a negoziare norme di origine che si applicherebbero a tali vantaggi commerciali.
(9)
Pertanto l’Unione dovrebbe adeguare i dazi doganali sulle importazioni di determinate merci e aprire contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti, adottando le misure tariffarie preferenziali di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
.
(10)
Il presente regolamento non pregiudica la capacità dell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione, in particolare al regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, noto anche come «strumento di lotta alla coercizione», e al regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
(
4
)
noto anche come «regolamento in materia di applicazione», e conformemente al diritto internazionale, di applicare misure in risposta alle misure adottate dagli Stati Uniti.
(11)
L’obiettivo principale della dichiarazione comune è istituire un quadro chiaro per il commercio transatlantico che garantisca agli esportatori dell’Unione la stabilità e la prevedibilità di cui tanto necessitano. Qualora le azioni degli Stati Uniti minaccino di compromettere tale stabilità e prevedibilità, anche discostandosi o minacciando di discostarsi dagli impegni assunti nell’ambito della dichiarazione comune, ad esempio se gli Stati Uniti, nel contesto della scadenza o della sostituzione della sovrattassa temporanea sulle importazioni imposta per mezzo della proclamazione del presidente degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026 sulle esportazioni dell’Unione verso gli Stati Uniti a norma della sezione 122 della legge statunitense del 1974 sul commercio (Trade Act del 1974), non procedono a rispondere alle preoccupazioni dell’Unione in merito al trattamento tariffario delle esportazioni dell’Unione che fino al 24 febbraio 2026 beneficiavano del tetto tariffario onnicomprensivo del 15 % o che erano state esentate da dazi supplementari, in conformità della dichiarazione comune, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere, in tutto o in parte, gli impegni assunti dall’Unione nell’ambito della dichiarazione comune cui il presente regolamento dà attuazione. Analogamente, qualora gli Stati Uniti compromettano in altro modo gli obiettivi della dichiarazione comune, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere, in tutto o in parte, gli impegni assunti dall’Unione nell’ambito della dichiarazione comune cui il presente regolamento dà attuazione.
(12)
La dichiarazione comune non prevede l’applicazione del tetto tariffario del 15 % sull’acciaio e sull’alluminio; restano pertanto in vigore i dazi del 50 % imposti dagli Stati Uniti nel 2025. Nella dichiarazione comune l’Unione e gli Stati Uniti hanno comunque espresso l’intenzione di valutare la possibilità di cooperare per proteggere i rispettivi mercati interni dalla sovraccapacità di acciaio e di alluminio, garantendo nel contempo catene di approvvigionamento sicure tra di loro, anche attraverso soluzioni in materia di contingenti tariffari.
(13)
Il 19 agosto 2025 il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato l’aggiunta di 407 categorie di prodotti all’elenco dei prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio contemplati dai dazi settoriali della sezione 232. Di conseguenza, il tenore di acciaio e alluminio di tali prodotti aggiuntivi è soggetto a un dazio del 50 %. Il 2 aprile 2026 sono stati ulteriormente modificati l’elenco dei prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio soggetti a tali dazi e la metodologia di applicazione di tali dazi.
(14)
L’imposizione di tali dazi unitamente ai gravosi obblighi amministrativi e doganali introdotti a seguito dell’accordo politico del 27 luglio 2025, ha aumentato l’instabilità degli scambi commerciali tra l’Unione e gli Stati Uniti, con gravi conseguenze economiche per le imprese dell’Unione interessate e i loro lavoratori. Tali dazi colpiscono altresì in modo sproporzionato le piccole e medie imprese e le industrie a valle dell’Unione, compromettendone la competitività sul mercato degli Stati Uniti e determinando una potenziale perdita di quota di mercato a lungo termine, nonché danni duraturi alle catene di approvvigionamento industriali transatlantiche. L’Unione e gli Stati Uniti dovrebbero pertanto giungere rapidamente a una conclusione reciprocamente vantaggiosa dei negoziati in corso, volti a risolvere tali questioni tariffarie e a ripristinare relazioni commerciali transatlantiche stabili. In tale contesto, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che sospenda l’applicazione del presente regolamento in relazione alle merci classificate con i capitoli 72, 73 e 76 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
5
)
, qualora al 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continuino ad applicare un dazio superiore al 15 % sui prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’Unione negli Stati Uniti.
(15)
Il presente regolamento concede agli Stati Uniti preferenze tariffarie e contingenti tariffari ampi ed eccezionali, suscettibili di tradursi in aumenti delle importazioni delle merci contemplate da tali preferenze e contingenti, il che a sua volta potrebbe avere un impatto significativo sull’industria dell’Unione. È pertanto opportuno istituire un meccanismo di salvaguardia con l’obiettivo di proteggere l’industria dell’Unione, anche nel settore agricolo, nel caso in cui le preferenze tariffarie e i contingenti tariffari previsti dal presente regolamento comportino aumenti delle importazioni di determinate merci tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
(16)
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione dei dazi doganali adeguati e dei contingenti tariffari previsti dal presente regolamento in specifiche circostanze. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
.
(17)
L’origine delle merci dovrebbe essere determinata conformemente al diritto dell’Unione applicabile, in particolare alle norme sull’origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, fino a quando saranno adottate le norme sull’origine preferenziale di cui a tale regolamento per dare attuazione all’esito dei negoziati sulle norme di origine di cui alla dichiarazione comune.
(18)
Il presente regolamento non è accompagnato da una valutazione d’impatto ed è difficile stimarne il potenziale impatto economico prima della sua adozione. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare gli effetti economici nell’Unione dell’adeguamento dei dazi doganali e dell’apertura di contingenti tariffari previsti dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe informare periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a qualsiasi variazione in termini di volumi e valori commerciali delle importazioni nell’Unione provenienti dagli Stati Uniti di merci contemplate dal presente regolamento. Entro il 30 giugno 2029 la Commissione dovrebbe presentare una valutazione globale degli effetti del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento.
(19)
L’accesso al mercato dell’Unione è subordinato al rispetto del diritto dell’Unione applicabile.
(20)
Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno informati pienamente e regolarmente, in maniera tempestiva, in merito agli sviluppi pertinenti nell’applicazione del presente regolamento e saranno debitamente consultati, se del caso, in conformità dei trattati.
(21)
Data l’importanza di evitare perturbazioni delle relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Adeguamento dei dazi doganali
1. I dazi doganali della tariffa doganale comune istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio applicabili alle importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell’allegato I del presente regolamento sono pari allo 0 %.
2. L’elemento ad valorem della tariffa doganale comune non si applica alle importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell’allegato II del presente regolamento. Il dazio specifico applicato a tali merci in una situazione in cui il prezzo all’importazione scende al di sotto del prezzo d’entrata è mantenuto.
Articolo 2
Apertura di contingenti tariffari
1. Sono aperti contingenti tariffari dell’Unione per le importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell’allegato III.
2. Nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le aliquote del dazio preferenziali ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali aliquote sono le aliquote del dazio specificate nella colonna dal titolo «dazio contingentale» della tabella che figura nell’allegato III del presente regolamento e si applicano fino ai volumi specificati nella colonna dal titolo «volume del contingente» di tale tabella.
I volumi dei contingenti stabiliti nell’allegato III del presente regolamento si applicano per periodi consecutivi di 12 mesi, il primo dei quali decorre dal 1
o
luglio 2026.
3. I volumi dei contingenti stabiliti nell’allegato III del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione dei contingenti tariffari previsto dagli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
7
)
.
Articolo 3
Sospensione dell’applicazione degli articoli 1 e 2
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l’applicazione degli articoli 1 e 2, in una qualsiasi delle circostanze seguenti, dopo aver effettuato un esame sulla base di informazioni documentate raccolte di sua iniziativa o ricevute da qualsiasi fonte attendibile, incluso uno Stato membro o il Parlamento europeo:
a)
qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato del 21 agosto 2025 («dichiarazione comune»), ad esempio se, nel contesto della scadenza o della sostituzione della sovrattassa temporanea sulle importazioni imposta per mezzo della proclamazione del presidente degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026 sulle esportazioni dell’Unione verso gli Stati Uniti a norma della sezione 122 della legge statunitense del 1974 sul commercio (Trade Act del 1974), gli Stati Uniti non riescano a rispondere alle preoccupazioni dell’Unione in merito al trattamento tariffario delle esportazioni dell’Unione che fino al 24 febbraio 2026 beneficiavano del tetto tariffario onnicomprensivo del 15 % o che erano esenti da dazi supplementari, in linea con la dichiarazione comune;
b)
qualora gli Stati Uniti compromettano in altro modo gli obiettivi di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti e gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune di promuovere un commercio reciproco, equo ed equilibrato, o compromettano l’accesso degli operatori economici dell’Unione al mercato degli Stati Uniti, discriminino o prendano di mira gli operatori economici dell’Unione che intendono operare o che già operano negli Stati Uniti, o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti;
c)
qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a) o b); o
d)
qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti alla data della dichiarazione comune.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che sospenda l’applicazione dell’articolo 1 in relazione alle merci classificate con i capitoli NC 72, 73 e 76 elencati all’allegato I, qualora al 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continuino ad applicare un’aliquota tariffaria superiore al 15 % sui prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’Unione negli Stati Uniti.
Entro il 1
o
dicembre 2026, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al trattamento tariffario da parte degli Stati Uniti dei prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’Unione negli Stati Uniti.
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione si applicano finché persistono le circostanze di cui ai paragrafi 1 o 2, rispettivamente.
Articolo 4
Misure di salvaguardia
1. Qualora vi siano prove sufficienti del fatto che, a seguito dell’adeguamento dei dazi doganali a norma dell’articolo 1 o dell’apertura di contingenti tariffari a norma dell’articolo 2, una merce originaria degli Stati Uniti sia importata nell’Unione in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in rapporto alla produzione dell’Unione, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l’applicazione dell’articolo 1 o 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
2. Su richiesta debitamente motivata di tre o più Stati membri, la Commissione indaga se sussistono le circostanze di cui al paragrafo 1.
La Commissione avvia tale indagine anche su richiesta dell’industria dell’Unione, di una persona fisica o giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o dei sindacati, qualora vi siano prove prima facie sufficienti di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
La Commissione può avviare tale indagine anche di propria iniziativa, anche sulla base di informazioni fornite da uno o più Stati membri o dal Parlamento europeo.
3. La Commissione informa gli Stati membri e il Parlamento europeo dell’esito dell’indagine a norma del paragrafo 2.
4. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze che hanno portato alla sua adozione.
5. Ai fini del presente articolo:
a)
«industria dell’Unione»: l’insieme dei produttori dell’Unione del prodotto simile o direttamente concorrente che operano nel territorio dell’Unione, oppure i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenta normalmente più del 50 % e in circostanze eccezionali non meno del 25 % della produzione totale dell’Unione di tale prodotto;
b)
«produttori dell’Unione»: i produttori dell’Unione di merci industriali nonché i produttori dell’Unione di merci ittiche o agricole contemplati dal presente regolamento.
Articolo 5
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6
Norme di origine
Ai fini del presente regolamento, l’origine delle merci è determinata conformemente alle norme sull’origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 fino a quando saranno adottate le norme sull’origine preferenziale di cui all’articolo 64, paragrafo 2 o 3, di tale regolamento.
Articolo 7
Monitoraggio, valutazione e comunicazione
1. La Commissione monitora gli effetti economici nell’Unione dell’adeguamento dei dazi doganali a norma dell’articolo 1 e dell’apertura dii contingenti tariffari a norma dell’articolo 2. Entro il 2 gennaio 2027 e successivamente ogni tre mesi, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle variazioni in termini di volumi e valori commerciali delle importazioni nell’Unione di merci originarie degli Stati Uniti e contemplate dal presente regolamento.
2. Entro il 30 giugno 2029 la Commissione presenta una valutazione globale degli effetti del presente regolamento («valutazione globale»). La valutazione globale comprende, tra l’altro:
a)
l’impatto dell’applicazione del presente regolamento su tutte le importazioni ed esportazioni tra l’Unione e gli Stati Uniti;
b)
le variazioni dei flussi commerciali tra gli Stati membri e i settori industriale e agricolo;
c)
il modo in cui sono cambiati i flussi commerciali dell’Unione per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi;
d)
l’impatto del presente regolamento sulle entrate riscosse a titolo di dazi doganali;
e)
l’impatto del presente regolamento sulle piccole e medie imprese.
La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati e la metodologia utilizzati per la valutazione globale.
Se del caso, la valutazione globale è corredata di una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
luglio 2026 fino al 31 dicembre 2029.
Se del caso, la Commissione presenta, unitamente alla valutazione globale, una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. DAMIANOS
(
1
)
Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 giugno 2026.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi (
GU L, 2023/2675, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (
GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/654/oj
).
(
5
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (
GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj
).
ALLEGATO I
Elenco delle merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1
Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.
Codice NC 2025
(
1
)
Designazione delle merci
0701 90 50
Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1
o
gennaio al 30 giugno
0701 90 90
Patate, fresche o refrigerate (escl. quelle di primizia dal 1
o
gennaio al 30 giugno, le patate da semina e quelle destinate alla fabbricazione della fecola)
0703 10 19
Cipolle, fresche o refrigerate (escl. quelle da semina)
0708 20 00
Fagioli (
Vigna
spp.,
Phaseolus
spp.), anche sgranati, freschi o refrigerati
0709 20 00
Asparagi, freschi o refrigerati
0709 60 10
Peperoni, freschi o refrigerati
0710 80 69
Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. il genere
Agaricus
)
0710 80 95
Altri ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati - altri
0712 20 00
Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
0712 90 90
Ortaggi e legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati - Altri
0714 20 10
Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano
0805 10 80
Arance fresche o secche (escl. arance dolci fresche)
0805 40 00
Pompelmi e pomeli, freschi o secchi
0805 50 90
Limette (
Citrus aurantifolia, Citrus latifolia
), fresche o secche
0805 90 00
Agrumi, freschi o secchi - altri
0806 20 30
Uva sultanina, secca
0806 20 90
Uve secche (escl. le uve di Corinto e l’uva sultanina)
0808 10 10
Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre
0808 30 10
Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1
o
agosto al 31 dicembre
0810 20 10
Lamponi, freschi
0810 40 30
Mirtilli neri (frutti del
Vaccinium myrtillus
), freschi
0810 40 50
Frutti del
Vaccinium macrocarpon
e del
Vaccinium corymbosum
, freschi
0810 40 90
Frutti del genere
Vaccinium
, freschi (escl. quelli dei generi
Vaccinium vitis-idaea, myrtillus, macrocarpon
e
corymbosum
)
0811 90 19
Frutta e noci, commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 %
0811 90 50
Mirtilli neri (frutti del
Vaccinium myrtillus
), anche cotti in acqua o al vapore, congelati, non dolcificati
0811 90 95
Frutta e noci, commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti - altre
0813 10 00
Albicocche, secche
0813 20 00
Prugne secche
0813 40 95
Frutta secca - altre
0813 50 19
Miscugli di albicocche, mele, pesche, comprese le pesche
prunus persica nectarina
e nettarine, pere, papaie o altra frutta commestibile secca, contenenti prugne
1007 10 10
Sorgo da granella, ibrido, destinato alla semina
1007 90 00
Sorgo da granella (escl. quello destinato alla semina)
1008 21 00
Miglio, destinato alla semina (escl. sorgo da granella)
1102 90 10
Farina di orzo
1209 10 00
Semi di barbabietole da zucchero, destinati alla semina
1209 21 00
Semi di erba medica, destinati alla semina
1209 23 80
Semi di festuca, destinati alla semina (escl. semi di paleo
Festuca pratensis Huds.
e di festuca rossa
Festuca rubra L.
)
1209 29 50
Semi di lupini, destinati alla semina
1209 29 60
Semi di barbabietole da foraggio (
Beta vulgaris
var.
alba
), destinati alla semina
1209 29 80
Semi da foraggio, destinati alla semina - altri
1209 30 00
Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, destinati alla semina
1209 91 30
Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (
Beta vulgaris
var.
conditiva
), destinati alla semina
1209 91 80
Semi di ortaggi, destinati alla semina (escl. barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (
Beta vulgaris
var.
conditiva
)]
1209 99 91
Semi di piante non erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, destinati alla semina
1209 99 99
Semi, frutti e spore, destinati alla semina - altri
1512 11 10
Oli di girasole o di cartamo, greggi, per usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari)
1515 90 99
Grassi e oli vegetali, fissi, e loro frazioni, concreti, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, presentati in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg, o fluidi, non nominati altrove (escl. quelli per usi tecnici o industriali, nonché grassi e oli greggi)
1517 90 99
Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali e di frazioni di differenti grassi o oli alimentari, con tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte ≤ 10 % (escl. oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura e margarina solida)
2001 10 00
Cetrioli e cetriolini, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico
2001 90 20
Frutta del genere
Capsicum
, preparata o conservata nell’aceto o nell’acido acetico (escl. peperoni dolci e pimenti)
2004 10
Patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate
2005 20 10
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi (escl. patate congelate)
2005 60 00
Asparagi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico (escl. asparagi congelati)
2005 70 00
Olive, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico (escl. olive congelate)
2005 99 80
Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico (escl. ortaggi e legumi congelati) - altri
2007 99
Confetture, gelatine, marmellate, puree o paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2008 20 90
Ananassi, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri
2008 93
Mirtilli rossi americani e mirtilli palustri (
Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos
), mirtilli rossi (
Vaccinium vitis-idaea
), preparati o conservati, anche con aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominati altrove
2008 99 28
Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico massico effettivo ≤ 11,85 % mas
2008 99 34
Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico massico effettivo > 11,85 % mas
2008 99 37
Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico massico effettivo ≤ 11,85 % mas
2008 99 40
Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico massico effettivo > 11,85 % mas
2008 99 45
Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg
2008 99 48
Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg
2008 99 49
Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg
2008 99 67
Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg
2008 99 99
Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri - altre
2009 49 30
Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, contenenti zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)
2009 81
Succhi di mirtilli rossi americani e di mirtilli palustri (
Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos
), succhi di mirtilli rossi (
Vaccinium vitis-idaea
), non fermentati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)
2009 89 35
Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. i miscugli e i succhi di agrumi, frutti della passione, manghi, mangostani, papaie, frutta di jack (pane di scimmia), guaiave, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, sapotiglie, carambole o pitahaya, ananassi, pomodori, uva, mele, mirtilli rossi e pere)
2009 89 38
Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C, di valore > 30 EUR per 100 kg di peso netto (escl. quelli contenenti alcole, i miscugli e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d’uva, mele, mirtilli rossi e pere)
2009 89 69
Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C (escl. quelli addizionati di zuccheri o contenenti alcole)
2009 89 73
Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole o pitahaya, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati (escl. i miscugli e i succhi contenenti alcole)
2009 89 79
Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (escl. i miscugli o i succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d’uva, mele, mirtilli rossi, pere e ciliegie)
2009 89 86
Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 %, diversi dai miscugli o dai succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d’uva, mele, mirtilli rossi e pere
2009 89 89
Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % (escl. i miscugli o i succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d’uva, mele, mirtilli rossi e pere)
2009 89 99
Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C (escl. quelli addizionati di zuccheri o contenenti alcole, i miscugli e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d’uva, mele, pere, ciliegie e mirtilli rossi)
25
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26
Minerali, scorie e ceneri
27
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
28
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
ex 29
Prodotti chimici organici;
escl.
2905 43 - Mannitolo
2905 44 - D-glucitolo (sorbitolo)
30
Prodotti farmaceutici
31
Concimi
32
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri
ex 33
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta
escl.
3302 10 - Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande
34
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, preparazioni per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, «cere per l’odontoiatria» e preparazioni per l’odontoiatria a base di gesso
3506
Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg
3507
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove
36
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
37
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
ex 38
Prodotti vari delle industrie chimiche
escl.
3809 10 - Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee;
3824 60 - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44
39
Materie plastiche e lavori di tali materie
40
Gomma e lavori di gomma
41
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
42
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
43
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori
44
Legno e lavori di legno; carbone di legna
45
Sughero e lavori di sughero
46
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
47
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
48
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
49
Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani
50
Seta
51
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
52
Cotone
53
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
54
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
55
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
56
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia
57
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
58
Tessuti speciali; superfici tessili taftate; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
59
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all’uso industriale
60
Stoffe a maglia
61
Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all’uncinetto
62
Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all’uncinetto
63
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
64
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti
65
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
66
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
67
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
68
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
69
Prodotti ceramici
70
Vetro e lavori di vetro
71
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
72
Ghisa, ferro e acciaio
73
Lavori di ghisa, ferro o acciaio
74
Rame e lavori di rame
75
Nichel e lavori di nichel
76
Alluminio e lavori di alluminio
78
Piombo e lavori di piombo
79
Zinco e lavori di zinco
80
Stagno e lavori di stagno
81
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
82
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
83
Lavori diversi di metalli comuni
84
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
85
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
86
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
87
Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia, loro parti e accessori
88
Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
89
Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti
90
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori
91
Orologi e loro parti
92
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
93
Armi, munizioni; loro parti ed accessori
94
Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
95
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
96
Lavori diversi
97
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità
(
1
)
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune applicabili nel 2025 e,
mutatis mutandis
, quali modificati dagli atti giuridici successivi.
ALLEGATO II
Elenco delle merci di cui all’articolo 1, paragrafo 2
Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC.
Codice NC 2025
(
1
)
Designazione delle merci
Dazio applicabile alle merci originarie degli Stati Uniti
0702
Pomodori, freschi o refrigerati
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem dell’8,8 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0707 00 05
Cetrioli, freschi o refrigerati
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 12,8 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0709 91 00
Carciofi, freschi o refrigerati
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 10,4 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0709 93 10
Zucchine, fresche o refrigerate
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 12,8 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0805 10 22
Arance navel, fresche
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0805 10 24
Arance bionde, fresche
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0805 10 28
Arance dolci, fresche (escl. arance navel e bionde)
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0805 21 10
Satsuma
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0805 21 90
Mandarini, compresi i tangerini (escl. clementine e satsuma)
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0805 22 00
Clementine, compresi i monreal
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0805 29 00
Wilkings e simili ibridi di agrumi
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0805 50 10
Limoni (
Citrus limon, Citrus limonum)
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 6,4 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0806 10 10
Uve da tavola, fresche
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0808 10 80
Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0808 30 90
Pere, fresche (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1
o
agosto al 31 dicembre)
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0809 29 00
Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide)
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
0809 40 05
Prugne, fresche
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
2009 61 10
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 22,4 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
2009 69 19
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 40 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
2009 69 51
Succhi di uva concentrati, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 22,4 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
2009 69 59
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
L’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applica come segue: l’elemento del dazio ad valorem del 22,4 % è sospeso e azzerato. L’elemento del dazio specifico è mantenuto.
(
1
)
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune applicabili nel 2025 e,
mutatis mutandis
, quali modificati dagli atti giuridici successivi.
ALLEGATO III
Elenco delle merci di cui all’articolo 2, paragrafo 1
Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.
1.
Contingente tariffario per le carni suine
Numero d’ordine
Codice NC 2025
(
1
)
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9001
0203 22 19
Spalle e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate
0 %
25 000 t
0203 29 11
Parti anteriori e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelate
0203 29 15
Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelate
0203 29 55
Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette «ventresche» e loro pezzi)
0203 29 59
Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse e mezzene, prosciutti, spalle, e loro pezzi, parti anteriori, lombate, pancette «ventresche», e loro pezzi)
0210 11 19
Spalle e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia, non disossate
0210 11 39
Spalle e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate, non disossate
0210 11 90
Prosciutti, spalle, e loro pezzi, della specie suina non domestica, non disossati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210 12
Pancette (ventresche) e loro pezzi, della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 19 10
Mezzene bacon o 3/4 anteriori, della specie suina domestica, salate o in salamoia
0210 19 20
3/4 posteriori o parti centrali, della specie suina domestica, salate o in salamoia
0210 19 30
Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia
0210 19 50
Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, pancette «ventresche» e loro pezzi, mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali, nonché parti anteriori, lombate, e loro pezzi)
0210 19 60
Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate
0210 19 70
Lombate e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate
0210 19 89
Carni della specie suina domestica, non disossate, secche o affumicate (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, pancette «ventresche» e loro pezzi, nonché parti anteriori, lombate, e loro pezzi)
0210 19 90
Carni della specie suina non domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, nonché pancette «ventresche» e loro pezzi)
1602 41 90
Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina (escl. quelle della specie suina domestica)
1602 42
Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina
1602 49 13
Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle
1602 49 15
Preparazioni e conserve di miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi, della specie suina domestica (escl. miscugli contenenti soltanto lombate e prosciutti o soltanto collari e spalle)
1602 49 19
Preparazioni e conserve di carne o frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina domestica, contenenti, in peso, di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi di qualsiasi natura o origine ≥ 80 % (escl. prosciutti, spalle, lombate, collari, e loro pezzi, salsicce e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)
1602 49 30
Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina domestica, contenenti, in peso, di carne o di frattaglie, di ogni specie, e di grassi di qualsiasi natura ≥ 40 % ma < 80 % (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)
1602 49 50
Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina domestica, contenenti, in peso, di carne o di frattaglie, di ogni specie, e di grassi di qualsiasi natura < 40 % (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e sughi di carne)
1602 49 90
Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina (escl. quelli della specie suina domestica, prosciutti, spalle, e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e sughi di carne)
(
1
)
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, applicabili nel 2025 e,
mutatis mutandis
, quali modificati dagli atti giuridici successivi.
2.
Contingente tariffario per le carni di bisonte
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9002
ex 0201 10 00
Carcasse o mezzene di bisonte, fresche o refrigerate
0 %
3 000 t
ex 0201 20 20
Quarti «compensati» di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati
ex 0201 20 30
Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati
ex 0201 20 50
Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati
ex 0201 20 90
Pezzi di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse e mezzene, quarti «compensati», quarti anteriori, quarti posteriori)
ex 0201 30 00
Carni di bisonte, disossate, fresche o refrigerate
ex 0202 10 00
Carcasse o mezzene di bisonte, congelate
ex 0202 20 10
Quarti «compensati» di bisonte, non disossati, congelati
ex 0202 20 30
Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, congelati
ex 0202 20 50
Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, congelati
ex 0202 20 90
Pezzi di bisonte, non disossati, congelati (escl. carcasse e mezzene, quarti «compensati», quarti anteriori, quarti posteriori)
ex 0202 30 10
Quarti anteriori di bisonte, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l’uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l’altro, l’intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
ex 0202 30 50
Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» di bisonte, disossati, congelati
ex 0202 30 90
Carni di bisonte disossate, congelate - altre
ex 0206 10 95
Lombatello sottile e lombatello, commestibili, di bisonte, freschi o refrigerati
ex 0206 29 91
Lombatello sottile e lombatello, commestibili, di bisonte, congelati
ex 0210 20 10
Carni di bisonte, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
ex 0210 20 90
Carni di bisonte disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
ex 0210 99 51
Lombatello sottile e lombatello, commestibili, di bisonte, salati o in salamoia, secchi o affumicati
ex 0210 99 59
Frattaglie commestibili di bisonte, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. lombatello sottile e lombatello)
3.
Contingente tariffario per i prodotti lattiero-caseari
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9003
0401 10
Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %
0 %
10 000 t
0401 20
Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1 % e ≤ 6 %
0401 40
Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6 % e ≤ 10 %
0403 20
Yogurt
0403 90
Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio o cacao
0405 20
Paste da spalmare lattiere
0405 90
Materie grasse provenienti dal latte nonché burro disidratato e ghee (escl. burro naturale, burro «ricombinato» e burro di siero di latte)
1702 11
Lattosio, allo stato solido, e sciroppo di lattosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, di lattosio ≥ 99 %, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
1702 19
Lattosio, allo stato solido, e sciroppo di lattosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, di lattosio < 99 %, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
2105 00
Gelati, anche contenenti cacao
4.
Contingente tariffario per i formaggi
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9004
0406 10
Formaggio fresco «non stagionato», compreso il formaggio di siero di latte e i latticini
0 %
10 000 t
0406 20
Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi
0406 30
Formaggio fuso, diverso da quello grattugiato o in polvere
0406 40 90
Formaggio a pasta erborinata e altro formaggio contenente venature ottenute utilizzando
Penicillium roqueforti
(escl. Roquefort e gorgonzola)
0406 90 01
Formaggi destinati alla trasformazione
0406 90 21
Cheddar
5.
Contingente tariffario per la frutta a guscio
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9005
0802
Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata
0 %
500 000 t
2008 19
Frutta a guscio ed altri semi, compresi i miscugli, preparati o conservati (escl. arachidi)
6.
Contingente tariffario per l’olio di soia
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9006
1507 10
Olio di soia, greggio, anche depurato delle mucillagini
0 %
400 000 t
7.
Contingente tariffario per determinate preparazioni di alimenti per gli animali
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9007
2309 10 51
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore in peso di amido o di fecola > 30 % e non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore in peso di prodotti lattiero-caseari < 10 %
0 %
40 000 t
2309 10 90
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, non contenenti né amido o fecola né glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina né prodotti lattiero caseari
2309 90 31
Preparazioni, comprese le premiscele, di alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, ma non contenenti amido o fecola, né contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ≤ 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 %
2309 90 41
Preparazioni, comprese le premiscele, di alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 10 % ma ≤ 30 % e non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 %
2309 90 96
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina né prodotti lattiero-caseari
8.
Contingente tariffario per i merluzzi dell’Alaska
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9008
0303 67
Merluzzi dell’Alaska (
Theragra chalcogramma
), congelati
0 %
340 000 t
0304 75
Filetti di merluzzi dell’Alaska (
Theragra chalcogramma
), congelati
0304 94
Carne, anche tritata, di merluzzi dell’Alaska
Theragra chalcogramma
congelata (escl. filetti)
9.
Contingente tariffario per i calamari
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9009
0307 43
Seppie e calamari, congelati, anche senza conchiglia
0 %
5 000 t
10.
Contingente tariffario per i salmoni non trasformati
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9010
0303 11
Salmoni rossi (
Oncorhynchus nerka)
, congelati
0 %
20 000 t
0303 12
Salmoni del Pacifico, congelati (escl. salmoni rossi)
0304 81
Filetti di salmoni del Pacifico (
Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
e
Oncorhynchus rhodurus
), di salmoni dell’Atlantico (
Salmo salar
) e di salmoni del Danubio (
Hucho hucho
), congelati
11.
Contingente tariffario per i salmoni trasformati
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9011
1604 11
Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi (escl. salmoni tritati)
0 %
5 000 t
12.
Contingente tariffario per i gamberetti preparati
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9012
1605 21
Preparazioni o conserve di gamberetti, non in recipienti ermeticamente chiusi (escl. gamberetti affumicati)
0 %
5 000 t
1605 29
Preparazioni o conserve di gamberetti, in recipienti ermeticamente chiusi (escl. gamberetti affumicati)
13.
Contingente tariffario per i naselli e gli spinaroli
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9013
0303 81 15
Spinaroli (
Squalus acanthias
) e gattucci (
Scyliorhinus
spp.), congelati
0 %
20 000 t
0304 74 19
Filetti di naselli (
Merluccius
spp.), congelati (escl. naselli del Capo e naselli (
Merluccius paradoxus
e
Merluccius hubbsi
)]
0304 88 11
Filetti di spinaroli (
Squalus acanthias
) e gattucci (
Scyliorhinus
spp.), congelati
0304 96 10
Carne, anche tritata, di spinaroli (
Squalus acanthias
) e gattucci (
Scyliorhinus
spp.), congelata
14.
Contingente tariffario per il cacao in polvere e il cioccolato
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9014
1805 00 00
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2 %
40 000 t
1806 10 15
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non contenente o contenente, in peso, < 5 % di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio
2 %
1806 10 20
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, ≥ 5 % e < 65 % di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio
2 % + 6,3 EUR/100 kg/NET
1806 10 30
Cacao in polvere, dolcificato, avente tenore, in peso, ≥ 65 % ma < 80 % di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio
2 % + 7,85 EUR/100 kg/NET
1806 10 90
Cacao in polvere, dolcificato, avente tenore, in peso, ≥ 80 % di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio
2 % + 10,48 EUR/100 kg/NET
1806 20 10
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao ≥ 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte ≥ 31 %
2,1 % + 6,07 EUR/100 kg/NET
1806 20 30
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte ≥ 25 % ma < 31 %
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 20 50
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao ≥ 18 % ma < 31 %
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 20 70
Preparazioni dette «chocolate milk crumb», in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg
3,9 % + 10,41 EUR/100 kg/NET
1806 20 80
Glassatura al cacao, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 20 95
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao < 18 % (escl. cacao in polvere, glassatura al cacao e preparazioni dette «chocolate milk crumb»)
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 31 00
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso ≤ 2 kg, ripiene
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 32 10
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso ≤ 2 kg, con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti (escl. quelle ripiene)
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 32 90
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso ≤ 2 kg (escl. quelle ripiene e con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti)
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 90 11
Cioccolatini «praline», anche ripieni, contenenti alcole
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 90 19
Cioccolatini «praline», anche ripieni, non contenenti alcole
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 90 31
Cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni (escl. quelli presentati in tavolette, barre, bastoncini e i cioccolatini «praline»)
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 90 39
Cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni (escl. quelli presentati in tavolette, barre o bastoncini e i cioccolatini «praline»)
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 90 50
Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
2,1 % + 5,76 EUR/100 kg/NET
1806 90 60
Pasta da spalmare contenente cacao
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 90 70
Preparazioni per bevande, contenenti cacao
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
1806 90 90
Preparazioni alimentari contenenti cacao, in recipienti o in imballaggi immediati di peso ≤ 2 kg - altre
2,1 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
15.
Contingente tariffario per le preparazioni alimentari del capitolo 19
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9015
1901 10 00
Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove, nonché a base di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove
1,9 % + 16,03 EUR/100 kg/NET
50 000 t
1901 20 00
Miscele e paste a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove, nonché miscele e paste di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove, per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1,9 % + 6,01 EUR/100 kg/NET
1901 90 11
Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco ≥ 90 %
1,3 % + 4,5 EUR/100 kg/NET
1901 90 19
Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco < 90 %
1,3 % + 3,68 EUR/100 kg/NET
1901 90 91
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, < 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o di amido o fecola, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata (escl. estratti di malto e preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e preparazioni alimentari in polvere a base di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404 )
3,2 %
1901 90 95
Preparazioni alimentari in polvere, costituite da una miscela di latte scremato e/o siero di latte e grassi/oli vegetali, con tenore di grassi/oli, in peso, ≤ 30 %
1,9 % + 16,03 EUR/100 kg/NET
1901 90 99
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, nonché preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove (escl. estratti di malto e preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto nonché miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria delle voci 1901 90 91 e 1901 90 95 )
1,9 % + 7,71 EUR/100 kg/NET
1902 11 00
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova
1,9 % + 6,15 EUR/100 kg/NET
1902 19 10
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti farine né semolini di frumento «grano» tenero e non contenenti uova
1,9 % + 6,15 EUR/100 kg/NET
1902 19 90
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti farine o semolini di frumento «grano» tenero ma non contenenti uova
1,9 % + 5,28 EUR/100 kg/NET
1902 20 10
Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti, in peso, > 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici
2,1 %
1902 20 30
Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
13,58 EUR /100 kg/NET
1902 20 91
Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, cotte (escl. quelle contenenti, in peso, > 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici e quelle contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine)
2,1 % + 1,53 EUR/100 kg/NET
1902 20 99
Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, altrimenti preparate (escl. quelle cotte o contenenti, in peso, > 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici e quelle contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine)
2,1 % + 4,28 EUR/100 kg/NET
1902 30 10
Paste alimentari, secche (escl. paste alimentari farcite)
1,6 % + 6,15 EUR/100 kg/NET
1902 30 90
Paste alimentari, cotte o altrimenti preparate (escl. quelle farcite o secche)
1,6 % + 2,43 EUR/100 kg/NET
1902 40 10
Cuscus, non preparato
1,9 % + 6,15 EUR/100 kg/NET
1902 40 90
Cuscus, cotto o altrimenti preparato
1,6 % + 2,43 EUR/100 kg/NET
1903 00 00
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1,6 % + 3,78 EUR/100 kg/NET
1904 10 10
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di granturco
1 % + 5 EUR/100 kg/NET
1904 10 30
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di riso
1,3 % + 11,5 EUR/100 kg/NET
1904 10 90
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (escl. quelli a base di granturco o di riso)
1,3 % + 8,4 EUR/100 kg/NET
1904 20 10
Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1904 20 91
Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di granturco (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)
1 % + 5 EUR/100 kg/NET
1904 20 95
Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di riso (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)
1,3 % + 11,5 EUR/100 kg/NET
1904 20 99
Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (escl. quelle a base di granturco o di riso nonché le preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)
1,3 % + 8,4 EUR/100 kg/NET
1904 30 00
Bulgur di grano in forma di grani lavorati, ottenuto mediante cottura
2,1 % + 6,43 EUR/100 kg/NET
1904 90 10
Riso, precotto o altrimenti preparato, non nominato altrove (escl. le farine, le semole e i semolini, nonché le preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati)
2,1 % + 11,5 EUR/100 kg/NET
1904 90 80
Cereali in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati, precotti o altrimenti preparati, non nominati altrove (escl. riso, granturco, le farine, le semole e i semolini nonché le preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati e bulgur di grano)
2,1 % + 6,43 EUR/100 kg/NET
1905 10 00
Pane croccante detto «Knäckebrot»
1,5 % + 3,25 EUR/100 kg/NET
1905 20 10
Pane con spezie «panpepato», anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio < 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
2,4 % + 4,58 EUR/100 kg/NET
1905 20 30
Pane con spezie «panpepato», anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio ≥ 30 % e < 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
2,5 % + 6,15 EUR/100 kg/NET
1905 20 90
Pane con spezie «panpepato», anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio ≥ 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
2,5 % + 7,85 EUR/100 kg/NET
1905 31 11
Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 85 g
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 31 19
Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto > 85 g
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 31 30
Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte ≥ 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao)
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 31 91
Doppio biscotto con ripieno, con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao)
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 31 99
Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni con cacao e i doppi biscotti con ripieno)
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 32 05
Cialde e cialdine, aventi tenore di umidità > 10 %
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 32 11
Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 85 g (escl. quelle aventi tenore di umidità > 10 %)
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 32 19
Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao (escl. quelle in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 85 g e quelle aventi tenore di umidità > 10 %)
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 32 91
Cialde e cialdine, salate, anche ripiene (escl. quelle aventi tenore di umidità > 10 %)
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 32 99
Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, anche ripiene (escl. quelle rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, quelle salate e quelle aventi tenore di umidità > 10 %)
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 40 10
Fette biscottate
2,4 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 40 90
Pane tostato e prodotti simili tostati (escl. fette biscottate)
2,4 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 90 10
Pane azimo (mazoth)
1 % + 3,98 EUR/100 kg/NET
1905 90 20
Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
1,1 % + 15,13 EUR/100 kg/NET
1905 90 30
Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno ≤ 5 %, in peso, sulla materia secca
2,4 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 90 45
Biscotti (escl. biscotti con aggiunta di dolcificanti)
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 90 55
Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, cialde e cialdine)
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 90 70
Torte di frutta, pane con uva passa, panettoni, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, contenenti, in peso, ≥ 5 % di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde, cialdine e fette biscottate)
2,3 % + 4,74 EUR/100 kg/NET
1905 90 80
Pizze, quiche e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, contenenti, in peso, < 5 % di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, fette biscottate e prodotti simili tostati, pane, ostie, capsule vuote per medicamenti, ostie per sigilli e paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili)
2,3 % + 3,5 EUR/100 kg/NET
16.
Contingente tariffario per le preparazioni alimentari del capitolo 21
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9016
2101 11 00
Estratti, essenze e concentrati di caffè
2,3 %
250 000 t
2101 12 92
Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2,9 %
2101 12 98
Preparazioni a base di caffè
2,3 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
2101 20 20
Estratti, essenze e concentrati, a base di tè o di mate
1,5 %
2101 20 92
Preparazioni a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate
1,5 %
2101 20 98
Preparazioni a base di tè o di mate
1,6 % + 3,56 EUR/100 kg/NET
2101 30 11
Cicoria torrefatta
2,9 %
2101 30 19
Succedanei torrefatti del caffè (escl. cicoria)
1,3 % + 3,18 EUR/100 kg/NET
2101 30 91
Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta
3,5 %
2101 30 99
Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè (escl. cicoria)
2,7 % + 5,68 EUR/100 kg/NET
2102 10 10
Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
2,7 %
2102 10 31
Lieviti di panificazione, secchi
3 %
2102 10 39
Lieviti di panificazione (escl. quelli secchi)
3 %
2102 10 90
Lieviti vivi (escl. lieviti madre selezionati e lieviti di panificazione)
3,7 %
2102 20 11
Lieviti morti, in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg
2,1 %
2102 20 19
Lieviti morti (escl. quelli in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg)
1,3 %
2102 20 90
Microrganismi monocellulari morti (escl. quelli confezionati come medicamenti e i lieviti)
0 %
2102 30 00
Lieviti in polvere preparati
1,5 %
2103 10 00
Salsa di soia
1,9 %
2103 20 00
Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro
2,6 %
2103 30 10
Farina di senape (escl. quella preparata)
0 %
2103 30 90
Senapa preparata, compresa la farina preparata
2,3 %
2103 90 10
«Chutney» di mango liquido
0 %
2103 90 30
Amari aromatici, con titolo alcolometrico ≥ 44,2 % vol e ≤ 49,2 % vol, contenenti ≥ 1,5 % e ≤ 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari e ≥ 4 % e ≤ 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità ≤ 0,5 litri
0 %
2103 90 90
Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti (escl. salsa di soia, salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro, «Chutney» di mango liquido e amari aromatici della sottovoce 2103 90 30 )
1,9 %
2104 10 00
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
2,9 %
2104 20 00
Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, costituite da una miscela finemente omogeneizzata di due o più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto ≤ 250 g
3,5 %
2105 00 10
Gelati, anche contenenti cacao, non contenenti o contenenti < 3 % di materie grasse provenienti dal latte
2,2 % + 5,05 EUR/100 kg/NET
2105 00 91
Gelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte ≥ 3 % e < 7 %
2 % + 9,63 EUR/100 kg/NET
2105 00 99
Gelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte ≥ 7 %
2 % + 13,5 EUR/100 kg/NET
2106 10 20
Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso < 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o < 5 % di amido o fecola
3,2 %
2106 10 80
Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola
66,75 EUR/100 kg/NET
2106 90 20
Preparazioni alcoliche composte, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, con titolo alcolometrico volumico effettivo > 0,5 % vol (escl. quelle a base di sostanze odorifere)
4,3 % MIN 0,25 EUR /% vol/hl
2106 90 30
Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati
10,68 EUR/100 kg/NET mas
2106 90 51
Sciroppi di lattosio, aromatizzati o colorati
3,5 EUR/100 kg/NET
2106 90 55
Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati
5 EUR/100 kg/NET
2106 90 59
Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (escl. gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)
0,1 EUR/100 kg/NET per il tenore, in peso, di saccarosio = 1 %, (compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio)
2106 90 92
Preparazioni alimentari, non nominate altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso < 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o < 5 % di amido o fecola
3,2 %
2106 90 98
Preparazioni alimentari, non nominate altrove, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥5 % di amido o fecola
2,3 % + 8,35 EUR/100 kg/NET
17.
Contingente tariffario per determinate bevande analcoliche
Numero d’ordine
Codice NC
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9017
2202 10 00
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero
o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
0 %
20 000 t
2202 91 00
Birra analcolica
2202 99 19
Bevande non alcoliche, non contenenti latte, prodotti derivati dal latte, né materie grasse provenienti dal latte
18.
Contingente tariffario per il mannitolo e il sorbitolo
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9018
2905 43
Mannitolo
0 %
2 500 t
2905 44
D-glucitolo (sorbitolo)
19.
Contingente tariffario per le sostanze odorifere
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9019
3302 10 29
Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. con titolo alcolometrico effettivo > 0,5 % vol)
0 %
1 400 t
20.
Contingente tariffario per la destrina
Numero d’ordine
Codice NC 2025
Designazione delle merci
Dazio contingentale
Volume del contingente
09.9020
3505 10
Destrina e altri amidi o fecole modificati, ad esempio amidi o fecole pregelatinizzati o esterificati
0 %
11 000 t
In relazione al presente atto sono state formulate due dichiarazioni, che figurano nella
GU C, C/2026/3482, 30.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3482/oj
e nella
GU C, C/2026/3483, 30.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3483/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1455/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1455/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento 2026/1455 disciplina le preferenze tariffarie UE-USA, l'azzeramento dei dazi su merci industriali, i contingenti tariffari per prodotti agricoli e ittici, e i meccanismi di sospensione legati al rispetto degli impegni commerciali. Commercialisti, consulenti doganali e operatori del commercio estero lo consultano per comprendere l'accesso preferenziale al mercato europeo, le regole di origine non preferenziale, le clausole di salvaguardia e le implicazioni sulla competitività delle imprese europee nei settori agricolo, industriale e della trasformazione.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.