Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1461/2026

Regolamento (UE) 2026/1461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci

Pubblicato: 25/06/2026 In vigore dal: 25/06/2026 Documento ufficiale

Quali sono le merci importate dagli Stati Uniti su cui l'UE applica dazi doganali pari a zero secondo il Regolamento 2026/1461?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento (UE) 2026/1461 stabilisce l'esenzione dai dazi doganali per specifiche merci importate dagli Stati Uniti nell'Unione europea, a partire dal 1° agosto 2025 fino al 31 luglio 2030. Questa misura rientra in un accordo commerciale bilaterale tra l'UE e gli Stati Uniti, volto a migliorare le relazioni commerciali e di investimento tra i due partner. Le merci interessate sono principalmente prodotti a base di astice (aragoste, astici vivi e congelati, astici preparati o conservati), classificati secondo codici specifici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato del regolamento. L'applicazione dell'aliquota doganale dello 0% riguarda direttamente gli importatori e gli operatori economici che commerciano questi prodotti, consentendo loro di ridurre i costi di importazione. La Commissione europea ha la facoltà di sospendere totalmente o parzialmente questa esenzione qualora gli Stati Uniti non rispettino gli impegni della dichiarazione comune o si verifichino cambiamenti significativi nelle circostanze commerciali.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2026/1461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci EN: Regulation (EU) 2026/1461 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2026 on the non-application of customs duties on imports of certain goods

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1461 30.6.2026 REGOLAMENTO (UE) 2026/1461 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2026 relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) L’Unione e gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Nel 2024 il valore totale degli scambi bilaterali tra di essi ammontava a oltre 1 600 miliardi di EUR. Tale partenariato profondo e globale è sostenuto da ingenti investimenti reciproci nei rispettivi mercati, per un valore di circa 5 300 miliardi di EUR. (2) Per evitare perturbazioni nelle loro relazioni commerciali e di investimento e continuare a migliorare tali relazioni, l’Unione e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione comune su un accordo tariffario, annunciata il 21 agosto 2020 («dichiarazione comune del 2020»), in base alla quale l’Unione si è impegnata a eliminare i dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti di prodotti a base di astici vivi e congelati e, in cambio, gli Stati Uniti si sono impegnati a ridurre del 50 % le proprie aliquote tariffarie su taluni prodotti esportati dall’Unione per un valore commerciale medio annuo di 160 milioni di USD, tra cui figurano determinati piatti preparati, taluni oggetti di cristallo, stucchi (intonaci), polveri propellenti, accendini e parti di accendini. Per attuare la dichiarazione comune del 2020, il 16 dicembre 2020 l’Unione ha adottato il regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) sulla soppressione dei dazi doganali su base erga omnes relativamente a un numero limitato di merci, tra cui i prodotti a base di astici vivi e congelati provenienti dagli Stati Uniti, per il periodo dal 1 o agosto 2020 al 31 luglio 2025. (3) Il 27 luglio 2025 la presidente della Commissione e il presidente degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo politico che è stato successivamente ripreso nella dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato del 21 agosto 2025 («dichiarazione comune»). In linea con tale accordo politico e la dichiarazione comune e al fine di garantire la continuità dell’accesso delle merci dell’Unione al mercato degli Stati Uniti, l’Unione dovrebbe prevedere per un ulteriore periodo la non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni nell’Unione dei tipi di astice contemplati dal regolamento (UE) 2020/2131. In linea con tale accordo politico e la dichiarazione comune, la non applicazione dei dazi doganali dovrebbe comprendere anche le importazioni di astici preparati classificati con il codice 1605 30 90 della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 3 ) . (4) I dazi doganali applicabili alle importazioni delle merci contemplate dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere pari allo 0 % a meno che gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune in modo efficace. (5) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere, in tutto o in parte, la non applicazione dei dazi doganali sulle merci contemplate dal presente regolamento in specifiche circostanze. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (6) Entro il 31 gennaio 2030 la Commissione dovrebbe presentare una valutazione degli effetti del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe concernere le variazioni avvenute dal 1 o agosto 2025 in termini di volumi e valori commerciali delle esportazioni dagli Stati Uniti verso l’Unione, delle merci contemplate dal presente regolamento. Se del caso, tale valutazione dovrebbe essere corredata di una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento. (7) Data l’importanza di evitare perturbazioni delle relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione. Per lo stesso motivo è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1 o agosto 2025. Su richiesta, i dazi doganali corrisposti in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento nel periodo compreso tra il 1 o agosto 2025 e la data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere rimborsati, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non applicazione dei dazi doganali I dazi doganali della tariffa doganale comune istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 applicabili alle importazioni nell’Unione delle merci classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell’allegato del presente regolamento sono pari allo 0 %. Articolo 2 Sospensione 1.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l’applicazione dell’articolo 1 in una qualsiasi delle circostanze seguenti: a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato, annunciata il 21 agosto 2025 («dichiarazione comune») o compromettano in altro modo gli obiettivi di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti e gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune o compromettano l’accesso degli operatori economici dell’Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti; b) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a); o c) qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti il giorno della dichiarazione comune. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2. 2.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze di cui a tale paragrafo. Articolo 3 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 4 Rimborso dei dazi doganali Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali nazionali competenti degli Stati membri rimborsano i dazi doganali corrisposti in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento in relazione alle merci classificate con i codici NC elencati nell’allegato importate nell’Unione tra il 1 o agosto 2025 e il 30 giugno 2026. Articolo 5 Valutazione e relazioni 1.   Entro il 31 gennaio 2030 la Commissione presenta una valutazione degli effetti del presente regolamento. Tale valutazione concerne le variazioni a partire dal 1 o agosto 2025, in termini di volumi e valori commerciali delle esportazioni dagli Stati Uniti verso l’Unione, delle merci classificate con i codici NC elencati nell’allegato. 2.   Se del caso, la valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento. 3.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, regolarmente e in maniera tempestiva in merito agli sviluppi pertinenti nell’applicazione del presente regolamento. Articolo 6 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2025 fino al 31 luglio 2030. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. DAMIANOS ( 1 ) Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 giugno 2026. ( 2 ) Regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti ( GU L 430 del 18.12.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2131/oj ). ( 3 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio ( GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj ). ALLEGATO Codice NC 2025 ( 1 ) Designazione delle merci 0306 11 90 Aragoste ( Palinurus spp., Panulirus spp. e Jasus spp.) congelate, anche affumicate, anche sgusciate, comprese le aragoste non sgusciate, cotte in acqua o al vapore (escl. code di aragoste) 0306 12 10 Astici ( Homarus spp.) congelati, interi, anche affumicati o cotti in acqua o al vapore 0306 12 90 Astici ( Homarus spp.) congelati, anche affumicati, anche sgusciati, compresi gli astici non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. interi) 0306 32 10 Astici ( Homarus spp.), vivi 1605 30 90 Astici, preparati o conservati (escl. astici semplicemente affumicati; carne di astice, cotta, destinata all’industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse) ( 1 ) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune applicabili nel 2025 e, mutatis mutandis , quali modificati dagli atti giuridici successivi. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1461/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2026/1461 è il riferimento normativo per l'applicazione di dazi doganali pari a zero su importazioni da paesi terzi, in particolare per accordi commerciali bilaterali e tariffe doganali comuni. Importatori, spedizionieri e operatori del settore ittico consultano questa normativa per comprendere la nomenclatura combinata, i codici NC, la tariffa doganale comune e le procedure di rimborso dei dazi versati in eccesso. La misura si colloca nel contesto della politica commerciale comune dell'UE e della gestione delle relazioni commerciali internazionali secondo le norme dell'OMC.

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