Decisione UE In vigore Imposte Indirette

Decisione UE 1440/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1440 del Consiglio, del 25 giugno 2026, che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

Pubblicato: 25/06/2026 In vigore dal: 25/06/2026 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e la durata dell'autorizzazione della Germania ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita alle navi ormeggiate in porto?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1440 autorizza la Germania a continuare l'applicazione di un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate nei porti (escluse le imbarcazioni private da diporto), in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. L'autorizzazione è concessa per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029, garantendo continuità rispetto alla precedente decisione 2020/1436 scaduta il 31 dicembre 2025. La misura mira a promuovere l'utilizzo dell'energia elettrica erogata da impianti di terra (shore power) anziché dei combustibili bunker, riducendo così le emissioni inquinanti e acustiche nei porti. L'aliquota ridotta deve comunque rispettare i livelli minimi di tassazione previsti dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE. L'autorizzazione cessa automaticamente qualora il Consiglio adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici incompatibile con questa misura.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1440 del Consiglio, del 25 giugno 2026, che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE EN: Council Implementing Decision (EU) 2026/1440 of 25 June 2026 authorising Germany to apply a reduced rate of taxation to electricity directly supplied to vessels berthed in ports, in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1440 30.6.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1440 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2026 che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1436 del Consiglio ( 2 ) ha autorizzato la Germania ad applicare, fino al 31 dicembre 2025, un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (2) Con lettera del 26 agosto 2025 la Germania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Il 23 gennaio 2026 le autorità tedesche hanno inviato una lettera in cui fornivano ulteriori informazioni in merito alla richiesta. (3) Con le aliquote di tassazione ridotte che intende applicare, la Germania mira a continuare a promuovere l’utilizzo dell’energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all’utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi. (4) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate nei porti, il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra migliora la qualità dell’aria nelle città portuali. Date le condizioni specifiche della struttura della produzione di energia elettrica in Germania, si prevede inoltre che l’utilizzo di energia elettrica erogata da impianti di terra anziché di quella generata da combustibili bunker contribuirà inoltre a ridurre le emissioni di CO 2 e di altri inquinanti atmosferici e l’inquinamento acustico. Si prevede pertanto che continuando ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra si contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima. (5) La concessione alla Germania dell’autorizzazione ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di energia elettrica a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, e a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante il periodo di applicazione l’aliquota di imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno. (6) A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione accordata a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della medesima direttiva, deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Affinché il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l’autorizzazione richiesta per un periodo quadriennale. L’autorizzazione dovrebbe tuttavia cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili durante il periodo dell’autorizzazione. (7) Al fine di garantire la certezza del diritto agli operatori portuali e di navi, come pure di evitare perturbazioni e un potenziale aumento dell’onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica derivante da variazioni dell’aliquota fiscale sull’energia elettrica erogata da impianti di terra, la Germania dovrebbe potere continuare ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra. È pertanto opportuno concedere l’autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2026, al fine di garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1436. (8) La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Si autorizza la Germania ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate nei porti, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1 o gennaio 2026 al 31 dicembre 2029. Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile. Articolo 3 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 4 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1436 del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE ( GU L 331 del 12.10.2020, pag. 30 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1436/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1440/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1440/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2026/1440 riguarda agevolazioni fiscali su energia elettrica e tassazione dei prodotti energetici secondo la direttiva 2003/96/CE. È rilevante per operatori portuali, armatori e distributori di energia che operano in Germania, in quanto disciplina l'applicazione di aliquote ridotte su shore power e il rispetto dei livelli minimi di tassazione. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerarla per questioni di conformità tributaria, deducibilità dei costi energetici e pianificazione fiscale nel settore marittimo e portuale.

Normative correlate

Regolamento UE 1457/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 della Commissione, del 29 giugno 2026,…
Legge 113/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decisione UE 1407/2026
Decisione (UE) 2026/1407 della Commissione, del 26 giugno 2026, relativa alla f…
Regolamento UE 1463/2026
Regolamento (UE) 2026/1463 del Consiglio, del 25 giugno 2026, che modifica il r…
Regolamento UE 1455/2026
Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugn…
Regolamento UE 1461/2026
Regolamento (UE) 2026/1461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugn…
Regolamento UE 1373/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1371/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1371 della Commissione, del 22 giugno 2026,…

Altre normative del 2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 della Commissione, del 29 giugno 2026, relativo … Regolamento UE 1457 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… Legge 113 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… Legge 112 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… Legge 108 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1406 della Commissione, del 26 giugno 2026, che modif… Regolamento UE 1406 Decisione (PESC) 2026/1464 del Consiglio, del 26 giugno 2026, relativa a una misura di as… Decisione UE 1464 Decisione (UE) 2026/1435 della Commissione, del 26 giugno 2026, relativa alle disposizion… Decisione UE 1435 Decisione (PESC) 2026/1450 del Consiglio, del 26 giugno 2026, sul sostegno dell’Unione al… Decisione UE 1450

Altri Decisione UE

Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contributi finanz… 1462/2026 Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un membro del … 03475/2026 Decisione (PESC) 2026/1479 del comitato politico e di sicurezza, del 25 giugno 2026, rela… 1479/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1454 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla s… 1454/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1426 della Commissione, del 25 giugno 2026, che modific… 1426/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1379 della Commissione, del 23 giugno 2026, che chiude … 1379/2026
Vedi tutti i Decisione UE →