Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1433/2026

Regolamento di esecuzione (ue) 2026/1433 della Commissione, del 3 luglio 2026, che modifica gli allegati II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure per impedire l’ingresso, la presenza, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield

Pubblicato: 03/07/2026 In vigore dal: 03/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (ue) 2026/1433 della Commissione, del 3 luglio 2026, che modifica gli allegati II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure per impedire l’ingresso, la presenza, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1433 of 3 July 2026 amending Annexes II, VII and VIII to Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards measures to prevent the entry into, and the presence, establishment and spread within, the Union territory of Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1433 6.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (ue) 2026/1433 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2026 che modifica gli allegati II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure per impedire l’ingresso, la presenza, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 41, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ( 2 ) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l’ingresso, la presenza, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione. (2) Più specificamente l’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione. L’allegato VII di tale regolamento stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione. L’allegato VIII di tale regolamento istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell’Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione ( 3 ) ha stabilito misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield («organismo nocivo specificato»). Esso comprendeva prescrizioni relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante da impianto. (4) Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432 della Commissione ( 4 ) che istituisce misure relative all’insediamento, alla diffusione, all’eradicazione e al contenimento dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione. (5) L’organismo nocivo specificato ha causato danni significativi alle piante di Oryza sativa L. nelle zone del territorio dell’Unione in cui è presente. In una valutazione dei rischi effettuata dall’Italia nel 2018 ( 5 ) si conclude inoltre che l’organismo nocivo soddisfaceva i criteri pertinenti stabiliti nell’allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031. Vi sono prove del fatto che l’organismo nocivo specificato può diffondersi in altre zone se non sono adottate misure adeguate. Le indagini effettuate nelle aree delimitate in cui è presente l’organismo nocivo specificato indicano inoltre che esso non può più essere eradicato da alcune di tali aree. (6) L’organismo nocivo specificato soddisfa pertanto i criteri pertinenti di cui all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione di cui è nota la presenza nell’Unione. L’organismo nocivo specificato dovrebbe pertanto essere aggiunto all’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (7) L’applicazione delle misure stabilite a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 per quanto riguarda l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione di piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L., che sono state coltivate in terra («piante specificate»), si è inoltre dimostrata efficace nel ridurre a un livello accettabile il rischio connesso a tale organismo nocivo. (8) Per motivi di coerenza e di certezza del diritto è pertanto opportuno includere tali misure, che si sono dimostrate efficaci per prevenire l’ingresso e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo specificato, se necessario in forma aggiornata, negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, come prescrizioni relative all’introduzione e allo spostamento nell’Unione delle piante specificate. (9) L’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nell’Unione in provenienza da determinati paesi terzi. Conformemente al punto 14 di tale allegato, è vietata l’introduzione di piante da impianto appartenenti a sottofamiglie e generi specifici della famiglia Poaceae provenienti da un gruppo di paesi terzi e da zone specifiche di paesi terzi. Tale divieto comprende le piante da impianto del genere Oryza , a cui appartengono le piante specificate. (10) Di conseguenza le prescrizioni particolari in relazione all’organismo nocivo specificato dovrebbero applicarsi solo ai paesi terzi da cui è consentita l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante da impianto appartenenti alla famiglia Poaceae , come specificato nell’allegato VI, punto 14, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Le piante specificate originarie di tali paesi terzi dovrebbero essere introdotte nel territorio dell’Unione solo se originarie di paesi, zone o siti di produzione riconosciuti indenni da organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. È pertanto opportuno aggiungere adeguate prescrizioni particolari all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le piante specificate. (11) I siti di produzione indenni da organismi nocivi possono essere situati nelle immediate vicinanze di zone infestate e sono pertanto maggiormente a rischio di essere infestati dall’organismo nocivo specificato. L’organismo nocivo specificato è inoltre difficile da rilevare e identificare nel suo habitat naturale. Sono pertanto necessarie ispezioni ufficiali dei siti di produzione indenni da organismi nocivi e delle loro immediate vicinanze, effettuate nel periodo più opportuno per il rilevamento dell’organismo nocivo specificato, al fine di garantire che i siti di produzione siano indenni da organismi nocivi. È pertanto opportuno aggiungere adeguate prescrizioni particolari all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le piante specificate. (12) Non vi è alcun rischio che le sementi negli scambi internazionali siano contaminate da terra o frammenti. Non sono pertanto necessarie prescrizioni particolari per le sementi di Oryza sativa L. (13) È inoltre opportuno aggiungere nuove prescrizioni particolari all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le piante specificate. Ciò è necessario per garantire che lo spostamento di tali piante dalle aree nelle immediate vicinanze alle aree in cui è presente l’organismo nocivo specificato, vale a dire la zona cuscinetto delle rispettive aree delimitate, verso il resto dell’Unione non presenti un rischio fitosanitario inaccettabile. (14) Tali prescrizioni dovrebbero essere equivalenti a quelle per le zone e i siti di produzione indenni da organismi nocivi di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in quanto il rischio di diffusione dell’organismo nocivo specificato in tali zone è equivalente a causa della biologia dell’organismo nocivo. (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione, del 5 agosto 2022, relativo a misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) ( GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 16 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1372/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432 della Commissione, del 3 luglio 2026 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 ( GU L, 2026/1432, 6.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1432/oj ). ( 5 ) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (2018), «Pest risk analysis on Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)» https://pra.eppo.int/pra/68ea888e-6c58-4010-b17a-d0d96b0ac4a7 . ALLEGATO Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato: 1) nell’allegato II, parte B, alla voce « 5. Nematodi », è aggiunto il punto seguente: «6. Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield [MELGGC]»; 2) nell’allegato VII, fra i punti 6 e 7 è inserito il punto seguente: «6.1 Piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L. che sono state coltivate in terra ex 0602 90 50 Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito ( *1 ) , Russia [solo le parti seguenti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina 1. Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono state coltivate in un sito di produzione riconosciuto indenne da Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è stato registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali, nel periodo più opportuno, per rilevare i sintomi dell’infezione in piante ospiti note di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield e, se del caso, nella terra durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione, ed è risultato esente da Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield; e iii) in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali nel periodo più opportuno per rilevare i sintomi dell’infezione in piante ospiti note di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield e, se del caso, nella terra durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione, in una zona avente un raggio di almeno 100 m intorno al sito di produzione e risultata esente da Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield. 2. Nei casi in cui si applica il punto 1, lettera b), la zona indenne da organismi nocivi è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”. ( *1 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor [cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023 ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 )], in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»; 3) nell’allegato VIII, fra i punti 14 e 15 è inserito il punto seguente: «14.1 Piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L. che sono state coltivate in terra Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield; oppure b) le piante sono state coltivate in un sito di produzione situato in una zona cuscinetto di un’area delimitata stabilita a norma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432 ( *2 ) e riconosciuto indenne da Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) registrato e controllato dalle autorità competenti; e ii) che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali, nel periodo più opportuno, per rilevare i sintomi dell’infezione in piante ospiti note di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield e, se del caso, nella terra durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, ed è risultato esente da Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield; e iii) in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali nel periodo più opportuno per rilevare i sintomi dell’infezione in piante ospiti note di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield e, se del caso, nella terra durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, in una zona avente un raggio di almeno 100 m intorno al sito di produzione e risultata esente da Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield.». ( *2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432 della Commissione, del 3 luglio 2026 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 (GU L, 2026/1432, 6.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1432/oj).». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1433/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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