Regolamento UE In vigore Procedimenti

Regolamento UE 1471/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1471 della Commissione, del 3 luglio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 per quanto riguarda le misure transitorie

Pubblicato: 03/07/2026 In vigore dal: 03/07/2026 Documento ufficiale

Quali sono le misure transitorie previste dal Regolamento UE 2026/1471 per l'additivo Enterococcus faecium DSM 7134 nei mangimi per scrofe?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1471 corregge una omissione nel precedente Regolamento UE 2026/103, che aveva rinnovato l'autorizzazione di un additivo per mangimi (Enterococcus lactis DSM 7134) destinato alle scrofe, ma aveva erroneamente omesso le misure transitorie. Questo regolamento rettificativo introduce periodi di transizione che permettono agli operatori del settore mangimistico di adeguarsi al cambio di nome dell'additivo senza subire perturbazioni di mercato. In pratica, gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2027 secondo le vecchie norme possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, mentre i mangimi composti e le materie prime hanno una scadenza più lunga (7 luglio 2027). Il regolamento si applica retroattivamente dal 5 febbraio 2026 per evitare conseguenze negative agli operatori interessati, principalmente produttori di mangimi e allevatori.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1471 della Commissione, del 3 luglio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 per quanto riguarda le misure transitorie EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1471 of 3 July 2026 correcting Implementing Regulation (EU) 2026/103 as regards transitional measures

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1471 6.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1471 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2026 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 per quanto riguarda le misure transitorie (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 della Commissione ( 2 ) ha rinnovato l’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati alle scrofe nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale». Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 ha inoltre abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014 della Commissione ( 3 ) . (2) Quando l’autorizzazione di un additivo per mangimi è rinnovata, sono generalmente previste misure transitorie che consentono alle parti interessate di prepararsi alle modifiche dei termini dell’autorizzazione, qualora non vi siano motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata di tali modifiche. Tuttavia nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 tali misure transitorie, che consentirebbero alle parti interessate di prepararsi alla nuova prescrizione, relativa al nuovo nome dell’additivo incluso nell’autorizzazione rinnovata, sono state erroneamente omesse sebbene non vi fossero motivi, di sicurezza o di altro tipo, che richiedessero l’applicazione immediata di tale modifica del nome. (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 prevedendo misure transitorie relative all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014 all’uso per le scrofe. (4) Al fine di evitare perturbazioni del mercato e conseguenze negative per gli operatori interessati a causa dell’assenza delle misure transitorie nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/103, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2026/103. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 Nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 è inserito l’articolo 2 bis seguente: «Articolo 2 bis Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi Enterococcus faecium DSM 7134, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati alle scrofe, prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati alle scrofe, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.» Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 5 febbraio 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 della Commissione, del 15 gennaio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell’autorizzazione: Lactosan GmbH&Co.KG) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014 ( GU L, 2026/103, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/103/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) quale additivo per mangimi destinati alle scrofe ( GU L 298 del 16.10.2014, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1083/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1471/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2026/1471 riguarda le misure transitorie per additivi zootecnici e stabilizzatori della flora intestinale nel settore dei mangimi animali. È rilevante per operatori del comparto zootecnico, produttori di premiscele e mangimi composti, e per chi deve gestire la conformità normativa alle autorizzazioni rinnovate di additivi per l'alimentazione animale secondo il Regolamento CE 1831/2003.

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