Regolamento (UE) 2026/1724 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/2147, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
Regolamento (UE) 2026/1724 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/2147, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
EN: Council Regulation (EU) 2026/1724 of 13 July 2026 amending Regulation (EU) 2023/2147 concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1724
14.7.2026
REGOLAMENTO (UE) 2026/1724 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2026
che modifica il regolamento (UE) 2023/2147, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2026/1705 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che modifica la decisione (PESC) 2023/2135, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
(
1
)
,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 9 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2135
(
2
)
e il regolamento (UE) 2023/2147
(
3
)
, concernenti misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. Tali misure comprendono il divieto di viaggio, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi e il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi determinati.
(2)
Il 21 aprile 2026 l’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha formulato a nome dell’Unione una dichiarazione per commemorare i tre anni dallo scoppio della guerra in Sudan. La dichiarazione ha sottolineato che il conflitto tra le Forze armate sudanesi (SAF), le Forze di supporto rapido (RSF) e le rispettive milizie affiliate distrugge vite umane e frustra le aspirazioni della popolazione emerse durante la rivoluzione del 2018-19. La dichiarazione ha aggiunto che l’Unione si avvarrà di tutti gli strumenti disponibili, comprese la diplomazia e le misure restrittive, per chiedere con determinazione la pace, anche ricorrendo a ulteriori sanzioni nei confronti dell’economia di guerra del Sudan.
(3)
In considerazione della gravità della situazione in Sudan, il 13 luglio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/1705, che modifica la decisione (PESC) 2023/2135 introducendo il divieto di acquisto, importazione o trasferimento, diretti o indiretti, di oro originario del Sudan e dal Sudan esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo e il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, di beni che potrebbero essere impiegati per l’estrazione e lo sfruttamento dell’oro in Sudan, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan.
(4)
Il Consiglio ha individuato taluni beni che ritiene siano al centro del processo di estrazione o sfruttamento dell’oro in Sudan. Al fine di consentire la risoluzione ordinata dei pertinenti contratti esistenti, è opportuno prevedere un’eccezione temporanea al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di alcuni di tali beni.
(5)
Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È necessaria pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2026/1705 al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2147,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/2147 è così modificato:
1)
all’articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:
«i)
“servizi di intermediazione”:
i)
la negoziazione o l’organizzazione di operazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
ii)
la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
j)
“finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione dei crediti all’esportazione; i pagamenti e i termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
k)
“assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza.»
;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 1
bis
1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato III originario del Sudan e dal Sudan esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 15 luglio 2026.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni;
b)
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Sudan che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.»
;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 1
ter
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni che potrebbero essere utilizzati nell’estrazione o nello sfruttamento dell’oro, quali elencati nell’allegato IV, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan.
3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
, se del caso, i divieti ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni destinati all’impiego per scopi umanitari, in emergenze di sanità pubblica, nella prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
4. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2837 11, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all’esecuzione fino al 16 gennaio 2027 dei contratti conclusi prima del 15 luglio 2026 o dei contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.;
(
*1
)
Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (
GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj
).»;"
4)
è aggiunto l’allegato III conformemente all’allegato I del presente regolamento;
5)
è aggiunto l’allegato IV conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
GU L, 2026/1705, 14.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1705/oj
.
(
2
)
Decisione (PESC) 2023/2135 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan (
GU L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan (
GU L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj
)
ALLEGATO I
«ALLEGATO III
ELENCO DEI BENI DI CUI ALL’ARTICOLO 1
BIS
Codice NC
Descrizione
7108
Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7112 91
Cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
ex
7118 90
Monete d’oro»
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV
ELENCO DEI BENI DI CUI ALL’ARTICOLO 1
TER
Codice NC
Descrizione
2805 40
Mercurio
2837 11
Cianuri e ossicianuri di sodio»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1724/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1724/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.