Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1724/2026

Regolamento (UE) 2026/1724 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/2147, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan

Pubblicato: 13/07/2026 In vigore dal: 13/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2026/1724 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/2147, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan EN: Council Regulation (EU) 2026/1724 of 13 July 2026 amending Regulation (EU) 2023/2147 concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1724 14.7.2026 REGOLAMENTO (UE) 2026/1724 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2026 che modifica il regolamento (UE) 2023/2147, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione (PESC) 2026/1705 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che modifica la decisione (PESC) 2023/2135, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan ( 1 ) , vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 9 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2135 ( 2 ) e il regolamento (UE) 2023/2147 ( 3 ) , concernenti misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. Tali misure comprendono il divieto di viaggio, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi e il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi determinati. (2) Il 21 aprile 2026 l’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha formulato a nome dell’Unione una dichiarazione per commemorare i tre anni dallo scoppio della guerra in Sudan. La dichiarazione ha sottolineato che il conflitto tra le Forze armate sudanesi (SAF), le Forze di supporto rapido (RSF) e le rispettive milizie affiliate distrugge vite umane e frustra le aspirazioni della popolazione emerse durante la rivoluzione del 2018-19. La dichiarazione ha aggiunto che l’Unione si avvarrà di tutti gli strumenti disponibili, comprese la diplomazia e le misure restrittive, per chiedere con determinazione la pace, anche ricorrendo a ulteriori sanzioni nei confronti dell’economia di guerra del Sudan. (3) In considerazione della gravità della situazione in Sudan, il 13 luglio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/1705, che modifica la decisione (PESC) 2023/2135 introducendo il divieto di acquisto, importazione o trasferimento, diretti o indiretti, di oro originario del Sudan e dal Sudan esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo e il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, di beni che potrebbero essere impiegati per l’estrazione e lo sfruttamento dell’oro in Sudan, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan. (4) Il Consiglio ha individuato taluni beni che ritiene siano al centro del processo di estrazione o sfruttamento dell’oro in Sudan. Al fine di consentire la risoluzione ordinata dei pertinenti contratti esistenti, è opportuno prevedere un’eccezione temporanea al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di alcuni di tali beni. (5) Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È necessaria pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2026/1705 al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2147, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) 2023/2147 è così modificato: 1) all’articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti: «i) “servizi di intermediazione”: i) la negoziazione o l’organizzazione di operazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; j) “finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione dei crediti all’esportazione; i pagamenti e i termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria; k) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza.» ; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 bis 1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato III originario del Sudan e dal Sudan esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 15 luglio 2026. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni; b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Sudan che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.» ; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 ter 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni che potrebbero essere utilizzati nell’estrazione o nello sfruttamento dell’oro, quali elencati nell’allegato IV, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan. 3.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) , se del caso, i divieti ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni destinati all’impiego per scopi umanitari, in emergenze di sanità pubblica, nella prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 4.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2837 11, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all’esecuzione fino al 16 gennaio 2027 dei contratti conclusi prima del 15 luglio 2026 o dei contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.; ( *1 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ( GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj ).»;" 4) è aggiunto l’allegato III conformemente all’allegato I del presente regolamento; 5) è aggiunto l’allegato IV conformemente all’allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) GU L, 2026/1705, 14.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1705/oj . ( 2 ) Decisione (PESC) 2023/2135 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan ( GU L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan ( GU L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj ) ALLEGATO I «ALLEGATO III ELENCO DEI BENI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 BIS Codice NC Descrizione 7108 Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere 7112 91 Cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi ex 7118 90 Monete d’oro» ALLEGATO II «ALLEGATO IV ELENCO DEI BENI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 TER Codice NC Descrizione 2805 40 Mercurio 2837 11 Cianuri e ossicianuri di sodio» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1724/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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