Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Fino a quando l'Italia può applicare la misura speciale di pagamento frazionato dell'IVA alle pubbliche amministrazioni e quali sono le principali caratteristiche di questa deroga?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/1728 prolunga fino al 30 giugno 2029 l'autorizzazione per l'Italia di applicare una misura speciale che deroga alle regole ordinarie dell'IVA. In pratica, questa misura consente alle pubbliche amministrazioni e ad alcune società controllate da enti pubblici di versare l'IVA su un conto bancario bloccato delle autorità fiscali, anziché secondo le modalità standard previste dalla direttiva 2006/112/CE. Questa deroga è stata introdotta originariamente nel 2015 e rinnovata più volte perché ritenuta efficace nel contrasto alla frode e all'evasione fiscale, soprattutto in combinazione con l'obbligo di fatturazione elettronica. Un aspetto importante è che i fornitori che operano con questa misura non possono compensare l'IVA a monte con quella a valle, restando spesso in posizione creditoria; tuttavia, hanno diritto a rimborsi prioritari dell'IVA versata. L'Italia dovrà presentare entro settembre 2027 una relazione sulla situazione dei rimborsi e sull'efficacia complessiva della misura, con l'impegno di rafforzare gli strumenti convenzionali di contrasto alle frodi per evitare ulteriori proroghe.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2026/1728 of 10 July 2026 amending Implementing Decision (EU) 2017/784 authorising the Italian Republic to apply a special measure derogating from Articles 206 and 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1728
15.7.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1728 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2026
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio
(
2
)
ha autorizzato l’Italia fino al 31 dicembre 2017 a esigere che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni fosse versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato delle autorità fiscali («misura speciale»). Tale misura speciale costituiva una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’IVA.
(2)
La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio
(
3
)
ha autorizzato l’Italia ad applicare tale misura speciale fino al 30 giugno 2020 e ne ha esteso l’ambito di applicazione per includervi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad alcune società controllate da pubbliche amministrazioni e a società quotate in borsa incluse nell’indice «Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa» («FTSE MIB»). La misura speciale è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio
(
4
)
e successivamente fino al 30 giugno 2026 dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio
(
5
)
. In virtù della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 le società quotate in borsa sono state escluse dall’ambito di applicazione della misura speciale dal 1
o
luglio 2025.
(3)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2025 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2006/112/CE, di continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2029 («domanda»).
(4)
Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettera del 27 aprile 2026. Con lettera del 28 aprile 2026 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
(5)
La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio
(
6
)
, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle varie operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.
(6)
L’Italia ritiene che, nel contesto del pacchetto delle misure attuate, la fatturazione elettronica obbligatoria riduca il tempo necessario alle autorità fiscali per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale caso di frode o evasione fiscale. Tuttavia, l’Italia sostiene anche che, in assenza del meccanismo del pagamento frazionato introdotto dalla misura speciale, il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale potrebbe risultare impossibile dopo che il controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali soggetti passivi potrebbero essere divenuti insolventi. Pertanto, il meccanismo del pagamento frazionato, in quanto misura
ex ante
, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura
ex post
.
(7)
Uno degli effetti della misura speciale è che i fornitori di beni o servizi, essendo soggetti passivi non possono compensare l’IVA versata a monte con l’IVA percepita sulle loro cessioni o prestazioni. Tali fornitori possono trovarsi costantemente in una posizione creditoria e potrebbero dover chiedere un rimborso effettivo dell’IVA versata a monte alle autorità fiscali. In base alle informazioni fornite dall’Italia, i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette alla misura speciale hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti IVA in via prioritaria, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Tale prassi implica che le domande di rimborso relative alla misura speciale siano trattate in via prioritaria nel corso delle indagini preliminari, e quando sono versati gli importi dovuti per rimborsi non prioritari.
(8)
In passato, l’Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare. L’Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l’obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti al fine di ridurre la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto e l’importo effettivamente riscosso in Italia. L’autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 30 giugno 2029. In effetti, poiché le autorizzazioni per misure speciali che derogano alle norme generali in materia di IVA costituiscono una soluzione di ultima istanza, l’Italia dovrebbe rafforzare gli strumenti convenzionali per combattere e prevenire le frodi e le evasioni fiscali in materia di IVA e, se del caso, introdurne di nuovi per evitare la necessità di un’ulteriore proroga della misura speciale.
(9)
Al fine di garantire il seguito necessario della misura speciale e, in particolare, di valutare l’impatto sui rimborsi dell’IVA ai soggetti passivi ai quali si applica la misura speciale, l’Italia dovrebbe presentare alla Commissione, entro il settembre 2027, una relazione. Tale relazione dovrebbe affrontare la situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e l’efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di combattere la frode e l’evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione dovrebbe includere un elenco di tali misure con la relativa data di entrata in vigore.
(10)
La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli rischi per quanto riguarda la frode e l’evasione fiscali. Inoltre, la misura speciale non comporta il rischio che la frode o l’evasione fiscale si sposti in altri settori in Italia o verso altri Stati membri.
(11)
La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(12)
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, fra cui assicurare l’applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta, è opportuno concedere l’autorizzazione per prorogare la misura speciale con effetto dal 1
o
luglio 2026. Poiché il 9 ottobre 2025 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 a decorrere dal 1
o
luglio 2026, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate.
(13)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/784,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 è così modificata:
1)
all’articolo 3, secondo paragrafo, la data «30 settembre 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2027»;
2)
all’articolo 5, la data «30 giugno 2026» è sostituita dalla data «30 giugno 2029».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
S. HARRIS
(
1
)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che autorizza l’Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1401/oj
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 (
GU L 118 del 6.5.2017, pag. 17
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/784/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio, del 24 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 242 del 28.7.2020, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1105/oj
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, del 25 luglio 2023, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l’ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, adottata dall’Italia (
GU L 188, 27.7.2023, pag. 45
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1552/oj
).
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/593/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1728/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La misura speciale rappresenta una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA 2006/112/CE e riguarda le modalità di pagamento e fatturazione dell'imposta sul valore aggiunto per operazioni con la pubblica amministrazione. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa normativa per gestire correttamente i crediti IVA, i rimborsi prioritari e le operazioni B2B con enti pubblici, nonché per comprendere l'interazione tra questa misura e l'obbligo di fatturazione elettronica nel sistema di contrasto all'evasione fiscale italiano.
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