Decisione di esecuzione (UE) 2026/1746 della Commissione, del 14 luglio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria notificata con il numero C(2026)5033
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1746 della Commissione, del 14 luglio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2026)5033]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1746 of 14 July 2026 amending Implementing Decision (EU) 2025/1160 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Bulgaria (notified under document C(2026) 5033)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1746
16.7.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1746 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2026
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria
[notificata con il numero C(2026)5033]
(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")
(
1
)
, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
(2)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(3)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione
(
4
)
, adottata a seguito della comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, stabilisce alcune misure di emergenza che tale Stato membro deve adottare. Più in particolare, l'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato I, parti A e B, della medesima decisione di esecuzione. Tale articolo stabilisce inoltre che le misure necessarie in tali zone devono applicarsi almeno fino ai termini indicati in tale allegato.
(4)
Dall'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, introdotta con decisione di esecuzione (UE) 2026/1408 della Commissione
(
5
)
, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui erano detenuti ovini o caprini. Tale focolaio, segnalato il 22 giugno, riguarda la regione di Plovdiv.
(5)
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Bulgaria nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, nonché la durata delle misure in esse applicabili, dovrebbero pertanto essere adeguate per tenere conto dei nuovi focolai. È pertanto necessario modificare l'elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all'allegato di detta decisione di esecuzione.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160.
(7)
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni e del numero delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l'esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell'intero territorio dello Stato membro interessato dalla malattia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Inoltre la durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)
(
6
)
.
(8)
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione di tale malattia dagli stabilimenti interessati in Bulgaria ad altre parti di detto Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 prendano effetto il prima possibile.
(9)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 sono sostituiti dal testo che figura negli allegati della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2026
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione, del 5 giugno 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 (
GU L, 2025/1160, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1160/oj
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1408 della Commissione, del 22 giugno 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria (
GU L, 2026/1408, 24.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1408/oj
).
(
6
)
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/
.
ALLEGATI
«
ALLEGATO I
Parte A: zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati
Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Region of Plovdiv
BG-CAPRIPOX-2025-00039
BG-CAPRIPOX-2025-00042
BG-CAPRIPOX-2025-00045
BG-CAPRIPOX-2025-00046
BG-CAPRIPOX-2025-00047
BG-CAPRIPOX-2025-00048
BG-CAPRIPOX-2025-00061
BG-CAPRIPOX-2025-00069
BG-CAPRIPOX-2025-00070
BG-CAPRIPOX-2025-00073
BG-CAPRIPOX-2025-00078
BG-CAPRIPOX-2025-00084
BG-CAPRIPOX-2025-00088
BG-CAPRIPOX-2025-00090
BG-CAPRIPOX-2025-00091
BG-CAPRIPOX-2025-00092
BG-CAPRIPOX-2025-00094
BG-CAPRIPOX-2025-00095
BG-CAPRIPOX-2025-00097
BG-CAPRIPOX-2025-00135
BG-CAPRIPOX-2025-00138
BG-CAPRIPOX-2025-00149
BG-CAPRIPOX-2025-00153
BG-CAPRIPOX-2026-00001
Protection zone:
Those parts of the regions of Plovdiv, Haskovo, and Stara Zagora contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates
Lat. 42.200, Long. 24.790453 (2025/39),
Lat. 42.2829, Long. 24.9637 (2025/42), Lat. 42.2308, Long 25.0438 (2025/45), Lat. 42.2401, Long. 25.0556 (2025/46), Lat. 42.2037, Long. 25.0513 (2025/47), Lat. 42.1959, Long. 25.0566 (2025/48), Lat. 42.0248, Long. 25.096 (2025/61), Lat. 42.2883, Long. 24.6303 (2025/69), Lat. 42.3705, Long. 24.725 (2025/70), Lat. 42.3263, Long. 24.6724 (2025/73), Lat. 42.0146, Long. 25.2956 (2025/78), , Lat. 42.3063, Long. 24.5243 (2025/84), Lat. 41.9443, Long. 25.2481 (2025/88), Lat. 41.9423, Long. 25.2434 (2025/90), Lat. 41.9449, Long. 25.2471 (2025/91), Lat. 42.267, Long. 24.554 (2025/92), Lat. 42.2848, Long. 24.5428 (2025/94), Lat. 42.2757, Long. 24.5373 (2025/95), Lat. 41.9456, Long. 25.2427 (2025/97), , Lat. 42.1483, Long. 25.0517 (2025/135), Lat. 42.1228, Long. 24.9373 (2025/138), Lat. 42.0859, Long. 24.7088 (2025/149), Lat. 42.3905, Long. 25.131 (2025/153), Lat. 42.3442, Long. 24.8236 (2026/1).
31.12.2026
Surveillance zone:
Those parts of the regions of Plovdiv, Lovech, Stara Zagora, Haskovo and Pazardzhik contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates
Lat. 42.200, Long. 24.790453 (2025/39),
Lat. 42.2829, Long. 24.9637 (2025/42), Lat. 42.2308, Long 25.0438 (2025/45), Lat. 42.2401, Long. 25.0556 (2025/46), Lat. 42.2037, Long. 25.0513 (2025/47), Lat. 42.1959, Long. 25.0566 (2025/48), Lat. 42.0248, Long. 25.096 (2025/61), Lat. 42.2883, Long. 24.6303 (2025/69), Lat. 42.3705, Long. 24.725 (2025/70), Lat. 42.3263, Long. 24.6724 (2025/73), Lat. 42.0146, Long. 25.2956 (2025/78), Lat. 42.3063, Long. 24.5243 (2025/84), Lat. 41.9443, Long. 25.2481 (2025/88), Lat. 41.9423, Long. 25.2434 (2025/90), Lat. 41.9449, Long. 25.2471 (2025/91), Lat. 42.267, Long. 24.554 (2025/92), Lat. 42.2848, Long. 24.5428 (2025/94), Lat. 42.2757, Long. 24.5373 (2025/95), Lat. 41.9456, Long. 25.2427 (2025/97), Lat. 42.1228, Long. 24.9373 (2025/138), Lat. 42.0859, Long. 24.7088 (2025/149), Lat. 42.3905, Long. 25.131 (2025/153), Lat. 42.3442, Long. 24.8236 (2026/1),
excluding the areas contained in the protection zone.
31.12.2026
Parte B: ulteriori zone soggette a restrizioni
Ulteriore zona soggetta a restrizioni
Regione
Aree incluse nelle ulteriori zone soggette a restrizioni istituite in Bulgaria di cui all'articolo 2
Termine ultimo di applicazione
Further restricted zone
Region of Plovdiv
The entire region of Plovdiv excluding the areas included in any protection or surveillance zone.
31.12.2026
ALLEGATO II
Area
Regione
Aree di cui all'articolo 3
Termine ultimo di applicazione
Area
Region of Plovdiv
The entire region of Plovdiv
31.12.2026
»
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1746/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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