Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione, del 16 luglio 2026, che stabilisce le modalità di attuazione del registro dei passaporti digitali di prodotto istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione, del 16 luglio 2026, che stabilisce le modalità di attuazione del registro dei passaporti digitali di prodotto istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1778 of 16 July 2026 laying down the implementation arrangements for the digital product passport registry set up under Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1778
17.7.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1778 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2026
che stabilisce le modalità di attuazione del registro dei passaporti digitali di prodotto istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE
(
1
)
, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 impone alla Commissione di istituire un registro digitale per i passaporti digitali di prodotto ("registro") al fine di conservare in modo sicuro almeno gli identificativi univoci. È necessario definire le componenti principali del registro e stabilire i ruoli e gli obblighi tecnici e operativi degli operatori economici che immettono un prodotto sul mercato o lo mettono in servizio nel quadro del registro dei passaporti digitali di prodotto, delle autorità nazionali competenti e delle autorità doganali, nonché della Commissione. È inoltre necessario istituire un sistema di registrazione per registrare e monitorare le operazioni e le interazioni effettuate nel registro al fine di garantire l'assunzione di responsabilità di tutti gli utenti e definire le responsabilità per quanto concerne la manutenzione, il funzionamento e la sicurezza del registro. Queste modalità di attuazione comprendono anche norme applicabili ai soggetti della catena del valore, alle autorità nazionali competenti e alle autorità doganali, nonché alla Commissione per quanto riguarda l'uso del registro. Se del caso, le autorità nazionali competenti dovrebbero poter aggiornare o modificare lo status del passaporto digitale di prodotto sulla base dei controlli effettuati conformemente ai loro compiti a norma del pertinente diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.
(2)
Il registro dovrebbe fornire informazioni sui prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781, nella misura in cui è previsto l'uso di un passaporto digitale di prodotto, e sulle batterie a norma del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
. Ulteriori normative dell'Unione possono imporre la conservazione di informazioni sui prodotti nel registro. Ciò avviene già per i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, per i giocattoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
e per i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2026/405 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
. Qualora ulteriori normative dell'Unione facciano riferimento al registro istituito dal regolamento (UE) 2024/1781, dovrebbero applicarsi le modalità di attuazione di cui al presente regolamento. Ciò non dovrebbe pregiudicare le norme specifiche dell'Unione relative al registro dei passaporti digitali di prodotto, comprese le norme adottate attraverso il conferimento di poteri per integrarne o adattarne i requisiti, come nel caso dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
. Qualora il registro sia interconnesso con altri sistemi di informazione, l'interconnessione non dovrebbe compromettere l'interoperabilità di tali sistemi.
(3)
Al fine di garantirne l'efficacia, la sicurezza e l'interoperabilità, il registro dovrebbe comprendere gli elementi seguenti: un sito web che fornisce un'interfaccia utente sicura; un'interfaccia per programmi applicativi (API) per la registrazione dei passaporti digitali di prodotto; una piattaforma di verifica per verificare e confermare l'esistenza e la completezza dei passaporti digitali di prodotto; un sistema di identificazione e autorizzazione per gli utenti; un sistema per la generazione di identificativi univoci di registrazione; un componente per la conservazione degli identificativi univoci e dei codici delle merci dei prodotti destinati a essere vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica"; un archivio semantico che funga da riferimento autorevole per il significato semantico, la struttura, il versionamento e i requisiti di interoperabilità dei dati del passaporto digitale di prodotto; un sistema di registrazione delle operazioni pertinenti. Considerando che il sistema di passaporto digitale di prodotto si basa su un modello decentrato, il registro dovrebbe includere anche un elenco di riferimento dei fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto verificati registrati nel registro.
(4)
Per garantire l'assunzione di responsabilità, ciascun operatore economico e soggetto della catena del valore (ad esempio fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto, riparatore, ricondizionatore, rifabbricante, riciclatore) dovrebbe essere identificato mediante una procedura di verifica.
(5)
Nel caso di una persona fisica che agisce in qualità di impresa individuale che deve essere stabilita nell'Unione, l'identità dovrebbe essere dimostrata mediante una firma elettronica qualificata corroborata da un certificato qualificato di firme elettroniche conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
, o mediante un mezzo di identificazione elettronica che soddisfi i requisiti di tale regolamento per quanto riguarda il livello di garanzia "elevato", oppure mediante un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico. Nel caso di una persona fisica che agisce in qualità di impresa individuale che non è tenuta a essere stabilita nell'Unione, l'identità dovrebbe essere dimostrata mediante una firma elettronica qualificata corroborata da un certificato qualificato di firme elettroniche conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014, oppure mediante un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico.
(6)
Nel caso di una persona giuridica che deve essere stabilita nell'Unione, la prova dell'identità e dello stabilimento dovrebbe essere verificata da un prestatore di servizi fiduciari qualificato mediante un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, oppure mediante un attestato elettronico di attributi qualificato rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico e del suo stabilimento. Nel caso di una persona giuridica che non è tenuta a essere stabilita nell'Unione, la prova dell'identità e, se del caso, dello stabilimento dovrebbe essere verificata mediante un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, oppure mediante un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico.
(7)
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i requisiti stabiliti in altri atti legislativi dell'Unione per quanto riguarda il luogo di stabilimento degli operatori economici o, se del caso, dei soggetti della catena del valore che immettono prodotti sul mercato o li mettono in servizio. Pertanto, qualora si applichino tali requisiti, l'uso del registro non dovrebbe eluderne o comprometterne l'applicazione e il registro dovrebbe essere gestito in modo pienamente coerente con essi.
(8)
Al termine della procedura di verifica, l'operatore economico dovrebbe essere considerato un "operatore economico verificato", autorizzato a creare un profilo utente e a gestire i diritti di accesso di altri utenti che agiscono per conto dello stesso operatore, a registrare nuovi passaporti digitali di prodotto nel registro e a modificare le registrazioni esistenti. Solo un operatore economico con uno status "verificato" dovrebbe poter registrare i passaporti digitali di prodotto nel registro e apportare correzioni alle registrazioni esistenti, a vantaggio dell'integrità e dell'accuratezza dei dati. Il registro dovrebbe indicare se la registrazione dell'operatore economico verificato è valida. Un'unica procedura di verifica dovrebbe conferire all'operatore economico lo status "verificato" fino alla scadenza dei suoi mezzi di identificazione elettronica e, in ogni caso, per non più di 3 anni. Se un operatore economico non ripete tale procedura alla scadenza del periodo di tre anni o se i suoi mezzi di identificazione sono scaduti, non dovrebbe più essere considerato un "operatore economico verificato". Di conseguenza perderà la capacità di registrare nuovi passaporti digitali di prodotto o di modificare qualsiasi dato nel registro.
(9)
Affinché i soggetti della catena del valore (riparatori, ricondizionatori, rifabbricanti o altri) possano accedere al registro, tali soggetti dovranno sottoporsi alla procedura di verifica descritta in dettaglio all'articolo 5. Pertanto solo i soggetti che hanno ottenuto lo status "verificato" possono avere accesso al registro dei passaporti digitali di prodotto. Il loro ruolo (ad esempio riparatore, riciclatore, rifabbricante o altro) e qualsiasi azione che possono eseguire nel registro dovrebbero essere specificati negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781 o di altri atti legislativi dell'Unione.
(10)
Gli operatori economici o i soggetti della catena del valore che non hanno superato la verifica dell'identità prima del termine previsto dal presente regolamento dovrebbero poter trasferire i loro passaporti digitali di prodotto registrati a un operatore economico verificato o, se del caso, a un soggetto della catena del valore verificato che deve assumersi le responsabilità relative a tali passaporti digitali di prodotto. Il trasferimento può essere possibile anche per qualsiasi operatore economico verificato o soggetto della catena del valore verificato in caso di cambiamenti organizzativi quali la fusione, la scissione o la vendita della totalità o di parti del soggetto, la cessazione delle attività o altre circostanze.
(11)
Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro e l'assunzione di responsabilità degli utenti, è opportuno stabilire norme per la gestione dei dati del profilo utente degli operatori economici verificati e dei soggetti della catena del valore verificati. A tal fine, ciascun operatore economico verificato e soggetto della catena del valore verificato dovrebbe sempre avere almeno una persona collegata all'account del registro che gestisca i dati del profilo. Ciò comprende, tra l'altro: la concessione di diritti di accesso ad altri utenti, ove possibile, la modifica e la lettura delle registrazioni esistenti e la registrazione di nuovi passaporti digitali di prodotto. Tale persona può anche essere la persona che registra l'operatore economico verificato o il soggetto della catena del valore verificato nel registro. L'operatore economico verificato e il soggetto della catena del valore verificato dovrebbero tenere nel registro registrazioni accurate, complete e aggiornate e garantire che tutte le informazioni fornite siano corrette, comprese eventuali modifiche del rispettivo rappresentante legale. L'operatore economico e i soggetti della catena del valore dovrebbero essere altresì responsabili della gestione della procedura di verifica elettronica dell'identità nel registro. Il registro non dovrebbe impedire alcun trasferimento legittimo della proprietà delle registrazioni del passaporto digitale di prodotto a qualsiasi altro operatore economico verificato o soggetto della catena del valore verificato, indipendentemente dal loro status relativo alla verifica dell'identità. Se il registro dei passaporti digitali di prodotto è integrato con sistemi dell'UE già presenti, (come il registro europeo delle etichette energetiche (EPREL)), che utilizzano lo stesso livello di verifica per gli operatori economici o, se del caso, per i soggetti della catena del valore verificati, dovrebbe essere evitata la doppia verifica.
(12)
Le autorità nazionali competenti, quali le autorità di vigilanza del mercato, e le autorità doganali dovrebbero avere accesso al registro ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate sulla base dei loro diritti di accesso specificati nella pertinente normativa dell'Unione e nazionale in conformità del diritto dell'Unione. Al fine di razionalizzare la gestione dell'accesso e garantire l'assunzione di responsabilità, ogni Stato membro dovrebbe designare un amministratore nazionale unico quale principale punto di contatto con la Commissione per gestire e supervisionare i diritti di accesso per tale Stato membro. L'amministratore nazionale designato dovrebbe fungere da autorità centrale responsabile della gestione dei diritti di accesso per tutte le autorità nazionali competenti di tale Stato membro, al fine di garantire che solo alle autorità competenti siano assegnati diritti di accesso al registro. Il ruolo degli amministratori nazionali designati non comprende l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22 per lo Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il nome e i recapiti dell'amministratore nazionale designato e notificare alla Commissione eventuali modifiche di tali informazioni. Al fine di garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, la delega dei diritti di accesso dovrebbe avvenire sotto la piena responsabilità dello Stato membro, tenendo conto delle esigenze specifiche delle proprie autorità.
(13)
Nel gestire il registro conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781, la Commissione dovrebbe garantire che i dati personali siano trattati nel rispetto delle norme più rigorose in materia di protezione dei dati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
. La Commissione dovrebbe pertanto essere considerata il "titolare del trattamento" del registro quale definito all'articolo 3, punto 8), di detto regolamento. I dati personali dovrebbero essere trattati solo ai fini della gestione e del funzionamento del registro. Tali informazioni dovrebbero essere protette dall'accesso, dall'utilizzo o dalla condivisione non autorizzati. Tali dati dovrebbero essere conservati solo per il tempo necessario e dovrebbero essere cancellati al momento della rimozione di un account utente o della revoca dell'accesso. Tuttavia, se le azioni di un utente nel registro rendono necessaria la conservazione dei dati a fini di verifica o di tracciabilità a norma del diritto dell'Unione, tali dati dovrebbero essere conservati di conseguenza.
(14)
La registrazione del passaporto digitale di prodotto nel registro dovrebbe essere effettuata dall'operatore economico al livello di granularità stabilito dal diritto dell'Unione applicabile, ossia a livello di modello, di lotto o di articolo. Al fine di garantire la piena funzionalità del registro, in particolare per le autorità nazionali competenti e le autorità doganali, qualora un passaporto digitale di prodotto sia creato a livello di articolo, anche i corrispondenti identificativi del lotto e del modello dovrebbero essere registrati insieme a tale passaporto digitale di prodotto nel registro, a condizione che per il prodotto in questione sia prevista una progettazione del lotto e del modello. Per i prodotti unici per natura, compresi quelli realizzati a mano, non sono richiesti identificativi del lotto e del modello. La stessa norma si applica ai passaporti digitali di prodotto rilasciati a livello di lotto, per i quali è richiesto un identificativo del modello al momento della registrazione. In tale contesto, l'identificativo del lotto e l'identificativo del modello dovrebbero rappresentare il raggruppamento di livello superiore del prodotto in questione. Tali identificativi dovrebbero essere rilasciati dall'operatore economico al fine di consentire alle autorità nazionali competenti di tracciare i prodotti appartenenti a uno specifico lotto o modello registrato nel registro dei passaporti digitali di prodotto. Qualora lo stesso prodotto sia soggetto a diverse norme dell'Unione che impongono la registrazione del suo passaporto digitale di prodotto a diversi livelli di granularità (modello, lotto o articolo), il passaporto digitale di prodotto dovrebbe essere registrato al livello di granularità più elevato.
(15)
La registrazione dovrebbe essere effettuata utilizzando l'interfaccia utente sicura del registro fornita dalla Commissione oppure mediante l'API istituita a tal fine. Una volta che la registrazione di un passaporto digitale di prodotto è convalidata con successo, un identificativo univoco di registrazione è generato, conservato nel registro e comunicato automaticamente, a norma dell'articolo 8, al soggetto che registra il passaporto digitale di prodotto utilizzando lo stesso servizio utilizzato dal soggetto per caricare i dati del passaporto digitale di prodotto.
(16)
Al fine di garantire che siano registrati solo passaporti digitali di prodotto completi e validi, la Commissione, in qualità di titolare e gestore del registro a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781, dovrebbe effettuare una verifica automatica dei dati trasmessi. Dovrebbe verificare almeno la struttura dei dati e il livello di granularità (modello, lotto o articolo) del passaporto digitale di prodotto per il prodotto in questione conformemente alle norme applicabili dell'Unione. Se del caso, anche i codici delle merci dei prodotti e il link al back-up ospitato da un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto dovrebbero essere soggetti a verifica. La verifica della correttezza sostanziale dei dati registrati rimane compito delle autorità di vigilanza del mercato conformemente alle norme applicabili dell'Unione. Di conseguenza, le verifiche automatizzate non dovrebbero essere considerate una prova della conformità ai requisiti delle norme dell'Unione applicabili al prodotto, comprese le norme in materia di vigilanza del mercato.
(17)
Se un passaporto digitale di prodotto è registrato nel registro, l'operatore economico o, se del caso, un terzo che agisce per conto dell'operatore economico ha il diritto di chiedere una prova della registrazione dal registro stesso. Tale richiesta può riguardare uno o più passaporti digitali di prodotto di cui l'operatore economico è responsabile. La prova della registrazione dovrebbe fungere da dimostrazione, per i terzi, della corretta registrazione di un determinato passaporto digitale di prodotto. Tale prova dovrebbe essere creata come documento elettronico sicuro, scaricabile dal registro. Dovrebbe rimanere disponibile per 90 giorni di calendario dalla data della sua generazione, con possibilità di rigenerazione, se necessario.
(18)
Al fine di garantire la correttezza e l'accuratezza dei dati in esso contenuti, il registro dovrebbe supportare il versionamento dei dati registrati. Ogni nuova versione del passaporto digitale di prodotto dovrebbe essere collegata all'identificativo di registrazione originario e ogni aggiornamento dovrebbe essere munito di validazione temporale. Ai fini del trattamento sicuro dei dati, anche tutte le operazioni effettuate dovrebbero essere registrate nel registro. Nei casi in cui il diritto dell'Unione non specifichi per quanto tempo un passaporto digitale di prodotto debba rimanere disponibile, il registro cancellerà automaticamente i dati di registrazione del passaporto digitale di prodotto 10 anni dopo la registrazione conformemente alle norme stabilite nella comunicazione della Commissione "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022"
(
9
)
. Qualora il diritto dell'Unione stabilisca una durata specifica, i dati sono conservati nel registro per tale periodo specifico.
(19)
Per garantire l'interoperabilità semantica dei passaporti digitali di prodotto e il funzionamento tecnico del registro, è opportuno istituire un archivio semantico. L'archivio semantico sarà una raccolta in evoluzione di modelli di dati e definizioni semantiche, che si amplierà progressivamente con l'integrazione di ulteriori gruppi di prodotti. Tutti i dati contenuti in un passaporto digitale di prodotto devono essere strutturati conformemente a definizioni semantiche e modelli di dati comuni pubblicati nell'archivio semantico del registro. Tale quadro dovrebbe rimanere flessibile e ampliabile per tenere conto di eventuali future modifiche dei requisiti in materia di dati per quanto riguarda l'inclusione di un prodotto nel passaporto digitale di prodotto. La Commissione si adopera per garantire che l'archivio semantico sia tecnicamente in grado di pubblicare specifiche semantiche e di scambiarle con altri archivi a livello dell'Unione, compresi quelli gestiti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
(20)
Al fine di consentire la lettura, la ricerca e il confronto delle definizioni semantiche e delle strutture dei dati, l'archivio semantico dovrebbe includere un servizio di ricerca. La Commissione dovrebbe garantire che il contenuto dell'archivio semantico sia sempre accessibile mediante API pubblicamente documentate, salvo durante i periodi di necessaria manutenzione o di sospensione temporanea del servizio a norma dell'articolo 15. Le API dovrebbero supportare formati di dati comuni per agevolare l'uso automatizzato da parte di sistemi esterni. L'accesso all'archivio semantico e alle relative API e il loro utilizzo dovrebbero essere gratuiti.
(21)
Al fine di garantire adeguata assistenza agli utenti, la Commissione dovrebbe istituire un servizio di helpdesk per fornire assistenza tecnica a tutti gli utenti del registro, ove necessario. Il servizio di helpdesk dovrebbe funzionare tutto l'anno durante il normale orario di lavoro. Ulteriori dettagli, comprese le procedure operative, dovrebbero essere resi disponibili sul sito web della Commissione.
(22)
Al fine di garantire l'integrità, la sicurezza e la trasparenza del registro, la Commissione dovrebbe mantenere un sistema di registrazione solido e automatizzato che tenga traccia di tutte le attività all'interno del registro. Nell'ambito del sistema di registrazione dovrebbero essere create piste di controllo complete. A tal fine e al fine di tracciare tutte le azioni eseguite sul registro per garantire l'assunzione di responsabilità di tutti gli utenti, dovrebbero essere conservate registrazioni dei tentativi di accesso, sia andati a buon fine che non andati a buon fine, nonché delle modifiche e delle azioni amministrative.
(23)
I periodi di conservazione delle registrazioni dovrebbero essere proporzionati alle loro finalità. Mentre le registrazioni relative alle modifiche dei dati dovrebbero essere conservate per tutta la durata della registrazione al fine di agevolare la verifica a lungo termine, le indagini sugli incidenti e il rispetto degli obblighi giuridici, le registrazioni relative ai tentativi di autenticazione richiedono un periodo di conservazione più breve per bilanciare le esigenze di sicurezza con il principio della minimizzazione dei dati. Le registrazioni delle operazioni amministrative e dello scambio di dati sono conservate per un periodo medio di cinque anni.
(24)
L'accesso alle registrazioni da parte delle autorità nazionali competenti e delle autorità doganali al fine di condurre indagini o verifiche sulla sicurezza, oppure in caso di incidenti, è essenziale per una cooperazione e un'applicazione efficaci. Tale accesso dovrebbe essere concesso nel rispetto della riservatezza e dell'integrità delle registrazioni, consentendo nel contempo indagini o verifiche tempestive e approfondite.
(25)
Data la natura sensibile dei dati registrati, che possono includere informazioni personali o riservate, la Commissione dovrebbe mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare le registrazioni dall'accesso non autorizzato o da trattamenti illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Tali misure dovrebbero garantire la continuità e la riservatezza delle registrazioni nonché la loro integrità e affidabilità come elementi di prova. Il ricorso alla cifratura, i controlli degli accessi e verifiche periodiche dell'integrità dovrebbero essere considerati migliori prassi per adempiere a tali obblighi.
(26)
Al fine di agevolare l'uso efficace ed efficiente del registro, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti chiari, accessibili e aggiornati, nonché istruzioni sulle procedure di registrazione e sulla gestione dei dati. La messa a disposizione di tali risorse attraverso il sito web della Commissione garantirà che tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro competenze tecniche, siano in grado di adempiere ai propri obblighi. Detti orientamenti sono essenziali per ridurre al minimo gli errori, alleggerire gli oneri amministrativi e promuovere l'applicazione uniforme degli obblighi di registrazione in tutta l'Unione.
(27)
La disponibilità continua del registro è un requisito fondamentale per il suo corretto funzionamento, in quanto eventuali interruzioni potrebbero compromettere le attività relative alla conformità, la vigilanza del mercato, i controlli doganali e la libera circolazione di merci e servizi nel mercato interno. Tuttavia la manutenzione programmata, come gli aggiornamenti del software, le patch di sicurezza o gli aggiornamenti del sistema, può rendere occasionalmente necessaria una temporanea inaccessibilità. Al fine di attenuare gli effetti delle interruzioni, la Commissione dovrebbe fornire un preavviso relativo a tali periodi su un sito web accessibile al pubblico, in modo che gli utenti possano pianificare di conseguenza. Inoltre, in circostanze eccezionali, quali malfunzionamenti del sistema, attacchi informatici o minacce urgenti alla sicurezza, la Commissione può sospendere l'accesso al registro senza preavviso al fine di impedire violazioni dei dati, accessi non autorizzati o ulteriori danni. Tali misure sono giustificate dall'esigenza imperativa di tutelare l'integrità e la sicurezza del registro e dei dati in esso contenuti. In caso di una tale sospensione, la Commissione dovrebbe intervenire rapidamente per ripristinare il regolare funzionamento e, ove possibile, informare gli utenti, non appena possibile, della sospensione e della durata prevista. Per garantire l'assunzione di responsabilità e consentire l'accesso da parte delle autorità di vigilanza del mercato e delle autorità doganali, la Commissione dovrebbe documentare la durata e la tempistica delle interruzioni e conservare tali registrazioni per almeno cinque anni.
(28)
Il registro dovrebbe operare nel rispetto di norme di sicurezza di alto livello al fine di tutelare l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati in esso contenuti. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare un piano di sicurezza informatica che contempli la cibersicurezza e altre valutazioni dei rischi informatici, nonché eseguire verifiche tecniche e controlli casuali per verificare la conformità e individuare le vulnerabilità, al fine di garantire la continua resilienza del sistema nei confronti delle minacce informatiche. La Commissione dovrebbe garantire che tutti gli eventi relativi alla sicurezza, che comprendono, tra l'altro, gli accessi non autorizzati, i trattamenti non autorizzati, le violazioni dei dati, il mancato rispetto della logica di attuazione, siano registrati in conformità delle norme in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione applicate dalla Commissione stessa. Inoltre, non appena i servizi pertinenti saranno disponibili sul mercato dell'Unione, il registro dovrebbe rispettare un livello adeguato di sovranità, sulla base del quadro in materia di sovranità del cloud
(
10
)
.
(29)
La Commissione dovrebbe poter adottare le misure necessarie se sospetta attività fraudolente nel registro, tra le quali può rientrare lo scaricamento inappropriato di informazioni. Gli utenti hanno la responsabilità di informare immediatamente la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali interessate in caso di sospetto comportamento malevolo.
(30)
Il trattamento dei dati personali nel registro è necessario a norma del regolamento (UE) 2024/1781, compresa la verifica dei passaporti digitali di prodotto, la vigilanza del mercato e i controlli doganali. Per garantire l'autenticità e l'integrità dei dati e tutelare i diritti degli interessati, il registro dovrebbe trattare i dati personali in esso conservati, quali nomi, informazioni di contatto e credenziali di accesso, conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
(31)
L'operatore economico dovrebbe essere responsabile di fornire informazioni accurate e complete al registro. Dati i potenziali rischi associati agli accessi non autorizzati al registro, come la modifica dei dati, l'operatore economico dovrebbe essere tenuto ad attuare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i propri sistemi informatici, in particolare le credenziali utilizzate per accedere al registro. L'operatore economico dovrebbe rimanere responsabile anche qualora un terzo sia autorizzato a registrare un passaporto digitale di prodotto per conto dell'operatore economico stesso.
(32)
La Commissione, che deve essere titolare e gestore del registro, dovrebbe essere responsabile della gestione complessiva del ciclo di vita del registro stesso, compresi lo sviluppo, la disponibilità, il monitoraggio, l'aggiornamento, la manutenzione e l'hosting. Ciò implica, tra l'altro, che la Commissione abbia accesso al registro. La Commissione dovrebbe inoltre poter accedere al registro al fine di ottenere le informazioni necessarie per attuare le misure previste da altri atti legislativi dell'UE, anche ai fini della vigilanza del mercato, della protezione dei consumatori e della conformità doganale.
(33)
Dovrebbe inoltre conservare la responsabilità di garantire che i dati conservati al suo interno siano trattati in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione, comprese le norme in materia di protezione dei dati.
(34)
Gli Stati membri devono poter interagire con il registro per svolgere efficacemente la vigilanza del mercato, i controlli doganali e altri compiti stabiliti a livello nazionale o a norma del diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero conservare la responsabilità di garantire lo sviluppo, la manutenzione e la sicurezza dei componenti nazionali che utilizzano per accedere al sistema, quali i registri o i sistemi di informazione nazionali. Per garantire un'adeguata protezione dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
11
)
, gli Stati membri dovrebbero essere considerati titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), di detto regolamento quando trattano dati personali per le finalità stabilite dal diritto dell'Unione. Gli Stati membri sono autorizzati a trattare i dati ottenuti dal registro conformemente al diritto dell'Unione.
(35)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2024/1781,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione per il funzionamento del registro dei passaporti digitali di prodotto istituito a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1781, comprese le norme che si applicano agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio uno dei prodotti seguenti, che richiedono l'esistenza di un passaporto digitale di prodotto e la sua registrazione nel registro:
(a)
prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781;
(b)
batterie disciplinate dall'articolo 77 del regolamento (UE) 2023/1542;
(c)
prodotti da costruzione disciplinati dall'articolo 76 del regolamento (UE) 2024/3110;
(d)
giocattoli disciplinati dall'articolo 19 del regolamento (UE) 2025/2509;
(e)
detergenti e tensioattivi destinati all'utilizzatore finale disciplinati dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2026/405;
(f)
qualsiasi altro prodotto disciplinato da normative dell'Unione che impongono un passaporto digitale di prodotto e la sua iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1781.
2. Tali modalità di attuazione comprendono anche norme che disciplinano l'uso del registro da parte dei soggetti della catena del valore, delle autorità nazionali competenti, delle autorità doganali e della Commissione. Le modalità di attuazione e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardano:
(a)
la gestione dell'accesso al registro;
(b)
la procedura di verifica che consente di verificare gli operatori economici e i soggetti della catena del valore;
(c)
la configurazione tecnica del registro, compresi l'archivio semantico, il sistema di registrazione relativo ai modelli di scambio dei dati e la gestione delle versioni del software;
(d)
la procedura di registrazione e conservazione degli identificativi univoci;
(e)
la procedura di registrazione e conservazione dei codici delle merci per i prodotti destinati a essere vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica";
(f)
i requisiti per registrare, se del caso, il livello di granularità del passaporto digitale di prodotto: modello, lotto, articolo;
(g)
gli status relativi ai dati del passaporto digitale di prodotto registrato;
(h)
i dati che consentiranno la tracciabilità dei prodotti all'interno del gruppo di prodotti pertinente, per tutti i livelli di granularità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, applicabili al relativo passaporto digitale di prodotto;
(i)
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati di registrazione;
(j)
il trattamento dei dati personali;
(k)
le misure volte a prevenire, individuare e contrastare qualsiasi uso improprio o fraudolento del registro;
(l)
le verifiche tecniche;
(m)
la garanzia della disponibilità del registro e dei dati in esso contenuti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
"registro dei passaporti digitali di prodotto" o "registro": il sistema di informazione istituito e mantenuto dalla Commissione a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1781;
(2)
"credenziali di accesso": un insieme di identificativi univoci, quali un nome utente e una password, che consente a un utente di verificare la propria identità al fine di autenticarsi nel registro;
(3)
"token di autenticazione": un token che trasmette in modo sicuro informazioni sull'avvenuta autenticazione ed è utilizzato come prova di sessioni autenticate o dell'accesso delegato tra le applicazioni e il sistema di informazione del passaporto digitale di prodotto;
(4)
"procedura di verifica dell'identità": la procedura mediante la quale una persona fisica o giuridica fornisce prova dell'identità, se del caso, e dello stabilimento;
(5)
"operatore economico verificato": un operatore economico che ha completato con esito positivo la procedura di verifica dell'identità nel registro conformemente all'articolo 4;
(6)
"soggetto della catena del valore": una persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore economico, che svolge attività nella catena del valore di un prodotto che richiede un passaporto digitale di prodotto e la sua registrazione nel registro, quale un riparatore, un ricondizionatore, un rifabbricante o un riciclatore;
(7)
"soggetto della catena del valore verificato": un soggetto della catena del valore che ha completato la procedura di verifica dell'identità nel registro conformemente all'articolo 5;
(8)
"archivio semantico": una raccolta di modelli di dati e definizioni semantiche composti da una serie strutturata e logicamente interconnessa di termini e relativi significati che specificano gli elementi fondamentali del passaporto digitale di prodotto, le definizioni di nomi o vocabolari, gli elementi di dati e l'ontologia associata a dati specifici al fine di garantire una comprensione comune tra tutti gli utenti, e l'interpretazione interlinguistica utilizzata per la convalida del passaporto digitale di prodotto e per collegare i dati del registro con i passaporti digitali di prodotto;
(9)
"interoperabilità semantica": la capacità dei sistemi di informazione e delle organizzazioni che li sostengono di scambiare dati in modo tale che il significato delle informazioni scambiate sia reciprocamente compreso e interpretabile in modo univoco da tutte le parti, indipendentemente dalla giurisdizione o dalla tecnologia sottostante;
(10)
"vocabolario controllato": una serie strutturata e autorevole di termini standardizzati con significati definiti al fine di garantire una rappresentazione coerente degli attributi dei dati nei passaporti digitali di prodotto;
(11)
"specifica semantica": qualsiasi artefatto pubblicato nell'archivio semantico, compresi ontologie, modelli di dati, vocabolari controllati ed elenchi di codici, unitamente ai relativi metadati di versione e alle informazioni sulla provenienza;
(12)
"conformità semantica": la misura in cui i dati contenuti in un passaporto digitale di prodotto sono conformi alla specifica semantica applicabile, nel senso che:
a)
sono presenti tutti gli elementi di dati prescritti dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781 o da altre normative dell'Unione;
b)
gli elementi di dati obbligatori (prescritti e definiti) e facoltativi (non prescritti ma definiti) definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781 o in altre normative dell'Unione sono conformi ai requisiti applicabili, ad esempio per quanto riguarda la struttura, il formato, il tipo di valore, il vocabolario controllato e le norme in materia di responsabilità; e
c)
tali elementi di dati possono essere interpretati in modo coerente da altri sistemi mediante riferimento all'archivio semantico applicabile;
(13)
"modello di dati": un quadro strutturato che organizza elementi di dati, standardizza la struttura, determina le modalità con cui si relazionano tra loro e individua i soggetti, i rispettivi attributi e la relazione tra tali soggetti;
(14)
"sistema di registrazione": un sistema automatizzato che registra e conserva le informazioni su tutte le operazioni e le interazioni effettuate nel registro;
(15)
"modello di scambio dei dati": un quadro strutturato attraverso il quale è possibile scambiare dati tra diversi sistemi e piattaforme;
(16)
"hash della versione del passaporto digitale di prodotto": il risultato generato a partire dai dati elettronici pertinenti della versione in questione del passaporto digitale di prodotto utilizzando un algoritmo crittografico;
(17)
"scaricamento massiccio di dati": il recupero di una serie di dati eccezionalmente ampia o complessa (generalmente sulla scala dai terabyte ai petabyte) che supera le capacità di elaborazione o conservazione degli strumenti convenzionali o di un'unica macchina locale o interferisce con le garanzie di monitoraggio.
Si applicano le definizioni di "prodotto", "gruppo di prodotti", "passaporto digitale di prodotto", "fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto", "immissione sul mercato", "messa in servizio" e "operatore economico" di cui all'articolo 2, rispettivamente punti 1), 5), 28), 32), 40), 41) e 46), del regolamento (UE) 2024/1781.
Ai fini del presente regolamento, il "passaporto digitale di prodotto" comprende il passaporto della batteria istituito dall'articolo 77 del regolamento (UE) 2023/1542.
Si applicano le definizioni di "autenticazione", "firma elettronica qualificata", "prestatore di servizi fiduciari qualificato", "sigillo elettronico qualificato", "certificato qualificato di sigillo elettronico" e "validazione temporale elettronica" di cui all'articolo 3, rispettivamente punti 5), 12), 20), 27), 30) e 33), del regolamento (UE) n. 910/2014.
Si applica la definizione di "formato leggibile meccanicamente" di cui all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
12
)
.
Si applica la definizione di "trattamento" di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
13
)
.
Si applica la definizione di "incidente" di cui all'articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
14
)
.
Si applica la definizione di "titolare del trattamento" di cui all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.
Si applicano le definizioni di "vigilanza del mercato", "autorità di vigilanza del mercato" e "immissione in libera pratica" di cui all'articolo 3, rispettivamente punti 3), 4) e 25), del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
15
)
.
Si applicano le definizioni di "autorità doganali" e "controlli doganali" di cui all'articolo 5, rispettivamente punti 1) e 3), del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Struttura del registro
Il registro è costituito dagli elementi seguenti:
(a)
un sito web che fornisce un'interfaccia utente sicura per l'accesso al registro da parte degli operatori economici, dei soggetti della catena del valore, delle autorità nazionali competenti e delle autorità doganali;
(b)
un'API per la registrazione del passaporto digitale di prodotto e la ricezione di informazioni dal registro;
(c)
una piattaforma di verifica per confermare e verificare l'esistenza e la completezza dei passaporti digitali di prodotto;
(d)
un sistema per la generazione di identificativi univoci di registrazione;
(e)
un componente per la conservazione almeno degli identificativi univoci e dei codici delle merci dei prodotti destinati a essere vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica";
(f)
un elenco dei fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto verificati registrati nel registro;
(g)
un archivio semantico;
(h)
un sistema di registrazione;
(i)
sistemi di identificazione e autorizzazione per gli utenti del registro.
Articolo 4
Requisiti di verifica per gli operatori economici
1. Gli operatori economici che sono persone fisiche e che agiscono in qualità di imprese individuali sono qualificati come "operatori economici verificati" se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
(a)
nel caso in cui debbano essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata corroborata da un certificato qualificato di firme elettroniche conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014; oppure dimostrano la loro identità mediante un mezzo di identificazione elettronica che soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda il livello di garanzia "elevato", o un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico;
(b)
nel caso in cui non siano tenuti a essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata corroborata da un certificato qualificato di firme elettroniche conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 oppure un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico.
2. Gli operatori economici che agiscono in qualità di persone giuridiche sono qualificati come "operatori economici verificati" se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
(a)
nel caso in cui debbano essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità e il loro stabilimento presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014; oppure dopo aver dimostrato la loro identità e il loro stabilimento presentando un attestato elettronico di attributi qualificato rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico;
(b)
nel caso in cui non siano tenuti a essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità e, se del caso, il loro stabilimento presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, oppure un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione dell'operatore economico.
3. Fatte salve altre normative dell'Unione, l'accesso al registro dei passaporti digitali di prodotto è concesso agli operatori economici verificati al fine di registrare i passaporti digitali di prodotto.
4. Gli operatori economici mantengono lo status di operatori economici verificati fino alla scadenza dei propri mezzi di identificazione elettronica, ma non oltre tre anni dalla data della verifica a norma del paragrafo 1 o 2. Alla scadenza di tali mezzi o al termine del periodo di tre anni, a seconda di quale evento si verifichi per primo, gli operatori economici non possono più registrare nuovi passaporti digitali di prodotto nel registro né modificare alcun dato di cui all'articolo 8. Possono farlo solo se ripetono con esito positivo la procedura di verifica dell'identità conformemente al paragrafo 1 o 2. Lo status del passaporto digitale di prodotto nel registro è aggiornato di conseguenza.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il registro dei passaporti digitali di prodotto è integrato con un altro sistema di informazione dell'Unione con una procedura di verifica dell'identità equivalente o identica, l'operatore economico già registrato in tale sistema di informazione non è tenuto a sottoporsi a una nuova procedura di verifica dell'identità nel registro dei passaporti digitali di prodotto.
Articolo 5
Requisiti di verifica per i soggetti della catena del valore
1. I soggetti della catena del valore che sono persone fisiche che agiscono in qualità di imprese individuali ottengono lo status "verificato" nel registro se è soddisfatta una delle due condizioni seguenti:
(a)
nel caso in cui debbano essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata corroborata da un certificato qualificato di firme elettroniche conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014; oppure dimostrano la loro identità mediante un mezzo di identificazione elettronica che soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda il livello di garanzia "elevato", o un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione del soggetto della catena del valore;
(b)
nel caso in cui non siano tenuti a essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata corroborata da un certificato qualificato di firme elettroniche conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 oppure un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione del soggetto della catena del valore.
2. I soggetti della catena del valore che agiscono in qualità di persone giuridiche ottengono lo status "verificato" nel registro se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
(a)
nel caso in cui debbano essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità e il loro stabilimento presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014; oppure dimostrano la loro identità o il loro stabilimento presentando un attestato elettronico di attributi qualificato rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione del soggetto della catena del valore;
(b)
nel caso in cui non siano tenuti a essere stabiliti nell'Unione, dimostrano la loro identità e, se del caso, il loro stabilimento presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, oppure un attestato elettronico di attributi rilasciato a norma del diritto dell'Unione che consenta l'identificazione del soggetto della catena del valore.
3. Solo i soggetti della catena del valore verificati hanno accesso al registro e possono eseguire azioni al suo interno, ove specificato dal pertinente diritto dell'Unione.
4. I soggetti della catena del valore mantengono lo status di soggetti verificati fino alla scadenza dei propri mezzi di identificazione elettronica e, in ogni caso, non oltre tre anni dalla data della verifica a norma del paragrafo 1 o 2. Una volta scaduti tali mezzi o al termine del periodo di tre anni, a seconda di quale evento si verifichi per primo, tali soggetti non possono più effettuare registrazioni né modificare alcun dato nel registro. Possono farlo solo se ripetono con esito positivo la procedura di verifica dell'identità conformemente al paragrafo 1 o 2.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il registro dei passaporti digitali di prodotto è integrato con un altro sistema di informazione dell'Unione con una procedura di verifica dell'identità equivalente o identica, il soggetto della catena del valore già registrato in tale sistema di informazione non è tenuto a sottoporsi a una nuova procedura di verifica dell'identità nel registro dei passaporti digitali di prodotto.
Articolo 6
Gestione del profilo utente degli operatori economici verificati e dei soggetti della catena del valore verificati
1. Se previsto dal diritto dell'Unione, gli operatori economici verificati e i soggetti della catena del valore verificati possono delegare i diritti di accesso a utenti terzi che agiscono per loro conto.
2. Tutti i dati personali inseriti nell'ambito del profilo utente di un operatore economico verificato o di un soggetto della catena del valore verificato sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
3. Ogni operatore economico e ogni soggetto della catena del valore è responsabile della gestione della propria procedura di verifica elettronica a norma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5.
4. L'operatore economico verificato e il soggetto della catena del valore verificato hanno la responsabilità di aggiornare i propri dati in caso di modifiche pertinenti.
Articolo 6
bis
Trasferimento dei passaporti digitali di prodotto registrati
I passaporti digitali di prodotto registrati possono essere trasferiti a un altro operatore economico verificato o, se del caso, a un soggetto della catena del valore verificato che assume gli obblighi del soggetto precedente in relazione a tali passaporti digitali di prodotto a decorrere dalla data indicata per il trasferimento.
Articolo 7
Autorità nazionali
1. Al più tardi entro il 18 febbraio 2027 gli Stati membri nominano un amministratore nazionale designato che funge da punto di contatto ufficiale unico per la Commissione ai fini della gestione dei diritti di accesso al registro per lo Stato membro in questione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e i recapiti del rispettivo amministratore nazionale designato e notificano alla Commissione ogni eventuale modifica successiva relativa al proprio amministratore nazionale designato.
3. L'amministratore nazionale designato può delegare i diritti di accesso al registro alle autorità nazionali competenti del proprio Stato membro. Tale delega avviene sotto la piena responsabilità dello Stato membro e in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati del registro consultati a norma del presente regolamento.
4. Le autorità nazionali cui l'amministratore nazionale designato ha concesso l'accesso possono delegare e gestire ulteriormente i diritti di accesso al registro nell'ambito della rispettiva autorità.
5. I dati personali contenuti nei profili e negli account utente delle autorità nazionali competenti e delle autorità doganali sono trattati dalla Commissione nella sua veste di titolare del trattamento conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 8
Registrazione di un passaporto digitale di prodotto
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), un passaporto digitale di prodotto è registrato da un operatore economico verificato che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio al livello specificato negli atti delegati applicabili (a livello di modello, di lotto o di articolo) adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781.
2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a f), un passaporto digitale di prodotto è registrato dal soggetto interessato al livello (di modello, di lotto o di articolo) specificato nel pertinente diritto dell'Unione.
Qualora il diritto dell'Unione preveda che un terzo esegua azioni nel registro per conto dei soggetti di cui al primo o al secondo comma, tale terzo, una volta verificato a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, sarà autorizzato a eseguire azioni di registrazione nel registro.
3. Qualora lo stesso prodotto sia soggetto a diverse norme dell'Unione che impongono la registrazione del suo passaporto digitale di prodotto a diversi livelli di granularità, per tale prodotto il passaporto digitale di prodotto è registrato al livello di granularità più elevato.
4. Qualora il passaporto digitale di prodotto sia creato a livello di articolo, conformemente al paragrafo 1, a tale passaporto digitale di prodotto sono collegati sia l'identificativo del lotto sia l'identificativo del modello se per il prodotto è prevista una progettazione del lotto e del modello.
5. Qualora il passaporto digitale di prodotto sia creato a livello di lotto, conformemente al paragrafo 1, a tale passaporto digitale di prodotto è collegato l'identificativo del modello se per il prodotto è prevista una progettazione del modello.
6. Il soggetto pertinente di cui al paragrafo 1 registra un passaporto digitale di prodotto attraverso l'interfaccia utente sicura del registro di cui all'articolo 3, lettera a), oppure mediante l'API di cui all'articolo 3, lettera b).
7. Al momento della presentazione per la registrazione, la Commissione legge il contenuto del passaporto digitale di prodotto e conferma automaticamente:
(a)
la conformità semantica dei dati forniti nel passaporto digitale di prodotto, come previsto negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781 o negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2023/1542, oppure in altre normative dell'Unione che prevedono la registrazione dei dati relativi al passaporto digitale di prodotto nel registro dei passaporti digitali di prodotto;
(b)
se del caso, la coerenza dei dati obbligatori da caricare nel registro rispetto al valore dei dati forniti nel passaporto digitale di prodotto;
(c)
la conformità del passaporto digitale di prodotto al livello di granularità (modello, lotto o articolo) previsto dagli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781 o dagli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2023/1542, oppure da altre normative dell'Unione che prevedono un livello specifico per la registrazione del passaporto digitale di prodotto nel registro;
(d)
se del caso, la validità del codice delle merci del prodotto in relazione agli intervalli consentiti per tale gruppo di prodotti;
(e)
se del caso, il link al back-up ospitato da un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto;
8. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al paragrafo 6, il registro genera e conserva un identificativo di registrazione univoco e persistente come parte dei dati di registrazione.
9. Inoltre la Commissione conserva nel registro le informazioni seguenti come parte dei dati di registrazione:
(a)
se del caso, gli identificativi univoci;
(b)
se del caso, il codice delle merci del prodotto;
(c)
se del caso, il riferimento del fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto;
(d)
informazioni sul soggetto che procede alla registrazione, comprese la data e l'ora della registrazione e l'integrità del passaporto digitale di prodotto tra gli elementi di prova dell'evento di registrazione.
10. Dopo che il soggetto pertinente di cui al paragrafo 1 ha inserito con successo i dati nel registro, la Commissione comunica automaticamente a tale soggetto pertinente l'identificativo univoco di registrazione per il prodotto specifico generato conformemente al paragrafo 9. L'identificativo univoco di registrazione è comunicato attraverso l'interfaccia utente o la risposta dell'API, a seconda del servizio utilizzato dal soggetto pertinente durante la registrazione.
Articolo 9
Prova della registrazione
1. Un operatore economico o, se del caso, un terzo per conto dell'operatore economico che ha registrato un passaporto digitale di prodotto nel registro conformemente all'articolo 8 è in grado di produrre, in qualsiasi momento, una prova della registrazione di uno o più passaporti digitali di prodotto di cui tale operatore economico è responsabile.
2. La prova della registrazione funge da dimostrazione, anche nei confronti di terzi, dell'adempimento dell'obbligo di registrazione per tale passaporto digitale di prodotto. Tale prova è generata come documento elettronico sicuro che può essere scaricato dal registro dal soggetto che ha registrato il passaporto digitale di prodotto e contiene almeno i dati seguenti:
(a)
identificativo univoco del prodotto;
(b)
se del caso, il codice delle merci di cui all'articolo 8, paragrafo 9, lettera b);
(c)
il nome e l'identità dell'operatore economico verificato responsabile della registrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 9, lettera d);
(d)
la data e l'ora di registrazione della versione più recente del passaporto digitale di prodotto per la quale è generata la prova conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, lettera d), convalidata mediante una validazione temporale elettronica della Commissione;
(e)
un hash della versione del passaporto digitale di prodotto per la quale è generata la prova.
3. La prova della registrazione è garantita mediante un sigillo elettronico qualificato di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 910/2014 e include la validazione temporale elettronica della Commissione di cui al paragrafo 2, lettera d).
4. La Commissione mette a disposizione nel registro, all'operatore economico verificato che ne fa richiesta, la prova della registrazione attraverso l'interfaccia utente sicura del registro oppure mediante l'API, a seconda del servizio scelto dall'operatore economico. Tale prova resta disponibile per un periodo di 90 giorni di calendario a decorrere dalla data della sua generazione.
Articolo 10
Gestione dei dati di registrazione
1. Qualsiasi modifica dei dati di registrazione del passaporto digitale di prodotto, comprese la relativa creazione, modifica e cancellazione, è registrata nel sistema di registrazione del registro conformemente all'articolo 14 e trova riscontro nello status della registrazione.
2. Il registro supporta il versionamento dei dati registrati e conserva una validazione temporale della Commissione per ciascun aggiornamento.
3. Qualora il diritto dell'Unione non preveda una durata specifica della disponibilità del passaporto digitale di prodotto, i dati di registrazione del passaporto digitale di prodotto di cui all'articolo 8, paragrafi 7 e 8, sono cancellati automaticamente dal registro dieci anni dopo la registrazione. Qualora il diritto dell'Unione preveda una durata specifica della disponibilità del passaporto digitale di prodotto, il periodo di conservazione di tali dati è allineato al periodo di disponibilità del passaporto digitale di prodotto.
4. Gli utenti del registro hanno il diritto di chiedere la cancellazione del proprio account se non sono più responsabili delle attività connesse al registro.
Articolo 11
Modelli di dati
1. Il modello di dati applicabile a ciascun gruppo di prodotti si basa, se disponibili, sugli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781 o su altre normative dell'Unione applicabili.
2. Se del caso, i modelli di dati possono basarsi su risorse semantiche, vocabolari controllati e modelli di dati di riferimento dell'Unione esistenti.
3. Tutti i dati contenuti in un passaporto digitale di prodotto sono strutturati conformemente alle definizioni semantiche e ai modelli di dati comuni pubblicati nell'archivio semantico di cui all'articolo 12.
4. I modelli di dati sono versionati.
Articolo 12
Archivio semantico
1. La Commissione istituisce e mantiene un archivio semantico per i passaporti digitali di prodotto, che funge da fonte autorevole e leggibile meccanicamente per i modelli di dati, le definizioni semantiche e i vocabolari applicabili ai passaporti digitali di prodotto in tutti i gruppi di prodotti. L'archivio semantico è sviluppato e mantenuto conformemente al regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
16
)
.
2. L'archivio semantico contiene almeno quanto segue:
(a)
il significato semantico degli attributi dei dati richiesti all'interno di un passaporto digitale di prodotto e le specifiche tecniche per creare, se del caso, collegamenti tipizzati e risolvibili tra i diversi passaporti digitali di prodotto e collegamenti tra gli attributi del passaporto digitale di prodotto e gli elementi di prova sottostanti comunicati attraverso la catena del valore del prodotto;
(b)
i modelli di dati per i diversi prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e i relativi formati;
(c)
i metadati raccolti in relazione ai modelli di dati per i prodotti;
(d)
il significato semantico dei ruoli previsti dagli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781 o da altre normative dell'Unione applicabili a qualsiasi prodotto per cui sia richiesto l'uso di un passaporto digitale di prodotto;
(e)
etichette e definizioni multilingue per tutti gli attributi dei dati obbligatori.
3. I metadati di cui al paragrafo 2, lettera c), sono conformi alle specifiche DCAT-AP
(
17
)
.
4. Per tutti gli attributi dei modelli di dati di nuova introduzione nel repertorio semantico, la Commissione assicura che le etichette e le definizioni multilingue di cui al paragrafo 2, lettera e), siano pubblicate nel repertorio semantico.
5. L'archivio semantico comprende un servizio di ricerca per consentire a qualsiasi utente di leggere, cercare e recuperare definizioni semantiche e strutture di dati.
6. La Commissione assicura che il contenuto dell'archivio semantico sia accessibile mediante API pubblicamente documentate. Tali API supportano formati di dati comuni e forniscono risorse semantiche leggibili meccanicamente per agevolare l'uso automatizzato da parte di sistemi esterni.
7. L'accesso all'archivio semantico e alle relative API e il loro utilizzo sono gratuiti.
Articolo 13
Assistenza tecnica
1. La Commissione offre un servizio di helpdesk per garantire che gli operatori economici, i soggetti della catena del valore, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali possano ricevere assistenza tecnica su richiesta. Il servizio di helpdesk è operativo tutto l'anno dalle 8:00 alle 20:00 (ora di Bruxelles). Ulteriori dettagli operativi sono resi disponibili sul sito web della Commissione. Inoltre, entro febbraio 2029 la Commissione sviluppa uno strumento di assistenza tecnica automatizzato, accessibile 24 ore su 24 tutto l'anno.
2. Gli scambi scritti tra gli operatori economici, i soggetti della catena del valore, le autorità nazionali competenti o le autorità doganali e l'helpdesk sono conservati per sei mesi dopo l'archiviazione della richiesta di assistenza tecnica di cui al paragrafo 1 e messi a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.
Articolo 14
Sistema di registrazione
1. La Commissione istituisce, mantiene e gestisce un sistema di registrazione. La Commissione garantisce la creazione di una pista di controllo completa, accurata e affidabile nel sistema di registrazione.
2. Nel sistema di registrazione la Commissione registra eventi relativi a tutte le categorie di azioni seguenti:
(a)
dati relativi alle voci di accesso e autenticazione;
(b)
modifiche dei dati da parte di tutti gli utenti del registro, compreso il caricamento o l'aggiornamento dei dati di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1781 oppure dei dati che devono essere caricati nel registro ai sensi di altre normative dell'Unione che impongono l'uso del passaporto digitale di prodotto per un prodotto;
(c)
azioni amministrative da parte di tutti gli utenti del registro, comprese la creazione, la modifica o la cancellazione degli account utente, le modifiche dei diritti di accesso e delle autorizzazioni, nonché qualsiasi modifica della configurazione del registro e altre azioni amministrative degli utenti del registro;
(d)
registrazioni degli scambi di dati.
3. Al fine di garantire che i dati conservati nel registro siano trattati in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione, la Commissione conserva le registrazioni per:
(a)
sei mesi per le categorie di azioni di cui al paragrafo 2, lettera a);
(b)
cinque anni per le categorie di azioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e d);
(c)
tutta la durata della registrazione per gli eventi relativi alle categorie di azioni di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. In caso di sospetto di incidenti e a fini di verifiche e controlli casuali di sicurezza eseguiti dalle autorità nazionali competenti e dalle autorità doganali, la Commissione mette a disposizione delle autorità nazionali competenti le registrazioni pertinenti di cui al paragrafo 2.
5. La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza di tutte le registrazioni e proteggerne l'integrità, in particolare da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Tali misure garantiscono almeno l'immutabilità e la riservatezza delle registrazioni.
Articolo 15
Manutenzione e disponibilità del registro
1. La Commissione rende disponibili sul proprio sito web orientamenti e istruzioni su come registrare e gestire i dati nel registro.
2. Il registro è accessibile in qualsiasi momento, tranne durante le necessarie attività di manutenzione, come l'introduzione di nuove versioni del software, e fatto salvo il paragrafo 3. In tali casi, la Commissione pubblica un preavviso di inaccessibilità sul sito web pubblico del registro.
3. La Commissione può sospendere la disponibilità del registro, senza preavviso, qualora ciò sia necessario a causa di un malfunzionamento, di un attacco informatico o di un'imperativa e urgente necessità di sicurezza, fino a quando la questione non sia risolta.
4. Qualora la registrazione sia impedita dall'indisponibilità temporanea o dal malfunzionamento del registro, la Commissione registra la data e l'ora dell'indisponibilità e mette tali informazioni a disposizione degli operatori economici, dei soggetti della catena del valore, delle autorità nazionali competenti e delle autorità doganali, su richiesta, per almeno cinque anni.
Articolo 16
Sicurezza dei sistemi di informazione e verifiche tecniche
1. La Commissione garantisce la sicurezza del registro e dei relativi componenti di cui all'articolo 3. A tal fine, la Commissione può eseguire verifiche tecniche e controlli casuali sui componenti del registro.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta le misure necessarie per:
(a)
impedire qualsiasi accesso non autorizzato al registro;
(b)
impedire qualsiasi trattamento non autorizzato dei dati del registro;
(c)
rilevare qualsiasi attività non autorizzata nel registro;
(d)
impedire qualsiasi violazione dei dati del registro;
(e)
garantire che gli eventi di sicurezza siano registrati conformemente alle norme in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione applicate dalla Commissione.
Articolo 17
Uso improprio o fraudolento del registro
Qualora individui un'attività impropria o fraudolenta nel registro, comprese eventuali attività connesse allo scaricamento massiccio di dati, la Commissione adotta le misure necessarie per impedire e contrastare tale attività e attenuarne gli effetti.
Qualsiasi utente che venga a conoscenza o abbia ragionevoli motivi per sospettare un comportamento malevolo all'interno del registro o contro di esso ne informa immediatamente la Commissione e, se del caso, gli Stati membri interessati.
Articolo 18
Dati personali
1. La Commissione conserva nel registro i dati personali seguenti per garantire la verifica dell'identità di tutti gli utenti:
(a)
nome e cognome di ciascun utente; oppure nome e cognome della persona legalmente autorizzata ad agire in qualità di rappresentante legale dell'operatore economico, se del caso;
(b)
credenziali di autenticazione associate all'utente, comprendenti le credenziali di accesso o i token di autenticazione, necessarie per l'accesso sicuro al registro;
(c)
indirizzo postale degli operatori economici e dei soggetti della catena del valore che sono utenti;
(d)
indirizzo e-mail di ciascun utente;
(e)
metadati integrati nei documenti caricati, se tali metadati contribuiscono all'identificazione o alla verifica di un utente.
2. Nel caso di persone fisiche, è altresì obbligatorio conservare gli identificativi personali, quali il numero di passaporto, il numero di carta d'identità nazionale o il numero di identificazione elettronica nazionale, il numero di registrazione civile, il numero di identificazione fiscale rilasciato dall'autorità nazionale competente del rispettivo Stato membro, o qualsiasi identificativo di paese terzo assegnato a una persona o qualsiasi documento che identifica tale persona.
3. I dati personali raccolti sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 19
Responsabilità dell'operatore economico verificato
1. Un operatore economico verificato che registra un passaporto digitale di prodotto fornisce alla Commissione, in qualità di gestore del registro, tutte le informazioni necessarie per la registrazione, come previsto all'articolo 8. L'operatore economico verificato è responsabile dell'accuratezza e della completezza delle informazioni trasmesse al momento della registrazione.
2. L'operatore economico verificato garantisce che le informazioni conservate nel registro dei passaporti digitali di prodotto siano sempre accurate, complete e aggiornate.
3. L'operatore economico verificato è responsabile dell'attuazione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative in relazione ai propri sistemi informatici e alle credenziali utilizzate per accedere al registro, al fine di impedire l'accesso non autorizzato ai dati di registrazione o la modifica degli stessi attraverso il proprio sistema informatico.
4. Se un operatore economico verificato autorizza un terzo a eseguire azioni di registrazione nel registro per suo conto, il soggetto terzo deve seguire la procedura di verifica conformemente all'articolo 5. L'operatore economico verificato rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.
5. Ogni operatore economico verificato è responsabile dei dati che trasmette alla Commissione in qualità di gestore del registro ed è considerato il titolare del trattamento dei dati che trasmette.
Articolo 20
Responsabilità dei soggetti della catena del valore verificati
1. Se un soggetto della catena del valore verificato autorizza un terzo ad agire per suo conto, il soggetto della catena del valore verificato continua a essere responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.
2. Un soggetto della catena del valore verificato è responsabile dell'attuazione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative in relazione ai propri sistemi informatici e alle credenziali utilizzati per accedere al registro, al fine di impedire l'accesso non autorizzato ai dati di registrazione o la modifica degli stessi attraverso il proprio sistema informatico.
3. Qualora il diritto dell'Unione preveda che i soggetti della catena del valore carichino informazioni nel registro dei passaporti digitali di prodotto, ogni soggetto della catena del valore verificato è responsabile dei dati che trasmette alla Commissione in qualità di gestore del registro ed è considerato il titolare del trattamento dei dati che trasmette.
Articolo 21
Responsabilità della Commissione
1. La Commissione assicura che i dati conservati nel registro siano trattati in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione, comprese le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. La Commissione è titolare del registro ed è responsabile della sua gestione, compresi lo sviluppo, la disponibilità, il monitoraggio, l'aggiornamento, la manutenzione e l'hosting.
3. I dati che la Commissione può ottenere dal registro possono essere trasmessi ai servizi competenti della Commissione o alle autorità nazionali competenti al fine di attuare le misure previste da altri atti legislativi dell'Unione, tra cui la vigilanza del mercato, la protezione dei consumatori e la conformità doganale.
Articolo 22
Responsabilità degli Stati membri
1. Qualora creino un'interconnessione con il registro, gli Stati membri sono considerati i rispettivi proprietari dei loro sistemi di informazione, compresi i componenti sviluppati dagli Stati membri per l'interconnessione. Gli Stati membri sono responsabili dell'istituzione, dello sviluppo, della disponibilità, del monitoraggio, dell'aggiornamento, della manutenzione e dell'hosting dei componenti utilizzati per accedere al registro sotto la loro responsabilità.
2. Gli Stati membri garantiscono un adeguato livello di sicurezza dei componenti nazionali utilizzati per accedere al registro, conformemente al diritto dell'Unione. Gli Stati membri informano, senza indebito ritardo, la Commissione in merito a modifiche e aggiornamenti dei componenti sotto la loro responsabilità che possono incidere sul funzionamento, sulla disponibilità e sull'affidabilità del registro.
3. Gli Stati membri possono trattare i dati provenienti dal registro. Qualora gli Stati membri trattino i dati ottenuti dal registro, tali dati sono trattati conformemente al diritto dell'Unione.
4. In caso di trattamento di dati personali ai fini dell'esercizio delle loro funzioni definite dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione, gli Stati membri sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.
5. Gli Stati membri sono responsabili di tutte le attività di trattamento dei dati effettuate nell'ambito della loro sfera di controllo, tra cui:
(a)
gestire la registrazione e l'onboarding delle autorità nazionali competenti e, se del caso, delle autorità doganali, tramite l'amministratore nazionale designato di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
(b)
garantire che qualsiasi trattamento di dati che avvenga nell'ambito della loro sfera di controllo sia effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679;
(c)
revocare i diritti di accesso di un utente al registro in caso di accesso non autorizzato o errato al registro.
Articolo 23
Monitoraggio e valutazione
Nell'ambito del monitoraggio e della valutazione del regolamento (UE) 2024/1781 e del suo contributo al funzionamento del mercato interno, entro la fine del 2032 e successivamente ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento per tenere conto del funzionamento del registro dei passaporti digitali di prodotto e, se del caso, presenta un progetto di proposta di revisione.
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L, 2024/1781, 28.6.2024
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (
GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (
GU L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (
GU L, 2025/2509, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2509/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2026/405 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, relativo ai detergenti e ai tensioattivi e che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004, (
GU L, 2026/405, 2.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/405/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (
GU L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (
GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
(
9
)
Comunicazione della Commissione "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022" (Testo rilevante ai fini del SEE) (2022/C 247/01) (
GU C 247 del 29.6.2022, pag. 1
).
(
10
)
Quadro in materia di sovranità del cloud (
https://commission.europa.eu/document/09579818-64a6-4dd5-9577-446ab6219113_en
).
(
11
)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
).
(
12
)
Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (
GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj
).
(
13
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
(
14
)
Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (
GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj
).
(
15
)
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (
GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj
).
(
16
)
Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (
GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj
).
(
17
)
Profilo applicativo del Data Catalog Vocabulary (
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/semic-support-centre/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1778/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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