Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1751 della Commissione, del 20 luglio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 per quanto riguarda le misure transitorie
Quali sono le misure transitorie previste dal Regolamento UE 2026/1751 per l'argilla sepiolitica utilizzata nei mangimi animali?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1751 corregge una omissione nel precedente Regolamento UE 2026/154, introducendo misure transitorie per l'argilla sepiolitica utilizzata come additivo nei mangimi. Queste misure si applicano ai mangimi destinati a specie animali diverse da ruminanti da latte, suinetti svezzati, suini da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso. Il regolamento consente di continuare a immettere sul mercato e utilizzare prodotti già etichettati secondo le vecchie norme fino a esaurimento delle scorte, con scadenze differenziate: le premiscele fino al 22 gennaio 2027, i mangimi composti per animali da produzione alimentare fino al 22 luglio 2027, e quelli per animali non da produzione alimentare fino al 22 luglio 2028. Questa disciplina transitoria è stata introdotta per evitare perturbazioni di mercato e consentire agli operatori del settore mangimistico di adeguarsi gradualmente alle nuove prescrizioni normative. Il regolamento si applica retroattivamente dal 15 febbraio 2026, data precedente alla sua pubblicazione, per garantire continuità operativa nel settore.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1751 della Commissione, del 20 luglio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 per quanto riguarda le misure transitorie
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1751 of 20 July 2026 correcting Implementing Regulation (EU) 2026/154 as regards transitional measures
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1751
21.7.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1751 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2026
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 per quanto riguarda le misure transitorie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 della Commissione
(
2
)
ha autorizzato la sostanza argilla sepiolitica per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, nella categoria «additivi tecnologici» e nei gruppi funzionali «leganti» e «antiagglomeranti». Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 ha inoltre modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 della Commissione
(
3
)
.
(2)
Quando è effettuata la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio
(
4
)
, sono generalmente previste misure transitorie che consentono alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni risultanti dall’autorizzazione. Tuttavia nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 tali misure transitorie sono state erroneamente omesse per quanto riguarda tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso.
(3)
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 prevedendo misure transitorie relative all’immissione sul mercato e all’uso dell’argilla sepiolitica, autorizzata a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, per tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso.
(4)
Al fine di evitare perturbazioni del mercato e conseguenze negative per gli operatori interessati a causa dell’assenza, nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/154, delle misure transitorie per quanto riguarda gli animali bersaglio interessati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 è inserito l’articolo 3
bis
seguente:
«Articolo 3 bis
Misure transitorie
1. La sostanza argilla sepiolitica e le premiscele contenenti tale sostanza, destinate a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotte ed etichettate prima del 22 gennaio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.»
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 15 febbraio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 della Commissione, del 23 gennaio 2026, relativo all’autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a salmonidi e polli da ingrasso (
GU L, 2026/154, 26.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/154/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 della Commissione, del 7 febbraio 2023, relativo all’autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso (
GU L 37 dell’8.2.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/263/oj
).
(
4
)
Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (
GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1751/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/1751 riguarda additivi per mangimi, autorizzazione di sostanze per l'alimentazione animale e misure transitorie nel settore zootecnico. Gli operatori del comparto mangimistico, i produttori di additivi e le aziende zootecniche devono considerare le scadenze differenziate per premiscele, mangimi composti e materie prime, nonché la distinzione tra animali da produzione alimentare e non alimentare secondo il Regolamento CE 1831/2003.
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