Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1756/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1756 della Commissione, del 20 luglio 2026, relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Pubblicato: 20/07/2026 In vigore dal: 20/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1756 della Commissione, del 20 luglio 2026, relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1756 of 20 July 2026 concerning the authorisation of L-valine produced from Corynebacterium glutamicum KCCM 80366, in the form of an inactivated fermentation product, as a feed additive for all animal species

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1756 21.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1756 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2026 relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. (2) In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (3) La domanda riguarda l’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, e contiene la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». (4) Nel parere del 18 novembre 2025 ( 2 ) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la L-valina prodotta utilizzando Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 è sicura per tutte le specie animali quando è usata come integratore dietetico in quantità adeguate, in funzione dei relativi bisogni nutrizionali. L’Autorità ha inoltre concluso che l’uso della L-valina prodotta utilizzando Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 nell’alimentazione animale è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha altresì concluso che l’additivo non dovrebbe essere considerato un irritante per la pelle, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Essa non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che l’additivo sia un irritante per gli occhi. L’Autorità ha altresì concluso che la sostanza è considerata una fonte efficace dell’aminoacido essenziale L-valina per tutte le specie animali ma che, per essere tanto efficace nei ruminanti quanto nei non ruminanti, dovrebbe essere protetta dalla degradazione ruminale. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza come additivo per mangimi. Se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti, la L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato dovrebbe essere protetta dalla degradazione ruminale. È opportuno avvertire l’utilizzatore della necessità di tenere conto dell’apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Autorizzazione La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj . ( 2 ) EFSA Journal , 23(12), e9782. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9782 . ALLEGATO Numero di identificazione dell’additivo Nome dell’additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi. 3c375 L-valina Composizione dell’additivo Prodotto di fermentazione costituito da cellule inattivate di Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 con un tenore minimo di L-valina del 72 % (sulla sostanza secca) Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 Denominazione IUPAC: acido (2S)-2-ammino-3-metilbutanoico Formula chimica: C 5 H 11 NO 2 Numero CAS: 72-18-4 Metodo di analisi ( 1 ) Per la determinazione della valina nell’additivo per mangimi: — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS). Per la determinazione della valina nelle premiscele e nei mangimi composti: — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ( 2 ) . Tutte le specie animali - - - 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi devono assicurarsi che la L-valina sia protetta dalla degradazione ruminale se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti. 3. Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. 4. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri nutrizionali.». 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 10 agosto 2036 ( 1 ) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali ( GU L 54, 26.2.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1756/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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