Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1785 della Commissione, del 23 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Quali sono i requisiti che una società cinese deve soddisfare per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e beneficiare di un'aliquota daziale ridotta sugli elementi di fissaggio in ferro o?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1785 modifica le misure antidumping sugli elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Cina, consentendo ai nuovi produttori esportatori di accedere a un'aliquota daziale agevolata del 39,6% anziché quella nazionale del 86,5%. Per ottenere questo beneficio, il nuovo produttore esportatore deve soddisfare tre condizioni cumulative: non aver esportato il prodotto nell'Unione durante il periodo di inchiesta (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020), non essere collegato a nessuno dei produttori già soggetti alle misure antidumping, e aver effettivamente esportato il prodotto nell'Unione dopo il periodo di inchiesta oppure aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi. La Commissione europea verifica il rispetto di questi requisiti attraverso questionari, richieste di documentazione e consultazione di banche dati pubbliche e private. Nel caso specifico, la società Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd. ha dimostrato di soddisfare tutti i requisiti: costituita nel 2022, ha ottenuto la licenza di esportazione nel 2023 e ha iniziato le esportazioni nel 2025, risultando completamente indipendente dai produttori già sanzionati.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1785 della Commissione, del 23 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1785 of 23 July 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2022/191 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People’s Republic of China following acceptance of a request for new exporting producer treatment
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1785
24.7.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1785 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2026
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
(
2
)
(«regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
1.
MISURE IN VIGORE
(1)
Il 16 febbraio 2022 la Commissione ha istituito, con il regolamento iniziale, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina») («prodotto in esame»).
(2)
Nell’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento iniziale («inchiesta iniziale») è stato applicato il campionamento per esaminare i produttori esportatori della Cina in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
(3)
Per i produttori esportatori della Cina inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 22,1 % e il 48,8 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 39,6 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale dell’86,5 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della Cina che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta.
(4)
A norma dell’articolo 2 del regolamento iniziale, l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, vale a dire l’aliquota del dazio del 39,6 %, qualora tale nuovo produttore esportatore della Cina fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1
o
luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta iniziale») («prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»);
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Cina soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, che ha collaborato o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale («seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»); e
c)
ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo del prodotto in esame nell’Unione («terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).
2.
DOMANDA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(5)
Il 17 settembre 2025 la società
Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd.
(«richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della Cina che hanno collaborato non incluse nel campione, affermando di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale («domanda»).
(6)
Al fine di determinare se il richiedente rispettasse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova a dimostrazione del rispetto di tali condizioni. Parallelamente, la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla domanda del richiedente, invitandola a presentare osservazioni. L’industria dell’Unione, rappresentata dall’European Industrial Fasteners Institute, non ha presentato osservazioni in merito al rispetto da parte del richiedente delle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
(7)
Dopo aver analizzato la risposta del richiedente al questionario, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che il richiedente ha fornito. Dopo aver analizzato gli ulteriori elementi di prova, la Commissione ha consultato la banca dati online Orbis
(
3
)
, nonché banche dati cinesi quali Aichicha
(
4
)
e Tianyancha
(
5
)
, per ottenere informazioni sulla società, verificando in modo incrociato tutte le informazioni disponibili con quelle disponibili al pubblico su Internet.
3.
ANALISI DELLA DOMANDA
(8)
Per quanto riguarda la prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione ha constatato che il richiedente è stato costituito nel 2022, ha ottenuto una licenza di esportazione nel 2023 e ha iniziato a esportare il prodotto in esame nell’Unione nel 2025.
(9)
Per quanto riguarda la seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente non è collegato a nessuno dei produttori esportatori della Cina soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale.
(10)
Per quanto riguarda la terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente ha esportato il prodotto in esame nell’Unione a partire da maggio 2025, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.
(11)
Il richiedente ha fornito documenti giustificativi riguardanti le vendite e le spedizioni del prodotto in esame effettuate nell’Unione nel 2025. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente rispettava la terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
(12)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il richiedente rispettava tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale e che la domanda doveva pertanto essere accolta.
(13)
Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 39,6 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
(14)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento iniziale.
4.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(15)
Il 28 maggio 2026 il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere al richiedente l’applicazione dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
(16)
Tutte le parti interessate, segnatamente l’industria dell’Unione e il richiedente, hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(17)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione è aggiunta la società seguente:
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
«Repubblica popolare cinese
Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd
88ES»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
. ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj
).
(
3
)
Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente oltre 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.
(
4
)
Aichicha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese e gestita da Baidu che fornisce a consumatori e professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi riguardanti società pubbliche e private con sede in Cina.
(
5
)
Tianyancha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce a consumatori e professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi riguardanti società pubbliche e private con sede in Cina.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1785/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/1785 disciplina il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nel contesto dei dazi antidumping, applicando aliquote differenziate in base al rispetto di condizioni di indipendenza e tempistica. Le aziende esportatrici cinesi devono verificare i requisiti di non collegamento con soggetti sanzionati, assenza di esportazioni pregresse e effettiva commercializzazione verso l'UE per accedere al regime agevolato. Consulenti commerciali e uffici doganali utilizzano questo regolamento per determinare la corretta classificazione tariffaria TARIC e l'applicazione delle aliquote daziali appropriate.
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