Decisione di esecuzione (UE) 2026/1775 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che autorizza la Croazia ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
Quali riduzioni di accisa sulla benzina e sul gasolio autorizza l'UE alla Croazia e per quanto tempo?
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La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1775 autorizza la Croazia ad applicare temporaneamente aliquote di accisa ridotte su gasolio e benzina senza piombo utilizzati come carburante, scendendo al di sotto dei livelli minimi fissati dalla direttiva 2003/96/CE. La riduzione è di 0,225 EUR per litro per il gasolio e di 0,2195 EUR per litro per la benzina senza piombo. Questa misura straordinaria è stata adottata in risposta alla crisi energetica causata dagli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, che hanno provocato aumenti significativi dei prezzi dei carburanti con gravi ripercussioni su famiglie e imprese. La misura ha validità dal 1° agosto 2026 al 31 gennaio 2027, per un periodo di sei mesi, ed è rigorosamente limitata nel tempo per evitare costi di bilancio eccessivi e ulteriori squilibri tra domanda e offerta di combustibili fossili. L'autorizzazione cessa automaticamente qualora il Consiglio introduca nuovi livelli minimi di tassazione con cui la riduzione non fosse più adeguata.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1775 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che autorizza la Croazia ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
EN: Council Implementing Decision (EU) 2026/1775 of 10 July 2026 authorising Croatia to apply reduced rates of excise duty to gas oil and unleaded petrol used as motor fuels, pursuant to Article 19 of Directive 2003/96/EC
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1775
20.7.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1775 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2026
che autorizza la Croazia ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
(
1
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Nelle settimane precedenti all’adozione della presente decisione sono stati osservati in tutta l’Unione forti e persistenti aumenti dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti energetici, innescati dagli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, che hanno inciso sulle catene di approvvigionamento del petrolio e dei prodotti petroliferi a livello mondiale. Tali sviluppi hanno avuto notevoli effetti negativi sulle famiglie, in particolare i consumatori vulnerabili, e sulle imprese, comprese le piccole e medie imprese, mettendo così a grave rischio la coesione sociale, la stabilità economica e il corretto funzionamento del mercato interno.
(2)
Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha riconosciuto la natura straordinaria della situazione nel mercato dell’energia e le sue implicazioni macroeconomiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione europea a collaborare strettamente con gli Stati membri per elaborare misure nazionali temporanee e mirate volte ad attenuare gli impatti significativi dei combustibili e delle relative componenti di costo sui costi di produzione dell’energia elettrica, e ha sottolineato in particolare la necessità di una risposta coordinata dato che il conflitto in Medio Oriente ha un impatto immediato sui prezzi dell’energia per i cittadini e le imprese europei.
(3)
Le accise stabilite dalla direttiva 2003/96/CE contribuiscono al costo finale dei prodotti energetici forniti all’interno dell’Unione. Una riduzione delle accise al di sotto dei livelli minimi di tassazione fissati da tale direttiva può attenuare alcuni degli aumenti dei costi dell’energia a cui attualmente fanno fronte gli Stati membri.
(4)
Le flessibilità previste dalla direttiva 2003/96/CE consentono agli Stati membri, entro limiti definiti, di ridurre l’onere fiscale su specifici prodotti energetici in modo mirato e temporaneo. In considerazione della natura eccezionale e urgente della situazione attuale, è necessario prevedere flessibilità specifiche e limitate nel tempo volte esplicitamente ad attenuare l’impatto dello shock dei prezzi dell’energia.
(5)
Riduzioni temporanee della tassazione di determinati prodotti energetici possono fornire un rapido sollievo alle famiglie e alle imprese, riducendo direttamente i prezzi per gli utenti finali. Nella situazione attuale, tali riduzioni straordinarie potrebbero costituire uno strumento opportuno e necessario per fronteggiare le gravi ripercussioni economiche dello shock dei prezzi dell’energia.
(6)
Con lettera del 2 aprile 2026, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, le autorità croate hanno chiesto l’autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante. Tali aliquote ridotte comporterebbero una riduzione di 0,2195 EUR per litro di benzina senza piombo e di 0,225 EUR per litro di gasolio alle aliquote di accisa sul gasolio e sulla benzina senza piombo utilizzati come carburante, scendendo al di sotto dei livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti di cui all’articolo 7 di tale direttiva. L’autorizzazione è stata richiesta per un periodo di sei mesi.
(7)
Secondo le autorità croate, l’applicazione di un’aliquota fiscale ridotta mira ad attenuare gli effetti sociali ed economici degli alti prezzi al dettaglio della benzina e del gasolio dovuti alla situazione geopolitica, che si ripercuotono direttamente su famiglie e imprese.
(8)
L’autorizzazione richiesta è stata esaminata dalla Commissione e si ritiene improbabile che possa ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Tenuto conto della sua breve durata e delle circostanze eccezionali legate alla situazione geopolitica, cui si aggiungono prezzi di mercato del petrolio eccezionalmente elevati, la deroga richiesta è ritenuta adeguata e proporzionata alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra gli obiettivi strategici specifici elencati all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, e l’imperativo emergenziale di garantire alle imprese e alle famiglie l’accessibilità economica dell’energia.
(9)
È pertanto opportuno autorizzare la Croazia ad applicare temporaneamente aliquote di accisa ridotte, inferiori ai livelli minimi dell’Unione, al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante.
(10)
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, ove il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, introduca nuovi livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio e la benzina senza piombo utilizzati come carburante con cui tale autorizzazione non fosse adeguata, tale autorizzazione cessi di applicarsi il giorno in cui tali nuovi livelli minimi di tassazione diventano applicabili.
(11)
Allo stesso tempo, riduzioni fiscali non mirate comportano notevoli costi di bilancio e tendono ad aumentare la domanda di combustibili fossili, aggravando lo squilibrio tra domanda e offerta. È quindi opportuno che la misura rimanga rigorosamente limitata nel tempo.
(12)
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Croazia è autorizzata ad applicare una riduzione delle aliquote fino a 0,225 EUR per litro al di sotto dei livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio utilizzato come carburante e fino a 0,2195 EUR per litro al di sotto di tali livelli per la benzina senza piombo utilizzata come carburante.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1
o
agosto 2026 al 31 gennaio 2027.
Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, introduca nuovi livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio e la benzina senza piombo utilizzati come carburante con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse adeguata, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tali nuovi livelli minimi di tassazione diventano applicabili.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Articolo 4
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
S. HARRIS
(
1
)
GU L 283 dell’31.10.2003, pag. 51
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1775/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La decisione riguarda deroghe temporanee ai livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva 2003/96/CE su prodotti energetici, specificamente accise su carburanti e benzina. Commercialisti e consulenti fiscali che operano in Croazia devono considerare questa misura eccezionale nel calcolo dei costi di approvvigionamento energetico e nella pianificazione fiscale aziendale, poiché incide direttamente sulla tassazione indiretta e sui costi di produzione delle imprese.
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