Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1840 della Commissione, del 23 luglio 2026, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di legno compensato di legno duro leggermente modificato provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
Quali sono le misure adottate dalla Commissione europea per contrastare l'elusione dei dazi antidumping sul legno compensato di legno duro cinese mediante importazioni di prodotti leggermente modificati?
Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea ha aperto un'inchiesta per verificare se i produttori cinesi stiano aggirando i dazi antidumping sul legno compensato di legno duro (istituiti dal Regolamento 2025/2333) importando lo stesso prodotto con lievi modifiche strutturali. La pratica sospetta consiste nell'aggiungere strati esterni sottili di legno di conifere o bambù sopra il legno tropicale, cambiando così la classificazione doganale e sfuggendo ai dazi. Il regolamento dispone la registrazione obbligatoria di queste importazioni modificate presso le autorità doganali degli Stati membri per garantire che, se confermata l'elusione, possano essere riscossi dazi retroattivi dalla data della registrazione. L'inchiesta avrà durata massima di nove mesi e richiede la collaborazione di importatori, produttori cinesi e industria dell'Unione, con termini specifici per presentare osservazioni, richieste di esenzione e documentazione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1840 della Commissione, del 23 luglio 2026, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di legno compensato di legno duro leggermente modificato provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1840 of 23 July 2026 initiating an investigation concerning possible circumvention of the anti-dumping measures imposed by Implementing Regulation (EU) 2025/2333 on imports of hardwood plywood originating in the People’s Republic of China by imports of slightly modified hardwood plywood from the People’s Republic of China and making such imports subject to registration
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1840
24.7.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1840 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2026
che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di legno compensato di legno duro leggermente modificato provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio; dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A.
DOMANDA
(1)
La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di legno compensato di legno duro (di specie tropicali o diverse dalle conifere) originario della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro leggermente modificato provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a prescindere dal fatto che sia dichiarato come legno compensato di legno duro o no.
(2)
La domanda è stata presentata il 9 giugno 2026 dal Greenwood Consortium.
B.
PRODOTTO
(3)
Il prodotto oggetto della possibile elusione è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci 4412 31 , 4412 33 e 4412 34 , anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC ex 4412 31 10 , ex 4412 31 90 , ex 4412 33 10 , ex 4412 33 20 , ex 4412 33 30 , ex 4412 33 90 , ex 4412 34 00 (codici TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
(4)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il legno compensato avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere o di bambù, di cui ciascuno strato esterno abbia uno spessore inferiore a 2,5 mm, nonché il legno compensato avente entrambi gli strati esterni di fogli da impiallacciatura ricostituiti di legno misto contenente almeno il 50 % di legno di conifere o fogli da impiallacciatura di bambù, di cui ciascuno strato esterno abbia uno spessore inferiore a 2,5 mm e con un’anima contenente strati di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere delle specie di cui alle sottovoci 4412 31 , 4412 33 e 4412 34 , anche rivestiti o ricoperti in superficie, attualmente classificati con i codici NC ex 4412 10 00 , ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10, 4412 10 00 30, 4412 39 00 20, 4412 39 00 30) e originari della Repubblica popolare cinese («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
C.
MISURE IN VIGORE
(5)
Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 della Commissione
(
2
)
(«misure in vigore»).
D.
MOTIVAZIONE
(6)
La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(7)
Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto di seguito descritto.
(8)
Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dalla Repubblica popolare cinese in seguito all’istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame. Nella domanda sono forniti elementi di prova del fatto che le esportazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, oggetto delle misure in vigore, sono state in gran parte sostituite dalle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(9)
Tale modificazione appare derivare da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire la leggera modifica del prodotto in esame. I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese stanno modificando leggermente il prodotto oggetto delle misure al fine di importarlo nell’Unione con codici diversi che non sono sottoposti a dazi. La pratica consiste nell’aggiungere strati esterni di legno di conifere o di bambù, fogli da impiallacciatura ricostituiti di legno misto contenente almeno il 50 % di legno di conifere o fogli da impiallacciatura di bambù, sopra lo strato esterno di impiallacciatura di legno compensato di legno duro.
(10)
Gli elementi di prova dimostrano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame sono indeboliti in termini di quantitativi e/o di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’UE. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli.
(11)
Infine, gli elementi di prova dimostrano che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
(12)
Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quelle descritte sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.
E.
PROCEDURA
(13)
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
(14)
Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione.
(15)
Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.
a)
Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
(16)
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
(17)
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «
Sensitive
» («Sensibile»)
(
3
)
. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
(18)
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «
For inspection by interested parties
» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
(19)
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.
(20)
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (
https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI
), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le procure e le certificazioni in forma scannerizzata.
(21)
Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo
https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf
. Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio e della sicurezza economica:
https://europa.eu/!7tHpY3
.
(22)
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
(23)
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio e della sicurezza economica
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO
TRON.tdi:
https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail:
TRADE-R867-PLYWOOD-AC@ec.europa.eu
b)
Raccolta di informazioni e audizioni
(24)
Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.
c)
Richieste di esenzioni
(25)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione.
(26)
Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta della Repubblica popolare cinese in grado di dimostrare che non sono coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che intendono eventualmente beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del modulo di richiesta di esenzione per i produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese e dei questionari per gli importatori nell’UE sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica:
https://intragate.ec.europa.eu/sherpa/Case.do?action=view&id=2896
. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
F.
REGISTRAZIONE
(27)
In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.
G.
TERMINI
(28)
Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
—
le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta;
—
i produttori della Repubblica popolare cinese possono chiedere esenzioni dalle misure;
—
le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
(29)
Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento.
H.
OMESSA COLLABORAZIONE
(30)
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
(31)
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
(32)
Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
I.
CALENDARIO DELL’INCHIESTA
(33)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
J.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(34)
Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
. Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica:
https://europa.eu/!vr4g9W
.
K.
CONSIGLIERE-AUDITORE
(35)
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
(36)
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
(37)
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
(38)
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG COMMERCIO E SICUREZZA ECONOMICA:
https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it
.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nell’Unione di legno compensato avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere o di bambù, di cui ciascuno strato esterno abbia uno spessore inferiore a 2,5 mm, nonché di legno compensato avente entrambi gli strati esterni di fogli da impiallacciatura ricostituiti di legno misto contenente almeno il 50 % di legno di conifere o fogli da impiallacciatura di bambù, di cui ciascuno strato esterno abbia uno spessore inferiore a 2,5 mm e con un’anima contenente strati di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci 4412 31 , 4412 33 e 4412 34 , anche rivestiti o ricoperti in superficie, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 4412 10 00 , ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10, 4412 10 00 30, 4412 39 00 20 e 4412 39 00 30) eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333.
Articolo 2
1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 della Commissione, del 19 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/2333, 20.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2333/oj
.
(
3
)
Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1840/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1840/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento 2026/1840 riguarda l'elusione delle misure antidumping, un istituto cruciale nel diritto del commercio internazionale dell'UE. Le aziende importatrici devono comprendere la circumvention of anti-dumping duties, la registrazione doganale e i codici TARIC, poiché violazioni comportano riscossione retroattiva di dazi. Consulenti commerciali e operatori logistici devono monitorare le pratiche di classificazione doganale e le modifiche strutturali dei prodotti per evitare contestazioni.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.