Legge

Legge 120/2001

((Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici)).

Pubblicato: 14/04/2001 In vigore dal: 03/04/2001 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 3 aprile 2001, n. 120

Testo normativo

LEGGE n. 120/2001 # LEGGE 3 aprile 2001, n. 120 ## <em><strong>((Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici))</strong></em>. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 ((1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico &egrave; consentito anche al personale sanitario non medico, nonch&egrave; al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivit&agrave; di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco &egrave; comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l' articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare)) 2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilit&agrave; dell'azienda unit&agrave; sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanit&agrave;, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 pu&ograve; essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonch&egrave; dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar&agrave; inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. &Egrave; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, add&igrave; 3 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

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