Legge Procedimenti

Legge 150/1986

Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Pubblicato: 10/05/1986 In vigore dal: 07/05/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 7 maggio 1986, n. 150

Testo normativo

LEGGE n. 150/1986 # LEGGE 7 maggio 1986, n. 150 ## Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Dopo l' articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , è aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. - La persona nominata dal presidente del tribunale ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11 deve presentare, nel termine di trenta giorni dalla notizia della nomina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della società. Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione, il presidente del tribunale può concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione. Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore, questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero la cancellazione della società. Il tribunale, in questo secondo caso, ordina la cancellazione della società dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore è determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento, con il minimo di L. 300.000. Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della società dovranno essere dall'erario recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne risulta la responsabilità in proprio. In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari. La presentazione della relazione e la cancellazione della società disposta dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono esenti da tributi e diritti di ogni specie". Il termine per la presentazione della relazione, di cui al primo comma dell'articolo 11-bis della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , introdotto dal presente articolo, rispetto alle liquidazioni già aperte nel momento di entrata in vigore della presente legge, decorre da questa ultima data. Note al titolo: La legge n. 904/1977 reca "Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria".

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