Modificazione dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passivita' agli effetti dell'imposta di successione;
Quali dichiarazioni di debito sono considerate rilasciate da pubbliche amministrazioni ai fini della deduzione nell'imposta di successione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1509/1960 modifica l'articolo 4 della Legge 206/1949, che disciplina la deduzione delle passività (debiti) dal patrimonio ereditario ai fini del calcolo dell'imposta di successione. La norma riguarda specificamente le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. La modifica stabilisce che queste dichiarazioni devono essere considerate come se fossero state rilasciate da pubbliche amministrazioni, equiparandole quindi alle dichiarazioni di debito verso lo Stato e gli enti pubblici tradizionali. Questo ha rilevanza pratica perché consente ai contribuenti di dedurre dal valore dell'eredità i debiti verso enti previdenziali e assistenziali, riducendo così l'imponibile successorio. La disposizione è importante per gli eredi e i professionisti che calcolano l'imposta di successione, poiché riconosce il carattere pubblico di questi enti e la conseguente deducibilità dei debiti verso di essi, al pari di quelli verso amministrazioni pubbliche ordinarie.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 dicembre 1960, n. 1509
Testo normativo
LEGGE n. 1509/1960
# LEGGE 3 dicembre 1960, n. 1509
## Modificazione dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206,
contenente norme per la deduzione di passivita' agli effetti
dell'imposta di successione;
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. L'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 , viene così modificato "Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 1509/1960 è il riferimento normativo per la deduzione di passività nell'imposta di successione, in particolare per debiti verso enti di previdenza e assistenza sociale. Commercialisti e notai la consultano per determinare l'imponibile ereditario, la deducibilità dei debiti previdenziali e il trattamento equiparato alle pubbliche amministrazioni secondo l'articolo 48 della Legge 206/1949.
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