Disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, riferite alle successioni di persone fisiche, aperte in data anteriore al 13 agosto 2017, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016
Disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, riferite alle successioni di persone fisiche, aperte in data anteriore al 13 agosto 2017, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 216894
Disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di
imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di
registro o di bollo, riferite alle successioni di persone fisiche, aperte in data
anteriore al 13 agosto 2017, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili
a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Modalità di presentazione della richiesta di rimborso
1.1. La richiesta di rimborso dell’imposta di successione, delle imposte
e tasse ipotecarie e catastali, dell’imposta di registro o di bollo, già versate per le
successioni di persone fisiche aperte in data anteriore al 13 agosto 2017, che
soddisfano i requisiti previsti dai commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 48 del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili
a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016, è presentata all’ufficio
territoriale dell’Agenzia delle entrate presso cui è stata presentata la
dichiarazione di successione.
1.2. Si considerano valide le richieste di rimborso presentate anche
anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
2. Modalità di esecuzione dei rimborsi
2.1 I rimborsi risultanti dalla rideterminazione delle imposte, di cui al
punto 1.1, sono disposti con le modalità automatizzate di cui al decreto del
Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000.
2.2 Sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi, ai sensi del
comma 7-quinquies dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Motivazioni
L’articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha inserito i commi da 7-bis
a 7-quinquies nell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Il comma 7-bis prevede l’esenzione dall'imposta di successione, dalle
imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di registro o di bollo degli
immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi
nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24
agosto 2016.
Il comma 7-ter statuisce che le esenzioni previste dal comma 7-bis sono
riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che
alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle condizioni elencate alle
lettere a), b) e c) del medesimo comma.
Il comma 7-quater dispone che l’esenzione non si applica qualora al
momento dell’apertura della successione l’immobile sia stato già riparato o
ricostruito, in tutto o in parte.
Il comma 7-quinquies prevede che, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme
già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e
catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che
soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte prima del 13 agosto
2017, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 91 del 2017.
Con il presente provvedimento è previsto che l’istanza di rimborso delle
somme già versate è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate
presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.
L’Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi
validamente liquidati con procedure automatizzate, secondo le modalità di cui al
decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000.
Come espressamente previsto dal citato comma 7-quinquies dell’articolo
48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sulle somme rimborsate non
saranno riconosciuti gli interessi.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art.
71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante
disciplina dell’imposta di bollo;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante Testo
Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;
Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, recante Testo Unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni;
Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante Testo Unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
Legge 21 novembre 2000, n. 342 (articolo 75);
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero
delle Finanze del 29 dicembre 2000;
Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016 n. 229;
Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Roma, 11/10/2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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