Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 112/2016
Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 6 della legge "Dopo di Noi" agli atti mortis causa - Art. 6 legge 22 giugno 2016, n. 112
Riferimento normativo
Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 6 della legge "Dopo di Noi" agli atti mortis causa - Art. 6 legge 22 giugno 2016, n. 112
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 103/2022
OGGETTO: Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di
cui all'articolo 6 della legge "Dopo di Noi" agli atti mortis causa - Art. 6
legge 22 giugno 2016, n. 112
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante dichiara di essere il padre di Tizia (di seguito "figlia") affetta fin
dall'infanzia da disabilità grave e invalidante e sottoposta a tutela legale da parte della
madre, coniuge dell'Istante.
La figlia necessita di cure costanti ed onerose e, attualmente, risulta già
intestataria di vari beni (immobili e titoli) la cui gestione è soggetta, come per legge,
alle prescritte autorizzazioni del Giudice Tutelare e/o del Tribunale secondo il regime
proprio della tutela.
Con l'avanzare dell'età, i genitori intenderebbero costituire un "fondo speciale",
previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, disciplinato da
un contratto di affidamento fiduciario con beneficiaria esclusiva la figlia mediante il
quale:
- verrebbero "conferiti" al fondo speciale, attraverso l'intestazione fiduciaria
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ad un soggetto di fiducia della famiglia, i beni già nella titolarità della figlia e altri beni
dei genitori;
- verrebbe nominato un gestore (ed anche un secondo in caso di sua
impossibilità ad assumere l'incarico o di dimissioni) attraverso il quale potrebbe
realizzarsi la progressiva presa in carico della figlia già durante l'esistenza in vita dei
genitori.
Grazie a tale strumento la gestione delle necessità della figlia verrebbe attuata in
modo più fluido ed efficiente, superando la lentezza connaturata all'attuale gestione
tutelare.
I genitori, inoltre, stanno pianificando la loro successione, tenuto conto che
dispongono di un importante patrimonio, di valore presumibilmente eccedente il
valore delle franchigie disposte dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, e considerato
che essi hanno anche altri due figli cui destinare i propri beni.
In particolare, l'Istante e il coniuge intendono ripartire mortis causa i loro beni
tra tutti i figli, facendo sì che le attribuzioni mortis causa a favore della figlia
avvengano mediante conferimento al costituendo "fondo speciale", in modo da evitare
che tali beni vengano nuovamente assoggettati al regime dell'interdetto e vadano ad
incrementare i beni già gestiti nell'interesse e a beneficio della figlia dal gestore del
fondo speciale in affidamento fiduciario.
Ciò posto, l'Istante chiede se la disposizione dell'articolo 6 della legge n. 112 del
2016, che stabilisce l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista
dall'articolo 2, commi da 47 a 49 del d.l. n. 262 del 2006 per i conferimenti a favore di
fondi speciali, sia applicabile anche ai trasferimenti/conferimenti mortis causa a favore
dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 112 del 2016, nel rispetto
delle ulteriori previsioni disposte dal comma 3 del predetto articolo 6 della legge n.
112 del 2016.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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Secondo l'Istante, l'esenzione di cui all'articolo 6 della legge n. 112 del 2016 è
applicabile sia ai trasferimenti da effettuarsi in vita dei genitori, verso il fondo speciale
in affidamento fiduciario a favore della figlia, che ai trasferimenti da effettuarsi a
causa di morte, a seguito di disposizione testamentaria dei medesimi genitori a favore
del predetto fondo speciale.
Al riguardo, secondo l'Istante rileva la lettera della norma che, riferendosi
genericamente alla "destinazione" di beni, senza precisare se si tratti di destinazione
inter vivos o mortis causa, non prevede alcuna limitazione all'ambito dei trasferimenti.
Inoltre, la soluzione prospettata dall'Istante sarebbe coerente con la ratio della
legge volta ad agevolare fiscalmente i trasferimenti di beni effettuati nei confronti di
soggetti con disabilità, rispetto alla quale non avrebbe senso distinguere i trasferimenti
per atto tra vivi (in vita dei genitori) da quelli a causa di morte.
Infine, l'Istante evidenzia che la legge n. 112 del 2016 è stata comunemente
denominata Legge sul "Dopo di Noi", lasciando intendere che la stessa sia rivolta alla
tutela dei soggetti deboli dopo la vita dei genitori e, quindi, anche tale elemento
depone a favore della possibilità di applicare l'esenzione in parola anche nel caso di
trasferimento mortis causa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia
di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»
, al comma 3 stabilisce che «La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le
erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la
costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice
civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e
disciplinati con contratto di affidamento fiduciario (...) in favore di persone con
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disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6
della presente legge.».
Il successivo articolo 6, comma 1 prevede che «I beni e i diritti conferiti in trust
ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile
ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore
delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, (...) sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni
prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262».
Il medesimo articolo 6, al comma 2 dispone che «Le esenzioni e le agevolazioni
di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione
sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali
sono istituiti (...)».
Le esenzioni e le agevolazioni disposte nello stesso articolo 6 sono ammesse se
sussistono, inoltre, congiuntamente, anche tutte le ulteriori condizioni richieste dalla
legge ed indicate nel prosieguo dell'articolo 6.
Nel caso di specie, l'Istante rappresenta di essere intenzionato, congiuntamente al
proprio coniuge, a costituire un "fondo speciale" disciplinato da un contratto di
affidamento fiduciario, richiamato dal citato articolo 1, comma 3 della legge n. 112 del
2016, avente come beneficiaria esclusiva la figlia affetta da disabilità grave,
avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui alla predetta legge.
Ferme restando le ulteriori condizioni richieste dalla legge, si ritiene possibile
applicare l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 6
della legge n. 112 del 2016, con riferimento agli atti con cui i beni e diritti vengano «
destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle
persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (...)», anche nel caso in cui tale destinazione sia effettuata con
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un atto mortis causa mediante il quale l'Istante e il coniuge, in sede di successione,
dispongano a favore del predetto fondo speciale di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Tale soluzione tiene conto prioritariamente del dato testuale dell'articolo 6 della
legge n. 112 del 2016 che richiama genericamente i beni e i diritti «conferiti in trust
ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile
ovvero destinati a fondi speciali» senza specificare quali siano gli atti con cui tali
conferimenti o destinazioni debbano essere effettuati.
Conseguentemente, in assenza di una esplicita esclusione per gli atti mortis
causa, si ritiene possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si
tratti di atti tra vivi o a causa di morte, e pertanto anche ai conferimenti e destinazioni
attuate mediante atti mortis causa, ferme restando tutte le altre prescrizioni indicate
dalla norma in esame.
Al riguardo, ad avviso della Scrivente, assume rilievo anche l'esplicito richiamo
operato dall'articolo 6 della legge n. 112 del 2016 all'articolo 2, commi da 47 a 49 del
decreto legge n. 262 del 2006, che, al comma 47, prevede che "È istituita l'imposta
sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per
donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 31
ottobre 1990, n. 346 (...)", in tal modo riferendosi indistintamente ai trasferimenti di
beni attuati sia mediante atti tra vivi che mortis causa.
Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la ratio della legge in esame
«volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone
con disabilità" e che a tal fine "disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel
superiore interesse delle persone con disabilità grave (...) prive di sostegno familiare
(...) nonché in vista del venir meno del sostegno familiare (...)».
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto
delle loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni
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valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella
eventuale sede di accertamento.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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