Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 50/2016

Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi indetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Pubblicato: 21/10/2025 In vigore dal: 21/10/2025 Documento ufficiale

Un professionista iscritto all'albo che partecipa a un concorso di progettazione e riceve un premio, ma dichiara di non svolgere attività professionale abituale, deve emettere fattura e applicare l'IVA oppure può?

Spiegato da FiscoAI
Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'iscrizione all'albo professionale è indicativa della volontà di esercitare la professione abitualmente, indipendentemente dal fatto che il professionista svolga effettivamente più incarichi. Tuttavia, nel caso specifico di un architetto domiciliato all'estero che dichiara di non svolgere attività professionale autonoma abituale e di non aver fruito della franchigia contributiva, l'Agenzia riconosce che manca il carattere dell'abitualità richiesto dalla normativa IVA. La prestazione occasionale, quindi, esce dal campo di applicazione dell'IVA per assenza del presupposto soggettivo e il professionista non deve emettere fattura. Tuttavia, ai fini delle imposte dirette, il compenso rimane soggetto a ritenuta d'acconto nella misura del 30% (anziché 20%) perché il soggetto è non residente. L'Agenzia precisa che la valutazione dell'abitualità rimane comunque soggetta ai poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, che potrà verificare il comportamento effettivo del professionista e la rilevanza dell'attività svolta.

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Riferimento normativo

Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi indetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 266/2025 OGGETTO: Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi indetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO Il Ministero istante ( di seguito ''Istante'') rappresenta di aver indetto un concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dell'articolo 24 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del PNRR. Con riferimento al predetto concorso, l'Istante ha già presentato istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. Pagina 2 di 9 212, per chiedere, tra l'altro, chiarimenti in merito alla natura reddituale dell'emolumento corrisposto ai soggetti aggiudicatari dei premi successivi al primo e al relativo regime fiscale. Nella precedente istanza era stato evidenziato che «il bando e il disciplinare del concorso prevedevano: ­ una piattaforma specifica per i concorsi di progettazione in uso al Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, [...], per la presentazione della candidatura. [...] ­ il primo grado era finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate ad obbiettivi specificatamente individuati; ­ al secondo grado del concorso accedevano, per ciascuna area geografica, gli autori delle prime cinque proposte progettuali individuate con il punteggio più alto ed erano ammessi ex equo e senza formazione di una graduatoria; ­ ai partecipanti ammessi al 2° grado del concorso era richiesto lo sviluppo dell'idea progettuale presentata nel 1° grado del concorso; ­ conseguentemente, verificati i progetti depositati per il secondo grado secondo i criteri di valutazione previsti dal disciplinare, veniva stilata la graduatoria finale con l'attribuzione al singolo vincitore di ciascun lotto; ­ al singolo vincitore, laddove in possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico­organizzativi previsti, era assegnato un premio individuato in tabella allegata al disciplinare e determinato in misura pari al 70% del Valore del PFTE con il 5% di spese riconosciuto [...]; Pagina 3 di 9 ­ inoltre, era prevista l'attribuzione ai non vincitori (collocati, in ciascuna area territoriale, dal secondo al quinto posto) di un premio secondo gli importi definiti nella tabella allegata al disciplinare (All. 1) tra i 2 mila e i 10 mila euro; ­ [...] ­ Lo stesso articolo 24, comma 2, del decreto­legge n. 152 del 2021, [...] con solo riferimento ai progetti dei vincitori, prevedeva che ''Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi». Al riguardo, l'Istante evidenzia che nella risposta ad interpello pubblicata il 29 agosto 2024, n. 177, è stato chiarito che «la corresponsione dei premi avviene nell'ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti assume la causa tipica della funzione sinallagmatica, (...) i premi di cui trattasi risultano correlati all'esecuzione della prestazione intellettuale che i professionisti hanno svolto a favore dell'Istante, come espressamente ricavabile dall'avviso e dal disciplinare di concorso, e pertanto, ricadente nell'ambito di applicazione dell'IVA quale corrispettivo ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. (...). Ne consegue in capo ai soggetti destinatari dei premi, l'assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell'aliquota IVA in misura ordinaria. Ai fini delle imposte dirette, considerato che i premi in esame si configurano compensi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), l'Istante quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le Pagina 4 di 9 ritenute a titolo di acconto così come previsto dall'articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600». Ciò posto, l'Istante rappresenta di dover procedere alla liquidazione di un premio in favore di un soggetto non titolare di partita IVA. Nello specifico, l'Istante riferisce che si tratta di un soggetto iscritto all'albo degli architetti dal 2018 e alla cassa nazionale «ai soli fini contributivi figurativi», che è domiciliato all'estero ove lavora stabilmente come dipendente. Inoltre, l'Istante precisa che il soggetto in questione dichiara di «''non svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità'', e che non ha ''fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269». Tanto premesso, l'Istante chiede: ­ se il premio da corrispondere allo specifico progettista, non titolare di partita IVA, domiciliato all'estero ove abitualmente lavora non svolgendo attività professionale autonoma abituale, possa essere liquidato previa presentazione di notula per prestazione occasionale soggetta a ritenuta d'acconto del 20 per cento o se tale compenso debba essere considerato reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir, soggetto ad obbligo di fatturazione e al regime IVA ordinario; ­ di sapere in quale caso è altresì dovuto il contributo obbligatorio alla cassa professionale e se, in caso di fattura estera, l'IVA applicata, vista l'attinenza della prestazione a bene immobile presente in Italia, vada versata in regime di split payment oppure sia da considerarsi non assoggettato allo stesso. Pagina 5 di 9 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Nel caso di specie, l'Istante ritiene che l'attività posta in essere dal professionista in occasione della partecipazione al concorso di progettazione in esame, pur in presenza dell'iscrizione all'albo professionale, non sembra assumere i caratteri di regolarità, sistematicità e ripetitività tipici dell'attività abituale, come evidenziati nella risoluzione 15 luglio 2020, n. 41/E, anche alla luce di quanto dichiarato dallo stesso. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), «Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5». Ai sensi dell'articolo 67 del medesimo testo unico «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [...] l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». In generale, qualora per lo svolgimento di una certa attività sia richiesta l'iscrizione ad un albo professionale, l'avvenuta iscrizione da parte del contribuente fa sì che i redditi percepiti in relazione a tale attività, anche Pagina 6 di 9 se conseguenti ad una sola prestazione e/o di minimo importo, non possono mai essere inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo occasionale. Nella risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88/E, è stato chiarito, in coerenza con quanto affermato dalla Cassazione Civile con sentenza 27 marzo 1987, n. 2297, che l'abitualità dell'esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell'albo, costituente titolo per l'affidamento di compiti in modo ricorrente. L'iscrizione all'albo, richiesta per poter esercitare l'attività, risulta indicativa, infatti, della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all'esercizio della professione (cfr. anche risoluzione 15 luglio 2020, n. 41/E). Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, «i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato». L'Istante, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad operare su tale compenso le ritenute così come previsto dall'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a norma del quale «Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25­bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse». Come previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 «se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non Pagina 7 di 9 residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento». Pertanto, le somme, corrisposte dall'Istante alla persona fisica nel periodo d'imposta in cui quest'ultima dichiara di essere residente all'estero, devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento prevista sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti. In linea di principio, anche laddove fosse applicabile una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato di attuale residenza del percettore, nel caso in cui la prestazione sia stata resa in un periodo d'imposta in cui il soggetto era residente in Italia, il nostro Paese conserva, la potestà impositiva sulle somme in questione. Ai fini IVA, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di servizi o cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esercenti attività d'impresa o arte e professione. I requisiti che attengono all'oggetto dell'attività svolta, al soggetto che la pone in essere, e alla circostanza che le operazioni siano rilevanti nel territorio dello Stato, devono ricorrere congiuntamente per l'applicazione del tributo. Tralasciando di esaminare il requisito oggettivo, la cui sussistenza è senz'altro verificata nella operazione sottoposta all'attenzione della scrivente, per quanto attiene al presupposto soggettivo di osserva quanto segue. L'articolo 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che l'esercizio di arti e professioni si concretizza quando venga svolta una attività di lavoro autonomo Pagina 8 di 9 con carattere di abitualità, ancorché non esclusiva, e professionalità, a prescindere dall'ammontare dei corrispettivi percepiti. Come chiarito nella risoluzione 15 luglio 2020, n. 41/E, citata dall'Istante, «In linea generale, i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale». Nel caso di specie, non sembra sussistere il carattere dell'abitualità. Conseguentemente, la prestazione occasionale deve essere considerata fuori dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto soggettivo e il professionista non deve emettere fattura nei confronti dell'Istante. Tenuto conto dell'assenza del presupposto soggettivo, non è stato oggetto di esame il presupposto territoriale, la cui valutazione, pertanto, esula dalla presente risposta. Da ultimo, non è possibile fornire chiarimenti in merito alla debenza da parte del professionista del contributo obbligatorio alla cassa professionale, esulando tale fattispecie dalle competenze della Scrivente. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente come illustrati nell'istanza di interpello, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria, anche ai fini di una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame, tenendo conto del comportamento assunto dal soggetto che riceve il premio, in relazione alla propria residenza fiscale, nonché alla rilevanza e dell'abitualità dell'effettuazione dell'attività descritta, elementi di Pagina 9 di 9 fatto che non possono essere oggetto di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM (firmato digitalmente)

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La questione riguarda il reddito di lavoro autonomo occasionale secondo l'articolo 67 del TUIR, l'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53 del TUIR, e il presupposto soggettivo dell'IVA disciplinato dal DPR 633/1972. Commercialisti e studi professionali devono valutare l'abitualità dell'attività, la residenza fiscale del percettore e l'applicazione delle ritenute d'acconto secondo l'articolo 25 del DPR 600/1973, considerando anche le convenzioni contro le doppie imposizioni.

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