Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi indetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Un professionista iscritto all'albo che partecipa a un concorso di progettazione e riceve un premio, ma dichiara di non svolgere attività professionale abituale, deve emettere fattura e applicare l'IVA oppure può?
Spiegato da FiscoAI
Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'iscrizione all'albo professionale è indicativa della volontà di esercitare la professione abitualmente, indipendentemente dal fatto che il professionista svolga effettivamente più incarichi. Tuttavia, nel caso specifico di un architetto domiciliato all'estero che dichiara di non svolgere attività professionale autonoma abituale e di non aver fruito della franchigia contributiva, l'Agenzia riconosce che manca il carattere dell'abitualità richiesto dalla normativa IVA. La prestazione occasionale, quindi, esce dal campo di applicazione dell'IVA per assenza del presupposto soggettivo e il professionista non deve emettere fattura. Tuttavia, ai fini delle imposte dirette, il compenso rimane soggetto a ritenuta d'acconto nella misura del 30% (anziché 20%) perché il soggetto è non residente. L'Agenzia precisa che la valutazione dell'abitualità rimane comunque soggetta ai poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, che potrà verificare il comportamento effettivo del professionista e la rilevanza dell'attività svolta.
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Riferimento normativo
Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi indetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 266/2025
OGGETTO: Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso
di progettazione in due gradi indetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Ministero istante ( di seguito ''Istante'') rappresenta di aver indetto un concorso
di progettazione in due gradi ai sensi degli articolo 152 e seguenti del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dell'articolo 24 del decreto legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di
nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del PNRR.
Con riferimento al predetto concorso, l'Istante ha già presentato istanza di
interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.
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212, per chiedere, tra l'altro, chiarimenti in merito alla natura reddituale dell'emolumento
corrisposto ai soggetti aggiudicatari dei premi successivi al primo e al relativo regime
fiscale.
Nella precedente istanza era stato evidenziato che «il bando e il disciplinare del
concorso prevedevano:
una piattaforma specifica per i concorsi di progettazione in uso al Consiglio
nazionale dell'ordine degli architetti, [...], per la presentazione della candidatura. [...]
il primo grado era finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali
legate ad obbiettivi specificatamente individuati;
al secondo grado del concorso accedevano, per ciascuna area geografica, gli
autori delle prime cinque proposte progettuali individuate con il punteggio più alto ed
erano ammessi ex equo e senza formazione di una graduatoria;
ai partecipanti ammessi al 2° grado del concorso era richiesto lo sviluppo
dell'idea progettuale presentata nel 1° grado del concorso;
conseguentemente, verificati i progetti depositati per il secondo grado secondo
i criteri di valutazione previsti dal disciplinare, veniva stilata la graduatoria finale con
l'attribuzione al singolo vincitore di ciascun lotto;
al singolo vincitore, laddove in possesso dei requisiti economicofinanziari e
tecnicoorganizzativi previsti, era assegnato un premio individuato in tabella allegata
al disciplinare e determinato in misura pari al 70% del Valore del PFTE con il 5% di
spese riconosciuto [...];
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inoltre, era prevista l'attribuzione ai non vincitori (collocati, in ciascuna area
territoriale, dal secondo al quinto posto) di un premio secondo gli importi definiti nella
tabella allegata al disciplinare (All. 1) tra i 2 mila e i 10 mila euro;
[...]
Lo stesso articolo 24, comma 2, del decretolegge n. 152 del 2021, [...] con
solo riferimento ai progetti dei vincitori, prevedeva che ''Al termine del concorso di
progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà
degli enti locali che attuano gli interventi».
Al riguardo, l'Istante evidenzia che nella risposta ad interpello pubblicata il 29
agosto 2024, n. 177, è stato chiarito che «la corresponsione dei premi avviene nell'ambito
di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura
tra l'Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti
assume la causa tipica della funzione sinallagmatica, (...) i premi di cui trattasi risultano
correlati all'esecuzione della prestazione intellettuale che i professionisti hanno svolto
a favore dell'Istante, come espressamente ricavabile dall'avviso e dal disciplinare di
concorso, e pertanto, ricadente nell'ambito di applicazione dell'IVA quale corrispettivo
ai sensi
dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. (...). Ne consegue in capo ai soggetti
destinatari dei premi, l'assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione
dell'aliquota IVA in misura ordinaria. Ai fini delle imposte dirette, considerato che i
premi in esame si configurano compensi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del
Testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Tuir), l'Istante quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le
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ritenute a titolo di acconto così come previsto dall'articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600».
Ciò posto, l'Istante rappresenta di dover procedere alla liquidazione di un premio
in favore di un soggetto non titolare di partita IVA.
Nello specifico, l'Istante riferisce che si tratta di un soggetto iscritto all'albo degli
architetti dal 2018 e alla cassa nazionale «ai soli fini contributivi figurativi», che è
domiciliato all'estero ove lavora stabilmente come dipendente.
Inoltre, l'Istante precisa che il soggetto in questione dichiara di «''non svolgere
prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità'', e che non ha ''fruito
nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L.
30 settembre 2003, n. 269».
Tanto premesso, l'Istante chiede:
se il premio da corrispondere allo specifico progettista, non titolare di partita
IVA, domiciliato all'estero ove abitualmente lavora non svolgendo attività professionale
autonoma abituale, possa essere liquidato previa presentazione di notula per prestazione
occasionale soggetta a ritenuta d'acconto del 20 per cento o se tale compenso debba
essere considerato reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir, soggetto
ad obbligo di fatturazione e al regime IVA ordinario;
di sapere in quale caso è altresì dovuto il contributo obbligatorio alla cassa
professionale e se, in caso di fattura estera, l'IVA applicata, vista l'attinenza della
prestazione a bene immobile presente in Italia, vada versata in regime di split payment
oppure sia da considerarsi non assoggettato allo stesso.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Nel caso di specie, l'Istante ritiene che l'attività posta in essere dal professionista
in occasione della partecipazione al concorso di progettazione in esame, pur in presenza
dell'iscrizione all'albo professionale, non sembra assumere i caratteri di regolarità,
sistematicità e ripetitività tipici dell'attività abituale, come evidenziati nella risoluzione
15 luglio 2020, n. 41/E, anche alla luce di quanto dichiarato dallo stesso.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), «Sono redditi di lavoro autonomo
quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni
si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di
lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in
forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5».
Ai sensi dell'articolo 67 del medesimo testo unico «Sono redditi diversi se non
costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e
professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita
semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [...]
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o
dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
In generale, qualora per lo svolgimento di una certa attività sia
richiesta l'iscrizione ad un albo professionale, l'avvenuta iscrizione da parte
del contribuente fa sì che i redditi percepiti in relazione a tale attività, anche
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se conseguenti ad una sola prestazione e/o di minimo importo, non possono mai essere
inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo occasionale.
Nella risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88/E, è stato chiarito, in coerenza con quanto
affermato dalla Cassazione Civile con sentenza 27 marzo 1987, n. 2297, che l'abitualità
dell'esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista
nell'albo, costituente titolo per l'affidamento di compiti in modo ricorrente.
L'iscrizione all'albo, richiesta per poter esercitare l'attività, risulta indicativa,
infatti, della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati
e finalizzati all'esercizio della professione (cfr. anche risoluzione
15 luglio 2020, n. 41/E).
Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti, ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, si considerano prodotti nel territorio
dello Stato, «i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio
dello Stato».
L'Istante, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad operare su tale compenso
le ritenute così come previsto dall'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a norma del quale «Le amministrazioni di cui al
comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme
di cui agli articoli 24, 25, 25bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute
stabilite dalle disposizioni stesse».
Come previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 «se
i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non
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residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per
cento».
Pertanto, le somme, corrisposte dall'Istante alla persona fisica nel periodo
d'imposta in cui quest'ultima dichiara di essere residente all'estero, devono essere
assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento prevista sui
compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti
non residenti.
In linea di principio, anche laddove fosse applicabile una Convenzione contro le
doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato di attuale residenza del percettore, nel caso in
cui la prestazione sia stata resa in un periodo d'imposta in cui il soggetto era residente in
Italia, il nostro Paese conserva, la potestà impositiva sulle somme in questione.
Ai fini IVA, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, stabilisce l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle
prestazioni di servizi o cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti
esercenti attività d'impresa o arte e professione. I requisiti che attengono all'oggetto
dell'attività svolta, al soggetto che la pone in essere, e alla circostanza che le
operazioni siano rilevanti nel territorio dello Stato, devono ricorrere congiuntamente per
l'applicazione del tributo.
Tralasciando di esaminare il requisito oggettivo, la cui sussistenza è senz'altro
verificata nella operazione sottoposta all'attenzione della scrivente, per quanto attiene al
presupposto soggettivo di osserva quanto segue.
L'articolo 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che l'esercizio di
arti e professioni si concretizza quando venga svolta una attività di lavoro autonomo
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con carattere di abitualità, ancorché non esclusiva, e professionalità, a prescindere
dall'ammontare dei corrispettivi percepiti.
Come chiarito nella risoluzione 15 luglio 2020, n. 41/E, citata dall'Istante, «In
linea generale, i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un
soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di
atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si
realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente
occasionale».
Nel caso di specie, non sembra sussistere il carattere dell'abitualità.
Conseguentemente, la prestazione occasionale deve essere considerata fuori
dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto soggettivo e il
professionista non deve emettere fattura nei confronti dell'Istante.
Tenuto conto dell'assenza del presupposto soggettivo, non è stato oggetto di esame
il presupposto territoriale, la cui valutazione, pertanto, esula dalla presente risposta.
Da ultimo, non è possibile fornire chiarimenti in merito alla debenza da parte
del professionista del contributo obbligatorio alla cassa professionale, esulando tale
fattispecie dalle competenze della Scrivente.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti
acriticamente come illustrati nell'istanza di interpello, restando impregiudicato ogni
potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria, anche ai fini di una diversa
qualificazione fiscale della fattispecie in esame, tenendo conto del comportamento
assunto dal soggetto che riceve il premio, in relazione alla propria residenza fiscale,
nonché alla rilevanza e dell'abitualità dell'effettuazione dell'attività descritta, elementi di
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fatto che non possono essere oggetto di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 50/2016 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La questione riguarda il reddito di lavoro autonomo occasionale secondo l'articolo 67 del TUIR, l'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53 del TUIR, e il presupposto soggettivo dell'IVA disciplinato dal DPR 633/1972. Commercialisti e studi professionali devono valutare l'abitualità dell'attività, la residenza fiscale del percettore e l'applicazione delle ritenute d'acconto secondo l'articolo 25 del DPR 600/1973, considerando anche le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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