Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 - pdf
Testo normativo
Prot. n.1415522/2019
Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma
15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre
2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone
1. Chiusura delle partite IVA inattive
1.1 Al fine di garantire l’attuazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'Agenzia
delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti
che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver
esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività
artistiche o professionali.
1.2 Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione
finanziaria.
2. Criteri e modalità di chiusura delle partite IVA
2.1 Le partite IVA di cui al punto 1.1 sono individuate sulla base di riscontri
automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a
identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità
precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei
redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
2.2 La chiusura delle partite IVA inattive avviene in modalità centralizzata.
1
2.3 Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati
in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività
del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale.
2.4 A ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo è inviata la
comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA. La
spedizione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento (AR).
2.5 Il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente,
relativamente alla comunicazione di cui al punto 2.4, può rivolgersi, entro
60 giorni dalla sua ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale
dell’Agenzia delle entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione
fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.
2.6 Il soggetto diverso da persona fisica che non ritenga corretta la contestuale
estinzione del codice fiscale, potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle
entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.
2.7 Gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal
contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita
IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza
con motivato diniego.
Motivazioni
L’articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato l’articolo 35,
comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre
1972, n. 633, in merito alla individuazione e alla chiusura d’ufficio delle partite
IVA inattive dei soggetti che, pur avendo cessato l’attività, hanno omesso la
presentazione della prevista dichiarazione di cessazione. In particolare, il comma
44 ha introdotto la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che non
risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero
attività artistiche o professionali. Il comma 45 ha modificato l’art. 5, comma 6,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, eliminando la sanzione prevista
in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini
IVA.
Con il presente Provvedimento vengono definiti i criteri e le modalità di
applicazione della nuova disposizione normativa e le forme di comunicazione
preventiva al contribuente.
2
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art.71, comma 3, lett. a);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art.35, comma 15
quinquies come modificato dal decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225): Disposizione
regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attività
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(art. 5, comma 6 come modificato
dal decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016 n. 225): Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei
tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 03/12/2019
PER IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
IL DIRETTORE VICARIO
Aldo Polito
Firmato digitalmente
3
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Provvedimento AdE 633/2016 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.