Convivente superstite e diritto di abitazione. - Articolo 1, comma 42 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Istanza di Interpello ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, lett. a) Legge 27 luglio 2000, n.212
Convivente superstite e diritto di abitazione. - Articolo 1, comma 42 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Istanza di Interpello ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, lett. a) Legge 27 luglio 2000, n.212
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Risposta n. 37
OGGETTO: Convivente superstite e diritto di abitazione. - Articolo 1, comma 42
della Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Istanza di Interpello ai sensi
dell’ articolo 11, comma 1, lett. a) Legge 27 luglio 2000, n.212
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo
1, comma 42 della legge 20 maggio 2016 n. 76, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante è erede, insieme alla sorella, del fratello, il quale è deceduto in assenza
di testamento. Il defunto non aveva figli ed ha coabitato dal 2008 con la
compagna nell’abitazione sita in Bologna a lui interamente intestata.
La convivente ha sempre avuto la residenza anagrafica in un comune limitrofo
ma, dal 2008 la sua residenza effettiva è stata presso il convivente in maniera
ininterrotta.
L’interpellante chiede se ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione
previsto dall’articolo 1 comma 42 della legge n. 76 del 2016 a favore del
convivente more uxorio è necessaria la residenza anagrafica oppure se la
coabitazione può essere provata in altro modo. Chiede, inoltre, se è possibile
inserire nella dichiarazione di successione del defunto fratello anche la
convivente superstite quale titolare del diritto di abitazione, pur in assenza, al
momento dell’apertura della successione della residenza anagrafica presso la casa
del de cuius.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L’istante ritiene che il requisito della residenza anagrafica richiesto dalla legge ai
fini del diritto di abitazione ha solo un effetto probatorio e non costitutivo del
diritto.
Fa presente che tale soluzione è stata accolta anche dal Tribunale di Milano sez.
IX con la pronuncia del 31 maggio 2016 con la quale è stato affermato che “
avendo la convivenza una natura “fattuale” e, cioè, traducendosi in una
formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile
formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non
anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della L. n.
76 del 2016, in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Per interpellante le bollette delle utenze intestate alla convivente e recapitate alla
stessa nell’abitazione del de cuis costituiscono documentazione idonea a provare
la convivenza. Ritiene che in mancanza delle prime, la convivenza potrà essere
provata anche con la dichiarazione degli eredi in forma di scrittura privata
autenticata contenente il riconoscimento della convivenza ultraquinquennale tra
il convivente superstite e il de cuius.
A parere dell’istante la soluzione prospettata presenterebbe il vantaggio di
ottenere uno sgravio fiscale per gli eredi, posto che inserendo il diritto di
abitazione nella dichiarazione di successione del defunto anche al convivente
superstite saranno imputabili le imposte relative alla successione.
Inoltre, si eviterebbe di effettuare una doppia trascrizione nei pubblici registri
immobiliari per la denuncia di successione una prima volta e, per la costituzione
del diritto di abitazione, la seconda volta.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 20 maggio 2016, n. 76, in tema di regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, al comma 37
dell’articolo 1 stabilisce che ai fini dell’accertamento della stabile convivenza si
fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b)
del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989 n. 223. Sul punto la circolare n.7 del 2018 in tema di
detrazioni per interventi di ristrutturazione ha precisato che “poiché ai fini
dell’accertamento della stabile convivenza la legge n. 76 del 2016 richiama il
concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al
DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n.64), tale status può risultare dai
registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47
del DPR n .445 del 2000”.
Pertanto, con riferimento al caso oggetto dell’interpello in esame si ritiene che lo
status di convivente possa essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione
resa ai sensi del citato articolo 47 sebbene la convivenza con il de cuius non
risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la
residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius.
Con riferimento, inoltre, al diritto di abitazione riconosciuto al convivente di
fatto superstite occorre far riferimento al comma 42 della citata legge 76 del 2016
secondo cui “Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in
caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di
fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per
un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i
cinque anni(…)”. Sul punto con la sentenza n. 10377 del 27.04.2017 la Suprema
Corte ha chiarito che “la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale
che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di
abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di
fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello
derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una
detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con
la conseguenza che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa,
compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente
non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli
di esperire l'azione di spoglio (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del
21/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014).
Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della detenzione
del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene
acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato
dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la
coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell'immobile all'uso abitativo dei
conviventi(…).
Il riconoscimento del diritto di continuare ad abitare nella casa comune ad opera
del citato articolo 1 comma 42 della legge n. 76 del 2016 è volto a garantire la
tutela del diritto all’abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto
per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al convivente
superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa.
Nel caso in esame il convivente non assume la qualifica di legatario
dell’immobile in quanto manca una disposizione testamentaria volta a istituirlo
come tale ai sensi dell’articolo 588 del codice civile.
Alla luce delle suesposte considerazioni, contrariamente a quanto ritenuto
dall’istante, deve escludersi che il diritto di abitazione ex art.1 comma 42 della
legge 76 del 2016 debba essere indicato nella dichiarazione di successione, in
quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o
legatario.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 76/2016 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.