Conversione del Premio di risultato in Welfare aziendale. Articolo 1, commi 182 - 190 legge di Stabilità 2016 e ss.mm. e Articolo 51 del TUIR. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Conversione del Premio di risultato in Welfare aziendale. Articolo 1, commi 182 - 190 legge di Stabilità 2016 e ss.mm. e Articolo 51 del TUIR. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Risposta n. 212
OGGETTO: Conversione del Premio di risultato in Welfare aziendale
Articolo 1, commi 182 - 190 legge di Stabilità 2016 e ss.mm.
e Articolo 51 del TUIR.
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio
2000, n. 212 -
QUESITO
La Banca “ALFA” (di seguito la Banca) è nata dall’unione di tre banche
popolari, che svolge “attività del credito” in diverse province della regione, nelle cui
sedi sono dislocati oltre 1.300 dipendenti.
La Banca, in continuità con gli esercizi precedenti, ha deciso di istituire, di
concerto con le relative organizzazioni sindacali, un premio variabile di risultato per
gli esercizi 2018 e 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 182 e ss. della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e ss.mm.
A tal fine, è stato sottoscritto un Contratto Integrativo Aziendale avente la
natura e i requisiti di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in vigore per gli
esercizi 2018 e 2019.
Nell’ambito di tale Accordo Sindacale è stato previsto un sistema di c.d.
welfare aziendale (il Piano Welfare o il Piano) volto a consentire a talune categorie
di dipendenti di beneficiare - nei limiti e alle condizioni previste dalla legge di
Stabilità 2016, come successivamente modificata -, in sostituzione totale o parziale
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del premio di risultato, di un insieme di servizi e prestazioni di varia natura
finalizzati al benessere personale e al supporto della vita familiare, nonché al
potenziamento della propria copertura previdenziale e sanitaria, ricadenti nelle
categorie di cui all’art. 51, commi 2 e 3, del TUIR.
A tal fine, la Banca è in procinto di adottare, di concerto che le
rappresentanze sindacali aziendali, un regolamento volto a disciplinare la fruizione
dei servizi e delle prestazioni messi a disposizione dei dipendenti nell’ambito del
summenzionato Piano Welfare (i Servizi Welfare).
In particolare, l’Accordo Sindacale, come implementato dal Regolamento,
prevede la possibilità per i dipendenti beneficiari (i Beneficiari) di convertire in
Servizi Welfare i premi di risultato relativi agli anni 2018 e 2019 da erogarsi
rispettivamente nel 2019 e 2020 - esercitando un’apposita opzione (l’Opzione),
come consentito dall’art. 1, comma 184 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e
ss.mm.
A seguito dell’esercizio dell’Opzione, i Beneficiari potranno pertanto
accedere alla fruizione dei Premi in forma non monetaria, tramite l’attribuzione di
un budget figurativo di spesa (Credito Welfare) che verrà successivamente utilizzato
da ciascuno di detti Beneficiari per la fruizione di uno o più Servizi Welfare, ivi
incluso il rimborso dei costi sostenuti per i medesimi servizi ove ammesso dall’art.
51, comma 2, del TUIR.
In altri termini, in alternativa al conseguimento dei Premi in forma monetaria
i Beneficiari, tramite l’esercizio dell’Opzione, potranno convertire il Premio 2018 e
il Premio 2019 nell’equivalente Credito Welfare (rispettivamente il credito Welfare
2018 e il credito Welfare 2019) da “spendere” anche successivamente, per la
fruizione dei Servizi Welfare.
Resta fermo che i Premi potranno essere oggetto di conversione nel limite di
euro 3.000,00 lordi annui nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 182,
della legge di Stabilità 2016 e ss.mm.
Per completezza, si segnala che il Piano Welfare disciplina altresì un Credito
Welfare aggiuntivo messo volontariamente e unilateralmente a disposizione dalla
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Banca per i dipendenti con figli a carico, che maturerà nel corso del 2018 e 2019
(credito Welfare per figli a carico).
Ai sensi dell’Accordo Sindacale e del Regolamento, la scelta da parte del
Beneficiario della quota del Premio 2018 e del Premio 2019 da convertire in credito
Welfare, mediante l’esercizio dell’opzione, dovrà essere effettuata rispettivamente
entro il 31 maggio 2019 ed il 31 maggio 2020, fermo restando che la Banca si
impegna a comunicare l’ammontare del Premio 2018 e del Premio 2019
rispettivamente entro il 15 maggio 2019 ed il 15 maggio 2020.
Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche del Piano Welfare come
disciplinate dal Regolamento.
Servizi Welfare oggetto del Piano
I Servizi Welfare oggetto del Piano riguarderanno una serie di servizi,
prestazioni e buoni acquisto finalizzati alla gestione e al supporto della vita
personale e familiare dei Beneficiari, nonché al potenziamento della copertura
previdenziale e sanitaria dei medesimi e consistono in:
a) contribuzione alla previdenza complementare, ai sensi dell’art. 51, comma
2, lett. h), del TUIR;
b) rimborsi spese a favore del coniuge, dei figli e degli altri familiari, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter del TUIR;
c) opere e servizi di cui all’art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR, ovvero
assistenza sanitaria, abbonamenti per attività sportive e viaggi aventi
finalità educative, ricreative e/o di culto;
d) buoni spesa, buoni carburanti entro il limite di euro 258,23 -
eventualmente diminuito del valore di eventuali altri benefit in natura già
ricevuti dal Beneficiario nella medesima annualità -;
e) contribuzione alla cassa sanitaria ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del
TUIR;
f) abbonamento per il trasporto locale, regionale e interregionale ai sensi
dell’art. 51, comma 2, lett. d-bis), del TUIR.
Beneficiari del Piano Welfare
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I Beneficiari del Piano Welfare sono costituiti da categorie omogenee di
dipendenti rappresentate dal personale assunto dalla Banca, con contratto a tempo
determinato e indeterminato, destinatario del Premio 2018 e del Premio 2019 ai
sensi dell’Accordo Sindacale, in quanto appartenente alle categorie dei “Quadri
Direttivi” e delle “Aree Professionali” come definite dal “CCNL, purché in possesso
dei requisiti per l’accesso al regime fiscale applicabile ai premi di risultato di cui alla
legge di Stabilità 2016, come successivamente modificata.
Ai sensi dell’Accordo Sindacale, tutti i Beneficiari devono inoltre aver
positivamente superato il periodo di prova contrattualmente previsto e non aver
riportato, per il medesimo esercizio, un “giudizio di sintesi” negativo.
I Servizi Welfare di cui ai punti b), c) ed f) di cui sopra saranno destinati al
soddisfacimento delle esigenze non soltanto dei Beneficiari, ma anche dei relativi
familiari nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 51, comma 2, TUIR (i Familiari).
In particolare, ai sensi del Regolamento, per Familiari si intendono i soggetti
indicati al sensi dell’art. 433 del codice civile, ossia: il coniuge (non legalmente
separato); i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i
genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le
nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali.
Si precisa che in assenza di un’espressa previsione normativa e di specifici
chiarimenti di prassi sul punto, adottando un approccio prudenziale, la Banca ha
escluso dai benefici del Piano l’eventuale convivente dello stesso sesso in base alla
normativa sulle “unioni civili”, nonché il convivente more uxorio.
Determinazione del Credito Welfare non utilizzato
Ai sensi del Regolamento, il budget di spesa derivante dalla conversione dei
Premi (il credito Welfare) potrà essere utilizzato, allocandolo ai Servizi Welfare,
anche in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il Beneficiano si avvale
della conversione del Premio esercitando l’Opzione.
Più in particolare, il Regolamento prevede quanto segue:
- l’utilizzo del Credito Welfare 2018 e Credito Welfare 2019 sarà possibile
fino al 31 dicembre 2021;
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- l’utilizzo del Credito Welfare per figli a carico sarà possibile fino al 31
dicembre 2021.
Sul punto, si rappresenta che, in via meramente prudenziale, nel
Regolamento è stata inserita la seguente previsione: “Resta in ogni caso inteso come
in ciascun anno solare di validità del Piano Welfare (gennaio - dicembre) l’importo
di utilizzazione del Credito Welfare al fine del presente paragrafo -
cumulativamente a tutte le possibili forme applicative di sua diversa utilizzazione
(rimborsuale, tramite convenzione e/o voucher, contribuzione ai fondi di previdenza
complementare e/o casse sanitarie, etc) oggetto del Piano Welfare - non potrà
superare i limiti fissati dal comma 182 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 e ss.
mm., per come anche precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate. Per
maggior comprensione si specifica che il predetto limite di Utilizzo del Credito
Welfare si riferisce esclusivamente all’importo di conversione del premio e quindi
nulla osterà all’utilizzo di un credito welfare di euro 3.450 qualora 3.000 euro
deriveranno da conversione del premio e 450 euro dal credito welfare per figli a
carico.”.
Sul punto, si precisa inoltre che, ai sensi del Regolamento, in nessun caso il
Beneficiario potrà richiedere la liquidazione in forma monetaria del valore
corrispondente al Credito Welfare assegnato e non fruito alle date sopra indicate (il
Residuo).
L’eventuale Residuo non utilizzato entro le date sopra indicate sarà infatti
accreditato ad integrazione della contribuzione al fondo di previdenza
complementare e/o assistenziale cui il Beneficiario risulta validamente iscritto, ove
previsto dal relativo regolamento del fondo.
Laddove il Beneficiano non sia iscritto ad alcun fondo di previdenza
complementare e/o nel caso in cui la contribuzione aggiuntiva del Residuo non fosse
consentita dal regolamento del fondo, detto Residuo verrà definitivamente perso.
In ragione di quanto rappresentato, l’istante pone i seguenti quesiti :
1. individuazione del momento impositivo ai sensi dell’art. 51, comma 1, del
TUIR e del momento rilevante ai fini del rispetto del limite fissato dall’art.
1, comma 182 della Legge di Stabilità 2016 e connessi profili operativi;
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2. inclusione dei “conviventi di fatto” dei Beneficiari nella nozione di
familiari ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. d-bis), f), f-bis) e f-ter) del
TUIR.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Alla luce del quadro normativo e di prassi delineato, l’istante ritiene che:
il Momento Impositivo - rilevante anche ai fini del rispetto dei limiti di
valore o di importo previsti dall’art. 51, commi 2 e 3, del TUIR, per l’esclusione
dal reddito di alcuni benefit - debba essere individuato nel periodo d’imposta in
cui ha luogo la spendita del Credito Welfare intesa come segue:
o per i rimborsi monetari delle spese sostenute dal dipendente - di cui alle
lettere d-bis), f-bis) e f-ter), dell’articolo 51, comma 2, del TUIR -, nel periodo
d’imposta in cui il datore di lavoro restituisce al lavoratore l’onere da questi
sostenuto;
o per le erogazioni dirette di prestazioni - di cui alla lett. f) dell’articolo
51, comma 2, e all’art. 51, comma 3, del TUIR - nel periodo d’imposta in cui il
credito Welfare attribuito al lavoratore viene da questi speso mediante
l’allocazione - operata tramite la piattaforma - ad un determinato Servizio
Welfare con rilascio di un codice identificativo del servizio prescelto da
utilizzare presso l’esercizio convenzionato (a prescindere dalla successiva
effettiva fruizione della relativa prestazione);
o per la contribuzione alla previdenza complementare e alle casse
sanitarie - di cui alle lettere a) e h) dell’articolo 51, comma 2, del TUIR - nel
periodo d’imposta in cui il datore di lavoro effettua il relativo versamento al
fondo di previdenza o cassa sanitaria sulla posizione del dipendente;
la Verifica del Limite di cui all’art.1, comma 182 della Legge di Stabilità
2016, debba avvenire, in ogni caso, facendo riferimento esclusivamente al
periodo d’imposta della Conversione, ossia avendo riguardo unicamente al fatto
che l’importo del premio di risultato oggetto di Conversione in Credito Welfare
in un dato periodo d’imposta non ecceda la soglia di Euro 3.000,00 - a nulla
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rilevando, a tal fine, la riportabilità in avanti e la successiva Spendita del credito
Welfare originato da detta Conversione -.
Pertanto, con riferimento alla fattispecie concreta di cui alla presente
istanza, a titolo esemplificativo, l’istante ritiene che, qualora un Beneficiario del
Piano Welfare, avendo optato per la Conversione del Premio 2018 nel mese di
maggio 2019, utilizzi il Credito Welfare destinandolo al rimborso delle spese
scolastiche sostenute per il figlio nell’anno 2020:
il Momento Impositivo si verificherà nel periodo d’imposta 2020 per
l’importo delle spese di cui il dipendente ha ottenuto il rimborso in tale periodo
d’imposta.
Più precisamente, a tal fine, rileverà il momento di erogazione del
rimborso nella busta paga del dipendente che, sulla base di quanto
precedentemente descritto, sarà la busta paga del mese successivo a quello in cui
il dipendente ha inoltrato la richiesta di rimborso sulla piattaforma:
la Verifica del Limite andrà effettuata facendo riferimento unicamente
all’importo del Premio convertito in Credito Welfare nel periodo d’imposta 2019.
Qualora un Beneficiario del Piano Welfare, avendo optato per la
Conversione del Premio 2018 nel mese di maggio 2019, utilizzi il Credito
Welfare destinandolo invece a uno o più Servizi Welfare previsti dall’art. 51,
comma 2, lettera f), del Tuir (quale, ad esempio, l’iscrizione a una palestra)
nell’anno 2020:
il Momento Impositivo si verificherà nel periodo d’imposta 2020 in
ragione dell’emissione in tale periodo d’imposta del codice identificativo della
prestazione prescelta, che il dipendente dovrà utilizzare presso l’esercizio
convenzionato.
Più precisamente, a tal fine, rileverà il momento dell’emissione del codice
identificativo a favore del dipendente, a prescindere dall’effettiva fruizione della
prestazione da parte dello stesso. Si ritiene altresì irrilevante il momento in cui
tale benefit sarà “tracciato nella busta paga del dipendente:
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la Verifica del Limite andrà effettuata facendo riferimento unicamente
all’importo del Premio convertito in credito Welfare nel periodo d’imposta 2019.
Infine, qualora un Beneficiario del Piano Welfare, avendo optato per la
Conversione del Premio 2018 nel mese di maggio 2019, utilizzi il credito
Welfare destinandolo, ad esempio, alla contribuzione alla previdenza
complementare nell’anno 2020:
il Momento impositivo si verificherà nel periodo d’imposta 2020 in
ragione del versamento dei contributi da parte della Banca sulla posizione
previdenziale del dipendente in tale periodo d’imposta.
Più precisamente, a tal fine, rileverà il momento del versamento dei
contributi al fondo di previdenza che, sulla base di quanto precedentemente
descritto, è effettuato dalla Banca entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui il dipendente ha effettuato la scelta sulla piattaforma (il che
comporta anche il transito del benefit nella busta paga di tale mese successivo a
quello in cui il dipendente ha effettuato la scelta sulla piattaforma). Medesime
considerazioni varranno per la contribuzione alla cassa sanitaria;
la Verifica del Limite andrà effettuata facendo riferimento unicamente
all’importo del Premio convertito in Credito Welfare nel periodo d’imposta 2019.
In relazione all’altro quesito, ovvero all’inclusione dei “conviventi di
fatto” dei beneficiari nella nozione di familiari ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett.
d-bis), f), f-bis) e f-ter), del TUIR, l’istante osserva quanto segue.
Tra i soggetti menzionati dall’art. 12 del TUIR rientrano innanzitutto il
coniuge ed i figli del soggetto percettore del reddito; il novero di tali soggetti si
completa, mediante il rinvio che il citato articolo opera nei confronti dell’art. 433
c.c., che include - oltre i coniugi ed i figli - anche i genitori, i generi, le nuore, il
suocero, la suocera, i fratelli e le sorelle germani unilaterali.
L’istante ritiene che sia i soggetti legati ai Beneficiari del Piano Welfare in
base alla normativa sulle Unioni Civili sia quelli legati da rapporti di convivenza
di fatto con gli stessi possano essere assimilati alla figura del coniuge del
dipendete e, per l’effetto, rientrino nella categoria di familiari legittimati ad
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usufruire dei Servizi Welfare fiscalmente agevolabili ai sensi dell’art, 51, comma
2. lett. f), f-bis) e f-ter), del TUIR.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, comma 182 e ss. della legge di Stabilità 2016, così come
modificato dalle leggi di Bilancio 2017 e 2018, nonché dal decreto legge n. 50
del 2017, prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo espressa
rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ai premi di risultato di ammontare
variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di importo di 3.000
euro lordi.
Il successivo comma 184 dispone che “le somme e i valori di cui al
comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da
182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma
182.”.
Tale ultima disposizione attribuisce, pertanto, al dipendente un’ulteriore
facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla
possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria,
gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in
natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo
51 del TUIR non scontino alcuna tassazione, nei limiti e condizioni ivi previsti.
In relazione a tale ultimo aspetto, si fa presente che la legge di Bilancio
2017 ha introdotto misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di
risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla
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previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali o
sotto forma di assegnazione di azioni, prevedendo che tali erogazioni in natura
non concorrano alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se
effettuate in misura superiore ai limiti previsti dalle disposizioni e, in caso di
assegnazione di azioni, senza rispettare le condizioni ivi stabilite.
In relazione al primo quesito, concernente l’individuazione del momento
rilevante ai fini del rispetto del limite di euro 3.000,00 fissato dal citato comma
182 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2016 e ss. mm., si fa presente che la
scrivente con circolare n. 5 del 2018, § 4.11, ha precisato che nell’ipotesi di
conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileverà nel periodo
d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di
risultato.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il rispetto del limite annuo di euro
3.000 dovrà essere considerato nel momento in cui il dipendente esercita
l’opzione per sostituire il premio di risultato agevolabile con il paniere dei
Servizi Welfare che, come previsto dal Regolamento, dovrà avvenire, per il
Premio di Risultato 2018, entro il 31 maggio 2019 mentre, per il premio di
risultato 2019, entro il 31 maggio 2020.
Per quanto concerne, invece, il momento di percezione dei benefit
sostitutivi del premio di risultato, ovvero del rispetto dei limiti previsti dalle
disposizioni ai fini della loro non concorrenza al reddito, l’Amministrazione
Finanziaria ha più volte precisato che in base al principio di cassa, che presiede la
determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere
imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del
lavoratore.
Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia
con riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni o
servizi, ovvero il momento di percezione coincide con quello in cui il fringe
benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del
dipendente.
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Pertanto, in relazione alla fattispecie in esame, con particolare riferimento
ai servizi welfare concernenti:
la contribuzione alla previdenza complementare e/o alla cassa
sanitaria;
i rimborsi spese previste dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis) ed f-ter),
del TUIR;
le opere e servizi di cui all’articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR;
i buoni spesa o i buoni carburanti entro il limite di euro 258,23;
il rilascio dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale,
gli stessi si considerano percepiti dal dipendente, e conseguentemente esclusi dal
reddito nei limiti previsti dall’articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR, nel momento
in cui quest’ultimo effettua la scelta del servizio welfare tramite la piattaforma,
indipendentemente quindi dal successivo momento in cui il servizio venga
utilizzato o il rimborso erogato, ovvero il datore di lavoro provveda al
versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria.
Per completezza, si osserva che nell’ipotesi in cui le spese sostenute dal
lavoratore costituiscano per quest’ultimo un onere detraibile o deducibile, il
momento in cui il datore di lavoro le rimborserà rileverà ai fini della
compilazione, da parte di quest’ultimo quale sostituto d’imposta, dell’apposita
sezione della Certificazione Unica riservata ai “Rimborsi di beni e servizi non
soggetti a tassazione” ai sensi dell’art. 51 del TUIR.
Tra le informazioni che il sostituto d’imposta/datore di lavoro deve
fornire, infatti, il “punto 701” individua l’anno nel quale è stata sostenuta la spesa
rimborsata dallo stesso sostituto, informazione necessaria al fine di evitare che il
lavoratore possa fruire di un doppio beneficio - non concorrenza al reddito di
lavoro dipendente e detrazione/deduzione dell’onere rimborsato -.
Analoghe considerazioni, relativamente a tale ultimo aspetto, valgono
anche in relazione al credito welfare per figli a carico.
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Per quanto concerne il secondo quesito, ovvero l’inclusione dei
“conviventi di fatto” dei Beneficiari nella nozione di familiari, si fa presente che
l’art 51, comma 2, lett. d-bis), f), f-bis) e f-ter) del TUIR, riconosce la non
concorrenza al reddito dei benefit ivi indicati nell’ipotesi in cui siano erogati ai
familiari indicati nell’articolo 12 del medesimo Testo Unico.
In relazione all’inclusione nella nozione di familiare del “convivente di
fatto”, si osserva che la legge n. 76 del 2016 - recante la “Regolamentazione delle
unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”
(c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio
quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che - fatte salve le previsioni del
codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (L.
n. 184 del 1983) - “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le
disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti
nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad
ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.” (art.1,
comma 20).
Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi
36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge
Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio.
Pertanto, nell’ambito della disciplina del reddito di lavoro dipendente il
“convivente di fatto”, non rientrando nella nozione di familiare, non può fruire
del regime di favore previsto dal citato articolo 51 del TUIR.
IL DIRETTORE CENTRALE
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