Istanza di consulenza giuridica. Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie in seguito all’emanazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71
Come cambia il trattamento IVA delle prestazioni delle banche depositarie di OICR dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 71/2016?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 26/E del 2018 affronta il cambio di regime IVA applicabile ai servizi resi dalle banche depositarie di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) verso le Società di Gestione del Risparmio (SGR). Fino al 2016, l'Agenzia delle Entrate aveva stabilito con la Risoluzione 97/E del 2013 che il 28,3% dei corrispettivi unitari fosse imponibile IVA (attività di controllo), mentre il restante 77,7% fosse esente (altre attività). Questo calcolo includeva anche il servizio di calcolo del NAV (Net Asset Value) affidato in modalità "affidamento", dove la banca depositaria poteva svolgere questa attività insieme agli altri servizi in un'unica prestazione indistinta.
Il D.Lgs. 71/2016, recependo la direttiva europea 2014/91/UE, ha eliminato la possibilità di affidare il calcolo del NAV alla banca depositaria secondo il modello dell'affidamento, consentendolo solo secondo il regime dell'esternalizzazione. Ciò significa che il calcolo del NAV deve ora essere separato gerarchicamente e funzionalmente dagli altri servizi di depositario, con costi e corrispettivi autonomi e distinti. Di conseguenza, il modello teorico del 2013 non è più aderente alla realtà operativa, poiché una delle macro-attività considerate nella forfettizzazione originaria (il calcolo del NAV) non rientra più nel compenso unitario della banca depositaria.
L'Agenzia delle Entrate conclude che la percentuale del 28,3% non è più adeguata per quantificare le attività imponibili IVA, in quanto era stata calcolata includendo il NAV secondo il vecchio modello. Gli operatori devono quindi adeguare le convenzioni esistenti e le nuove, dando distinta evidenza ai corrispettivi per i vari servizi e identificando specificamente il regime IVA applicabile a ciascuno. Per il periodo d'imposta 2017, tuttavia, l'Agenzia riconosce l'esimente dalle sanzioni amministrative in considerazione dell'incertezza normativa e dell'affidamento generato dalle precedenti indicazioni.
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Riferimento normativo
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Testo normativo
RISOLUZIONE N. 26/E
Roma, 6 aprile 2018
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
OGGETTO: Istanza di consulenza giuridica
Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie
in seguito all’emanazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71.
Le associazioni………. hanno presentato un’istanza di consulenza
giuridica per avere delucidazioni sul regime IVA applicabile ai corrispettivi delle
prestazioni rese dalle Banche depositarie di OICR nei confronti delle società di
gestione del risparmio (SGR).
Sul tema, l’Agenzia si è pronunciata con la risoluzione n. 97/E del 17
dicembre 2013, in cui - a seguito di un’articolata attività di indagine - si è
stabilito che nel caso di corrispettivo unitariamente pattuito a fronte dei diversi
servizi (imponibili ad IVA ed esenti da imposta) resi dalla banca depositaria,
l’incidenza delle prestazioni imponibili potesse essere quantificata nella misura
percentuale del 28,3 per cento del corrispettivo stesso.
Le Associazioni istanti chiedono ora se le conclusioni, cui
l’Amministrazione finanziaria è pervenuta con la citata risoluzione n. 97/E,
mantengano la loro validità alla luce delle modifiche normative introdotte – in
materia di disciplina dei compiti del depositario di OICR - dal D.Lgs. n. 71 del
18 aprile 2016. Tale norma, recependo la direttiva 2014/91/UE, è intervenuta
sull’articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e ha
eliminato la possibilità per le SGR di delegare al depositario il calcolo del valore
delle parti degli OICR (o calcolo del NAV) secondo il “modello
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dell’affidamento”; da ciò deriva che tale attività può ora essere svolta dal
depositario per conto del gestore esclusivamente secondo il “regime di
esternalizzazione”.
La preoccupazione delle Associazioni istanti deriva dal fatto che - a
seguito dell’intervento operato dal D.Lgs. n. 71 del 2016 - il denominatore del
rapporto, da cui era possibile ricavare la percentuale del 28,3 per cento, deve ora
essere ridotto delle prestazioni legate al calcolo del NAV, potendo tale ultima
attività essere affidata a terzi esclusivamente secondo il modello
dell’esternalizzazione (ciò comporta, in sostanza, che debbano essere espunti -
dal compenso unitariamente previsto per i servizi in affidamento - i servizi
connessi al NAV).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Le Associazioni istanti ritengono che l’analisi in precedenza effettuata, il
cui esito era stata la determinazione della percentuale del 28,3 per cento, abbia
tenuto conto dei diversi modelli organizzativi esistenti per il calcolo del NAV, e
sostengono altresì che la percentuale medesima sia stata calcolata in eccesso
rispetto al dato puntuale ottenuto, anche in vista di eventuali future modifiche
normative.
A dimostrazione del fatto che la percentuale citata è stata ottenuta
tenendo conto dell’operatività dei diversi soggetti del settore, le Associazioni
citano la risoluzione n. 97/E del 2013, in cui si afferma genericamente che “…….
peraltro, atteso che l’esame è stato condotto con riferimento ai servizi che la
banca depositaria rende a tutte le tipologie di fondi (i.e. fondi comuni aperti,
fondi di tipo chiuso, fondi immobiliari, ecc.), la percentuale individuata può
considerarsi rappresentativa dell’attività di controllo e di sorveglianza svolta nei
confronti di tutte le tipologie di OICR, a prescindere dall’oggetto
dell’investimento degli stessi e dal modello organizzativo adottato”.
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Il parere degli istanti, pertanto, è che le recenti modifiche apportate dal
legislatore non mutino le conclusioni cui era giunta la citata risoluzione n. 97/E
in termini di valore percentuale.
Parere dell'Agenzia delle entrate
Come già sopra richiamato, nel 2013 è stato intrapreso un processo di
analisi del modello di Banca depositaria, condiviso sia dal business che
dall’Agenzia delle entrate; tale processo ha portato alla definizione di una stima
attendibile della quota del corrispettivo delle attività di “controllo”, imponibile ai
fini IVA, rispetto a quella relativa alle “altre attività” (esenti IVA), prestazioni
per cui era stato previsto un corrispettivo unitario.
Il percorso di analisi è stato costruito su un modello teorico di
ripartizione dell’attività complessiva svolta dalle banche depositarie con
riferimento al periodo 2011, prendendo le mosse da un’accurata indagine sulle
modalità di svolgimento delle attività di un campione rappresentativo di tali
operatori (le c.d. “Banche Proponenti”). In particolare, è stata effettuata una
disaggregazione dell’attività di Banca Depositaria nelle seguenti componenti
qualificate in Macro-classi, intese come funzioni/attività elementari non
ulteriormente scindibili:
i) Controllo Banca Depositaria
ii) Tenuta Conti di Liquidità
iii) Calcolo NAV
iv) Gestione Partecipanti
v) Assistenza Amministrativa.
Le risorse dirette e indirette, sia umane che materiali, sono state imputate
alle varie “Macro-attività” rientranti nel servizio di banca depositaria ed è stato
calcolato il rapporto tra l’ammontare delle risorse assorbite dalla funzione di
controllo (Numeratore) - la sola considerata come imponibile ai fini IVA -
rispetto al totale delle risorse assorbite dal servizio complessivo di banca
depositaria (Denominatore), remunerato da un corrispettivo unitariamente
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determinato. Detto rapporto esprimeva, in linea generale, la quota parte di attività
di banca depositaria riferibile alla funzione di controllo.
Quanto al perimetro di osservazione, l’analisi è stata compiuta con
riguardo ad entrambi i modelli di business utilizzati dalle banche depositarie,
vale a dire sia con riferimento ai servizi prestati in modalità “affidamento” sia a
quelli adempiuti in modalità “tradizionale”, intendendosi:
- per “tradizionale”, il modello caratterizzato da un modesto ricorso
all’affidamento dei servizi di calcolo del NAV alle banche depositarie da parte
dei clienti e, quindi, da un rilevante peso delle attività di Controllo Banca
Depositaria sul servizio complessivo;
- per “affidamento”, il modello caratterizzato da un elevato ricorso
all’affidamento dei servizi di calcolo del NAV alle banche depositarie da parte
dei clienti e, quindi, da una minore incidenza delle attività di Controllo Banca
Depositaria sul servizio complessivo.
Le valutazioni congiuntamente effettuate hanno portato a determinare nel
28,3 per cento la quota di incidenza delle attività imponibili IVA sul totale delle
attività svolte dalle banche depositarie: come già sopra ricordato, tale risultato è
stato reso noto con la risoluzione n. 97/E del 2013.
Il quadro normativo di riferimento, tuttavia, è radicalmente mutato; il
D.Lgs. n. 71 del 2016, di recepimento della direttiva 2014/91/UE, infatti, è
intervenuto nella materia in disamina intervenendo, tra gli altri, sull’articolo 48
del TUF (successivamente modificato dall’articolo 2, comma 41, del D.Lgs. 3
agosto 2017, n. 129), nel quale è stata eliminata la possibilità per le SGR di
“affidare” alla Banca depositaria il calcolo del valore della quota delle parti degli
OICR (calcolo del NAV secondo il c.d. “regime dell’affidamento”), lasciando
quale unica opzione la possibilità di delegare tale attività alla banca depositaria
secondo il regime dell’esternalizzazione: a condizione, quindi, che si provveda a
separare, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l’espletamento delle funzioni di
depositario dagli altri compiti potenzialmente confliggenti.
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In particolare, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 48 del TUF dispone
che “il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il
calcolo del valore delle parti dell’OICVM, ferma restando l’applicazione della
disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis e a condizione che separi, sotto il
profilo gerarchico e funzionale, l’espletamento delle funzioni di depositario dagli
altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di
interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori
dell’Oicr”.
Successivamente, con Provvedimento del 23 dicembre 2016, la Banca
d’Italia ha adeguato il testo del Regolamento sulla gestione collettiva del
risparmio alle nuove disposizioni, introducendo, nell’alveo del compenso
spettante alla SGR, una nuova componente rappresentata dal “costo per il
calcolo del valore della quota, che dovrà essere avvalorata sia nel caso di
svolgimento diretto da parte della SGR di tale attività, sia nel caso in cui sia
esternalizzata a terzi”.
Per effetto del recepimento della direttiva 2014/91/UE, è stata quindi
eliminata la possibilità per le SGR di delegare al depositario il calcolo del valore
delle parti degli OICR (i.e., “Calcolo NAV”) secondo il modello
dell’affidamento, potendo tale attività essere svolta dal depositario per conto del
gestore esclusivamente secondo il “regime di esternalizzazione”.
Le richiamate modifiche normative, oltre a segnare il superamento del
regime dell’affidamento che aveva caratterizzato il modello di business oggetto
dell’analisi svolta nel 2013, comportano - per le banche depositarie fornitrici del
servizio di calcolo del NAV in outsourcing - la necessità d’individuare in modo
analitico le funzioni svolte e le risorse impiegate in relazione a tale servizio.
Di conseguenza, una delle Macro-attività considerate nella
forfettizzazione originaria diviene frutto di un’autonoma determinazione
nell’ambito di un’attività non più indistinta dagli altri servizi prestati dalla Banca
depositaria e non più riconducibile al compenso a questa spettante, rendendo il
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modello teorico generato nel 2013 non più aderente alla struttura dei costi attuale
(e prospettica) e non più adeguato, in considerazione delle novità introdotte dal
D.Lgs. n. 71 del 2016.
Per le ragioni rappresentate, si ritiene che la percentuale di imponibilità
del 28,3 non appaia più adeguata a quantificare le attività imponibili ad IVA
rispetto al totale della attività prestate indistintamente dalle banche depositarie;
tale percentuale, infatti, è frutto dell’analisi che includeva nella forfetizzazione
anche il calcolo del NAV, secondo il modello dell’affidamento (servizio oggi
escluso da tale modello alla luce delle novità illustrate, introdotte dal D.Lgs. n.
71 del 2016).
Si è, pertanto, del parere che gli operatori debbano attivarsi, nel rispetto
del mutato quadro normativo, sia per un tempestivo adeguamento delle
convenzioni già esistenti tra le varie banche depositarie e le SGR, sia in sede di
redazione di eventuali nuove convenzioni, al fine di dare distinta evidenza ai
corrispettivi pattuiti per i vari servizi resi dalla banca depositaria, identificando in
modo specifico i diversi servizi e il regime IVA cui gli stessi debbono essere
assoggettati.
In ogni caso, in considerazione della situazione di incertezza normativa e
dell’affidamento generato in capo agli operatori dalle indicazioni fornite dalla
risoluzione n. 97/E del 2013, si è del parere che ricorra, per il periodo d’imposta
2017, l’esimente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 e non si rendano pertanto irrogabili le sanzioni
amministrative.
IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
firmato digitalmente
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La Risoluzione 26/E riguarda il trattamento IVA delle banche depositarie, la distinzione tra attività imponibili (controllo e sorveglianza) e attività esenti (custodia, tenuta conti), e l'impatto del D.Lgs. 71/2016 sulla separazione del calcolo NAV secondo il regime di esternalizzazione. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare l'eliminazione della forfettizzazione del 28,3%, l'obbligo di disaggregazione dei servizi, la disciplina dell'outsourcing secondo l'articolo 48 del TUF, e l'applicazione della normativa IVA alle prestazioni di depositario di OICR, fondi comuni, fondi immobiliari e OICVM.
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