Esenzione IVA articolo 10, primo comma, n.20) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Finanziamento ex decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. agevolazione ''Resto al Sud'' – Riconoscimento per atto concludente
Un'azienda che eroga corsi di lingua straniera e riceve un finanziamento dalla misura "Resto al Sud" può applicare l'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 20) del DPR 633/1972?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 10, primo comma, n. 20) del DPR 633/1972 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Il riconoscimento può avvenire anche per "atto concludente", cioè attraverso l'approvazione e il finanziamento di uno specifico progetto didattico da parte di un ente pubblico. Tuttavia, questo riconoscimento deve riguardare la specifica attività formativa e didattica, non l'iniziativa imprenditoriale nel suo complesso. Nel caso della misura "Resto al Sud", il finanziamento è concesso per sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali in determinate aree geografiche, previa valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto imprenditoriale globale. L'ente erogatore (BETA) non effettua alcuna valutazione sulla qualità dell'offerta formativa o sulla conformità ai requisiti didattici, ma valuta solo la meritevolezza dell'iniziativa dal punto di vista imprenditoriale. Pertanto, il finanziamento "Resto al Sud" non costituisce un "riconoscimento per atto concludente" della specifica attività didattica e formativa, mancando così il requisito soggettivo necessario per beneficiare dell'esenzione IVA.
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Riferimento normativo
Esenzione IVA articolo 10, primo comma, n.20) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Finanziamento ex decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. agevolazione ''Resto al Sud'' – Riconoscimento per atto concludente - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 287/2025
OGGETTO: Esenzione IVA articolo 10, primo comma, n.20) decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Finanziamento ex decreto
legge 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. agevolazione ''Resto al Sud'' –
Riconoscimento per atto concludente
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
TIZIO (in seguito, ''Istante'' o ''Contribuente'') riferisce di essere il legale
rappresentante di una ditta individuale, la cui attività consiste nell'erogazione di corsi di
lingua straniera (codice ATECO 85.59.30), ''con un'offerta didattica rivolta a studenti di
ogni età: sia bambini, adolescenti che adulti, professionisti, privati, aziende, e finalizzata
all'acquisizione di competenze linguistiche a vari livelli, dal principiante all'avanzato''.
L'Istante rappresenta che il progetto imprenditoriale relativo a tale attività ha
ottenuto un finanziamento e il riconoscimento formale da parte dell'autorità competente.
Tale riconoscimento attesterebbe, secondo il Contribuente, la valenza e la sostenibilità
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del progetto didattico, nonché la sua importanza nel panorama formativo ed economico
nazionale.
L'Istante chiarisce che ''i corsi di lingua offerti hanno natura intrinsecamente
educativa e formativa. Essi sono strutturati con programmi didattici specifici, docenti
qualificati e materiali didattici idonei a garantire un apprendimento sistematico e
progressivo delle lingue straniere''.
Chiede pertanto conferma della possibilità di beneficiare del regime di esenzione
IVA previsto dall'articolo 10, primo comma, n.20), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve ''Decreto IVA'') per i corsi erogati in
quanto il finanziamento ottenuto costituirebbe a suo dire un ''riconoscimento per atto
concludente'', idoneo a soddisfare il requisito del riconoscimento da parte di pubbliche
amministrazioni, previsto dalla citata norma.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Contribuente ritiene che la sua ditta individuale possa applicare ai corsi da essa
erogati il regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto
IVA.
Come chiarito dalla circolare 18 marzo 2008, n. 22/E, l'applicazione del regime
di esenzione è subordinato alla contestuale sussistenza dei seguenti due requisiti:
1. il requisito oggettivo che attiene alle prestazioni, le quali devono essere di
natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa
l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
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2. il requisito soggettivo che attiene al prestatore, il quale deve essere un istituto
o una scuola, riconosciuto da una pubblica amministrazione.
L'Istante ritiene, in particolare, che il finanziamento ottenuto costituisca il
''riconoscimento per atto concludente'' della specifica attività didattica e formativa
svolta, cui fa riferimento il paragrafo 5 della circolare n. 22/E del 2008. A suo dire,
infatti, tale ente ''opera un'attenta selezione e valutazione dei progetti, conferendo loro
una legittimazione e un'ufficialità che trascende la mera attività commerciale e che,
per sua natura, implica un implicito riconoscimento pubblico della rilevanza e della
conformità agli obiettivi di interesse generale''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Non si concorda con la soluzione prospettata dal Contribuente per le seguenti
motivazioni.
Come noto, l'articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede
l'esenzione dall'IVA:
1. per «le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche
di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale...» (c.d. requisito oggettivo)
2. quando sono «...,rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni (...)» (c.d. requisito soggettivo).
In merito al requisito soggettivo, la ratio della norma è quella ''di concedere
l'esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei
soggetti che lo Stato riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l'idoneità
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professionale dei docenti, l'efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), sono
in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli
organismi di diritto pubblico'' (cfr. risoluzione n. 134/E del 26 settembre 2005; risposta
a interpello n. 750 del 2021).
A tal riguardo, la circolare 18 marzo 2008, n. 22/E precisa altresì che, con il
venir meno della procedura della ''presa d'atto'', ''gli istituti interessati che svolgono
prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali
dell'Amministrazione scolastica (es. corsi monotematici di lingua straniera, ecc.)
potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come ''riconoscimento'' utile
ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Detto riconoscimento potrà effettuarsi anche per atto concludente come
precisato nel successivo paragrafo 5''.
In merito al riconoscimento per ''atto concludente'', il paragrafo 5 della citata
circolare chiarisce che: ''sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio
dell'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le
prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici
(Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.).
Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e
didattico è insita, infatti, l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico
avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi
formativi di interesse pubblico che l'ente è preposto a tutelare.
Il finanziamento del progetto da parte dell'Ente pubblico costituisce in sostanza il
riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta
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in essere. Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all'articolo 10, n.
20) del DPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall'IVA.
Si precisa che l'esenzione in questi casi è limitata all'attività di natura educativa
e didattica specificatamente approvata e finanziata dall'ente pubblico e non si riflette
sulla complessiva attività svolta dall'ente'' (n.d.r. enfasi aggiunta).
Quest'ultima precisazione è riscontrabile anche nelle premesse alla citata circolare
in cui è puntualizzato che uno degli obiettivi di questo documento di prassi è quello
di fornire chiarimenti ''sull'attività didattica e formativa resa in esecuzione di progetti
approvati e finanziati dagli enti pubblici'' (n.d.r. enfasi aggiunta): quanto a dire
che il riconoscimento per atto concludente mediante finanziamento, attiene a quelle
prestazioni educative, didattiche e formative rese in esecuzione di uno specifico
progetto finanziato dall'ente pubblico, previa valutazione da parte di quest'ultimo
dell'idoneità del progetto al perseguimento degli obiettivi formativi di interesse pubblico
che l'ente stesso è preposto a tutelare.
Nel caso di specie, l'ente erogatore è BETA che finanzia non uno specifico
progetto didattico, formativo e/o educativo bensì un'iniziativa imprenditoriale a
condizione che quest'ultima soddisfi i requisiti previsti dalla disciplina di riferimento
Dal provvedimento di concessione allegato emerge, infatti, che l'Istante è
beneficiario degli incentivi previsti dalla misura agevolativa ''Resto al Sud'', disciplinata
in primis dal decretolegge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla
Legge 3 agosto 2017, n. 123, e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto
interministeriale 9 novembre 2017, n. 174.
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Si tratta di una misura finalizzata a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove
attività imprenditoriali e liberoprofessionali in determinate zone e Regioni dello Stato
italiano, previo riscontro del possesso da parte del richiedente di determinati requisiti e
condizioni.
Per quanto qui d'interesse, l'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto n. 91 del 2017
prevede che gli incentivi previsti da questa agevolazione sono erogati sottoforma di
«finanziamenti ...così articolati:
a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore
della misura;
b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito
(n.d.r. previamente convenzionati, da rimborsare)...entro otto anni complessivi dalla
concessione del finanziamento», in relazione al quale BETA riconosce un contributo in
conto interessi e una garanzia di restituzione del prestito a valere sul Fondo di Garanzia
delle PMI, resa direttamente a favore dell'istituto di credito, nell'interesse ovviamente del
soggetto ammesso al beneficio (cfr. articolo 1, commi 8 e 9, del decreto n. 91 del 2017).
Per i successivi commi 10, 11 e 13 del citato articolo 1:
«10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei
settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative
alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici (...)»;
«11. I finanziamenti ... non possono essere utilizzati per spese relative alla
progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle
imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle
società stesse. (...)». L'articolo 4, comma 1, del decreto 9 novembre 2017, n. 174 prevede
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altresì che «Sono ammissibili... le spese,...,necessarie alle finalità del programma di
spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi
rientranti nelle seguenti categorie:
a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione
straordinaria connessa all'attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta
per cento del programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della
telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attività
d'impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono
ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti
finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione
di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata»;
«13. L'erogazione dei finanziamenti ... è condizionata alla costituzione (n.d.r.
del soggetto richiedente) nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento
in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra
idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della
misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto
esclusivamente ai fini dell'attività di impresa».
Tali incentivi inoltre sono erogati previa presentazione di un progetto
imprenditoriale da cui deve risultare la descrizione dell'attività proposta, l'analisi del
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mercato e delle relative strategie, gli aspetti tecnicoproduttivi ed organizzativi e quelli
economicofinanziari. (cfr. articolo 5, comma 3, del decreto 9 novembre 2017, n. 174)
A seguito dell'approvazione da parte di BETA, il progetto deve essere avviato
successivamente alla presentazione della domanda e ultimato entro ventiquattro mesi dal
provvedimento di concessione, salvo imprevisti non imputabili al soggetto richiedente
(cfr. articolo 4 del citato decreto).
Appare evidente, dunque, che la misura incentivante ''Resto al Sud'' è tesa a
finanziarie nei modi descritti un'iniziativa imprenditoriale, intesa nella sua globalità,
previa valutazione della meritevolezza e della sostenibilità economicofinanziaria della
stessa, senza alcun giudizio da parte dell'ente erogatore sull'offerta formativa proposta
agli utenti da parte dell'Istante. Nella fattispecie in esame, in sostanza, l'approvazione e il
finanziamento di BETA non attengono ''alla specifica attività didattica e formativa posta
in essere'' dal Contribuente, bensì alla ''complessiva attività'' che quest'ultimo intende
avviare con le agevolazioni di ''Resto al Sud'', previa valutazione della ''bontà'' della stessa
dal punto di vista imprenditoriale.
I finanziamenti che l'Istante ottiene da BETA non possono dunque essere intesi
alla stregua di un ''riconoscimento per atto concludente'' nei termini chiariti dal paragrafo
5 della circolare 22/E del 2008 e pertanto, mancando il c.d. requisito soggettivo, non
sussistono, nel caso di specie, le condizioni per beneficiare del regime di esenzione
dall'IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.
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IL DIRETTORE CENTRALE
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L'esenzione IVA per prestazioni educative e didattiche richiede il riconoscimento da parte di pubbliche amministrazioni, che può avvenire per atto concludente mediante finanziamento di specifici progetti formativi. La misura "Resto al Sud" finanzia iniziative imprenditoriali globali valutate per sostenibilità economica, non per conformità didattica, quindi non soddisfa il requisito soggettivo dell'articolo 10, n. 20) DPR 633/1972 per l'esenzione IVA su corsi di formazione.
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