Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dall’art. 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari
Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dall’art. 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari - pdf
Testo normativo
Prot. N. 268208/2020
Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dall’art. 8 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 90, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle
operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
E
IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispongono:
1. Soggetti destinatari delle richieste di informazioni
1.1. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’art. 8 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3, comma 2,
gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d) e gli operatori non finanziari di
cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni.
1.2. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’art. 8 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
1.3. I soggetti destinatari delle richieste di cui ai punti precedenti sono tenuti alla
comunicazione all’Anagrafe Tributaria dell’indirizzo di posta elettronica certificata su cui intendono
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ricevere la notifica delle richieste medesime. L’indirizzo PEC comunicato è iscritto nella sezione “REI
monitoraggio” del Registro Elettronico degli Indirizzi (“REI”) prevista al punto 2.1 lett. b) del
provvedimento del 10 maggio 2017 prot. n. 90677. Al fine di consentire l’indicazione del corretto
codice operatore tramite cui qualificarsi nel Registro, viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate la tabella dei codici soggetto per sezione del REI secondo quanto previsto al punto 10
provvedimento del 10 maggio 2017 prot. n. 90677.
2. Oggetto delle richieste
2.1 Gli operatori di cui al punto 1.1, su specifica richiesta effettuata ai sensi del successivo punto
4, forniscono evidenza delle operazioni intercorse con l’estero eseguite per conto o a favore di soggetti
diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.
La richiesta contiene i dati relativi all’organo procedente e all’autorizzazione di cui al successivo
punto 3, nonché le seguenti informazioni:
a) periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi, con
l’indicazione delle date di inizio e fine periodo;
b) codice della causale analitica dell’operazione, individuata tra le causali di cui all’allegato al
presente provvedimento;
c) ambito territoriale di riferimento della richiesta (Paese estero di riferimento).
Nella ipotesi di richieste nominative, la richiesta contiene i dati anagrafici, compreso il codice
fiscale, ove disponibile, del soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.
2.2 Oggetto della richiesta di cui al punto 2.1 sono le operazioni di importo pari o superiore a
15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro
collegate per realizzare un’operazione frazionata come definita dall’articolo 1, comma 2 lett. v) del
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decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, conservate ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231.
2.3 Gli elementi informativi da fornire nella risposta relativi alle operazioni di cui al punto 2.1
sono:
- la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione;
- l’eventuale rapporto continuativo movimentato ovvero, in caso di operazione fuori conto,
l’eventuale presenza di denaro contante, come definito dall’art. 1, comma 2, lett. o), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei
soggetti che dispongono l’ordine di pagamento, compresi gli eventuali soggetti delegati a compiere
l’operazione e dei titolari effettivi secondo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231;
- in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei
soggetti destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di residenza
anagrafica;
- qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui
all’allegato, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività
finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi;
- codice fiscale dell’intermediario finanziario tenuto alla risposta;
- codice interno della dipendenza (CAB);
- natura in conto ovvero extraconto dell’operazione;
- divisa oppure il codice divisa dell’operazione;
- importo totale dell’operazione espresso in euro;
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- data di registrazione dell’operazione;
- tipologia della registrazione;
- identificativo della registrazione;
- eventuale connessione tra registrazioni.
2.4 I soggetti di cui al punto 1.2 del presente provvedimento sono obbligati, su richiesta
effettuata ai sensi del successivo punto 4, a fornire le informazioni relative all’identità dei titolari
effettivi, rilevati in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 2, lettera pp) e all’articolo 20 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o
rapporti ad esse collegate.
3. Uffici e reparti autorizzati ad effettuare le richieste
3.1. Per l’Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del Capo Divisione Contribuenti, le
richieste di cui al presente provvedimento sono inoltrate dall’unità speciale costituita in attuazione
dell’articolo 12, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ora Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali
Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.
3.2. Per la Guardia di Finanza, previa autorizzazione del Comandante dei Reparti Speciali, le
richieste di cui al punto 2 sono inoltrate dai reparti speciali di cui all’articolo 6, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.
4. Formato e contenuto delle richieste e delle risposte
4.1. Le richieste di cui ai punti 2.1 e 2.4 e le relative risposte da parte degli intermediari
individuati al punto 1.1, sono formate sulla base di apposito schema XML.
4.2. Le risposte di cui al punto precedente sono firmate digitalmente dal responsabile della
struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell’ufficio destinatari delle richieste o da altra
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persona da questi delegata e possono contenere documenti allegati in formato digitale. In tal caso gli
allegati hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di campi attivi, tra
cui campi macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.
4.3. Le richieste di cui al punto 2.4 ai soggetti destinatari del presente provvedimento diversida
quelli individuati al punto 1.1, sono formate da documento statico non modificabile su cui è apposta la
firma digitale del responsabile dell’organo procedente. Le relative risposte hanno la caratteristica di un
documento statico non modificabile, firmato digitalmente dai soggetti destinatari della richiesta
individuati al punto 1.2, sono privi di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili ed hanno i
seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.
4.4. Per le risposte è consentito l’utilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga
file con le caratteristiche indicate nei punti 4.1 e 4.2. Per la risposta di cui al punto 4.2, la
corrispondenza del contenuto alla transazione XML è verificata tramite il relativo schema di definizione
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.5. La validità della risposta è attestata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, da una
comunicazione prodotta tramite un messaggio di posta elettronica certificata, generato a seguito della
verifica della corrispondenza della transazione ai formati stabiliti nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 e della verifica
della validità della firma digitale. Le risposte pervenute all’Agenzia, non accettate dal sistema di
validazione perché non corrispondenti ai formati previsti, devono essere riprodotte in forma valida entro
5 giorni dal ricevimento del messaggio PEC.
5. Modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte
5.1 Nel rispetto dei principi, contenuti nell’art. 11 bis del decreto legge n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di economicità e di semplificazione degli
adempimenti nell’acquisizione delle informazioni finanziarie, le richieste di cui ai punti 2.1 e 2.4 e le
relative risposte sono trasmesse utilizzando la procedura telematica di cui all’articolo 32, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi provvedimenti di
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attuazione, tramite Posta elettronica Certificata, in conformità delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.
5.2 Le richieste di cui ai punti 2.1 e 2.4 sono notificate sull’indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato, ai sensi del punto 6.2 del provvedimento dell’8 agosto 2014 ovvero
successivamente ai sensi del precedente punto 1.3., al Registro Elettronico degli Indirizzi secondo
quanto previsto dal provvedimento del 10 maggio 2017.
6. Termini per adempiere alle richieste
6.1 Le risposte devono essere fornite entro:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento, per le richieste di cui al punto 2.1;
b) quindici giorni dalla data di ricevimento, per le richieste di cui al punto 2.4 relative ai dati
identificativi del titolare effettivo.
6.2 Su istanza degli intermediari individuati al punto 1.1 e 1.2 del presente provvedimento, i
termini previsti dalle lettere a) e b) del precedente punto 6.1 possono essere prorogati, per giustificati
motivi, per un periodo di venti giorni dal Capo Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate,
ovvero, dal Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza.
7. Trattamento dei dati
7.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente provvedimento implica un trattamento di
dati personali, in specie riferibili a dati personali comuni e finanziari espressamente individuati ai punti
2.3 e 2.4 del presente provvedimento. Il trattamento è finalizzato alle attività di contrasto all’evasione e
accertamento e all’azione di controllo per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.
7.2 Il trattamento dei predetti dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate e dalla
Guardia di Finanza nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
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tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. .
7.3 L’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza tratteranno i dati personali che vengono in
rilievo nell’ambito di operatività del presente provvedimento secondo i princìpi di liceità, necessità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità previste dalla norma e nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento e al Codice.
7.4 I dati e le notizie raccolti sono archiviati nell’apposita banca dati delle indagini finanziarie.
7.5 L’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza si impegnano, altresì, ad adottare tutte le
misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la
correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di
legge e al Regolamento.
7.6 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema
informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli
accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati. La sicurezza degli archivi del sistema
informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione
per gli accessi, di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. La sicurezza nella trasmissione dei dati,
tramite la posta elettronica certificata, è garantita dall’adozione di misure riguardanti il controllo degli
accessi al sistema, da parte della Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali
Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate e dei reparti speciali della
Guardia di Finanza, e la crittografia degli archivi.
8. Coordinamento tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
La Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la
Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di
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Finanza assicurano il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero basate sulle richieste di cui al
punto 2 nei confronti dei soggetti indicati al punto 1 del presente provvedimento.
9. Decorrenza
A decorrere dal 1° ottobre 2020, le richieste e le risposte previste ai punti 2.1 e 2.4, nei confronti
dei soggetti individuati al punto 1.1, sono effettuate esclusivamente in via telematica secondo le regole
tecniche specificate nel presente provvedimento.
Motivazioni
L’articolo 8 del Decreto legislativo 2017 n. 90 entrato in vigore il 4 luglio 2017 ha modificato la
disciplina sul monitoraggio fiscale di cui all’articolo 2 del decreto–legge 28 giugno 1990 n.167,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n.227 riguardante le modalità e i termini relativi
alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e
sull’identità dei relativi titolari effettivi.
Al fine di garantire la massima efficacia all’azione di controllo per la prevenzione e la
repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie
all’estero, tale disposizione prevede che l’unità speciale costituita ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, ora
Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione
Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate e i reparti speciali della Guardia di Finanza, di cui all’articolo 6,
comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.34,
possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione del Capo
Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, ovvero del Comandante generale della Guardia di
finanza o autorità dallo stesso delegata :
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agli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari
di cui all’articolo 3, comma 3. lettere a) e d) e agli operatori non finanziari di cui all’art. 3,
comma 5, lettera i) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall’articolo 1,
comma 1, del citato decreto, delle operazioni intercorse con l’estero anche per masse di
contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
ai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n.231 e successive modificazioni, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti
ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del medesimo decreto.
Con il presente provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle entrate e del
Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle predette
richieste al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.
Il punto 2 stabilisce gli ambiti soggettivo e oggettivo della richiesta e detta indicazioni in ordine
agli elementi informativi da comunicare.
Con riferimento all’ambito soggettivo, le richieste di cui al punto 2.1 hanno ad oggetto le
operazioni intercorse con l’estero eseguite per conto e a favore dei soggetti diversi da persone fisiche,
enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi dell’articolo 1 del
decreto legge n. 167 del 1990.
Con riferimento all’ambito oggettivo, è stabilito che:
a) le richieste di cui ai punti 2.1 e 2.4 del presente provvedimento, nei confronti dei soggetti
indicati nell'articolo 3, comma 2, degli altri operatori finanziari indicati all’articolo 3, comma 3, lettera
a) e d) e degli operatori non finanziari indicati all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo
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21 novembre 2007, n.231, possono essere effettuate utilizzando la procedura già in uso per le indagini
finanziarie (articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e relativi provvedimenti di attuazione). Il ricorso all’utilizzo della predetta procedura telematica
viene previsto anche nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11 bis del decreto n. 201 del 2011, norma in
cui appare evidente l’intenzione del legislatore di convogliare verso la stessa procedura telematica delle
indagini finanziarie anche l’acquisizione di dati finanziari da parte di organismi istituzionali diversi da
quelli presso cui la procedura è già in uso, anche in applicazione dei principi di semplificazione e di
contenimento dei costi.
b) le richieste di cui al punto 2.4, nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati alla
precedente lett. a) sono effettuate tramite il sistema di PEC.
Viene specificato che le richieste di cui alla precedente lettera a) sono formate secondo apposito
schema XML.
I termini per adempiere alle richieste, vengono diversificati a seconda della tipologia dei dati da
trasmettere, tenuto conto anche delle diverse tempistiche di elaborazione dei dati.
Su istanza degli intermediari di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente provvedimento, i termini per le
risposte di cui al punto 6.1 lett. a) e b) possono essere prorogati, per giustificati motivi, per un periodo di
venti giorni dal Capo Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, dal Comandante dei
Reparti Speciali della Guardia di Finanza.
Relativamente al trattamento dei dati, valgono le stesse misure già stabilite per la procedura
delle indagini finanziarie.
In particolare, si precisa che le modalità di scambio informativo tra l’Agenzia delle Entrate, la
Guardia di Finanza e gli operatori finanziari sono state già esaminate dal Garante per la protezione dei
dati personali in occasione dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 188870 del 22 dicembre
2005 e n. 9647 del 19 gennaio 2007. Il Garante con i provvedimenti del 21 dicembre 2005 n. 1210095 e
dell’11 gennaio 2007 n. 1381941 ha espresso parere favorevole.
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Il provvedimento reca una specifica disposizione finale volta ad assicurare che la Sezione
Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti
dell’Agenzia delle Entrate ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza pongano in
essere ogni iniziativa utile a assicurare il necessario coordinamento relativamente alle attività oggetto
del presente provvedimento anche al fine di evitare duplicazioni.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 67, comma 1, e 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 5,
comma 1, e 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36
del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 Giugno 2017
[art.8].
Legge 6 agosto 2013, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 [art. 9,
comma 1, lettera b)].
Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14
dicembre 2007 [art. 1, comma 2, lettera pp), 3, commi 2,3,4,5 e 6.].
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 (art.
1, comma 361).
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 28 aprile 2005 (art. 14).
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 31 dicembre 1986 (art. 5).
Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 1990 (art.
2).
Provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2020.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, pubblicato sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate il 25 marzo 2013.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2010, pubblicato sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate il 5 luglio 2010.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2014, pubblicato sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate il 24 aprile 2014.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2014, pubblicato sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate l’8 agosto 2014.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Roma, 21 luglio 2020
PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GUARDIA DI FINANZA
Il Direttore Il Comandante Generale
Avv. Ernesto Maria Ruffini Gen. C.A. Giuseppe Zafarana
“firmato digitalmente” “firmato digitalmente”
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ALLEGATO
Elenco causali delle operazioni da comunicare da parte degli intermediari indicati al punto 1 del
presente provvedimento e riportate nell’allegato 3 al provvedimento della Banca d’Italia del 24
marzo 2020.
TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE CAUSALE
BONIFICI DA E PER L’ESTERO AA. La causale va utilizzata per bonifici che hanno come
intermediario della controparte un soggetto ubicato su piazza
estera.
ACCREDITO O INCASSO PER UTILIZZO DI 72. La causale si riferisce all’accredito o all’incasso per
CREDITO DOCUMENTARIO DA ESTERO
utilizzo di un credito documentario dall’estero.
ADDEBITO O PAGAMENTO PER 44. Si tratta dell’operazione inversa alla causale 72, riferita
UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO SU
all’addebito o al pagamento per utilizzo di un credito
ESTERO
documentario su estero.
PAGAMENTO RIMESSE DOCUMENTATE BQ. Si tratta di pagamento di rimesse documentate da o per
DA E PER L’ESTERO
l'estero.
INCASSO RIMESSE DOCUMENTATE DA O BP. Trattasi dell’operazione inversa alla BQ, quindi incasso
PER L’ESTERO
di rimesse documentate da o per l'estero.
VERSAMENTO O CONSEGNA DI C7. Versamenti su conto o per cassa.
CONTANTE E/O TITOLI AL PORTATORE
DA PARTE DI BANCHE O SUCCURSALI
SITUATE ALL’ESTERO
PRELIEVO O RITIRO DI CONTANTE E/O C8. Prelevamenti su conto o per cassa.
TITOLI AL PORTATORE DA PARTE DI
BANCHE O SUCCURSALI SITUATE
ALL'ESTERO
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