Quali sono le principali misure di finanziamento e gli incrementi di spesa previsti dal Decreto-Legge 155/2024 per infrastrutture, trasporti e servizi pubblici?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 155/2024 è un provvedimento urgente che stanzia risorse significative per diverse aree strategiche dell'economia italiana. In materia di infrastrutture e trasporti, incrementa i finanziamenti a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) di 1.050 milioni di euro complessivi per il 2024, destinati a manutenzione straordinaria e servizi ferroviari. Per ANAS S.p.A., prevede 300 milioni di euro per il contratto di programma 2021-2025 e ulteriori 117 milioni per investimenti specifici in manutenzione di sicurezza, ponti/viadotti/gallerie e ripristino viabilità post-sisma. Il decreto riguarda anche il Fondo nazionale per il servizio civile (270 milioni), il trasporto pubblico locale (50 milioni) e il rafforzamento patrimoniale di società di gestione autostradale mediante trasferimento di partecipazioni ANAS per 343 milioni. Le risorse sono coperte mediante riduzioni di altri stanziamenti e fondi di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto. Aspetti rilevanti per aziende e professionisti includono le modalità di riparto regionale per il trasporto pubblico locale e le procedure di acquisizione di partecipazioni azionarie in deroga alle normative ordinarie.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 155/2024
# DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155
## Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti
territoriali. (24G00175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonchè in materia di PNRR; Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonchè in materia fiscale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per lo sport e i giovani, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione e del merito; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa 1. Le risorse ((destinate alla società Rete)) ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all' articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , sono incrementate di ((300 milioni di euro per l'anno 2024)) . 2. L'autorizzazione di spesa ((a favore della società Rete)) ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all' articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024. 3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230 , è incrementato di ((270 milioni)) di euro per l'anno 2024. 4. Le risorse ((destinate alla società ANAS)) S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all' articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024. 5. Il fondo per gli ((investimenti dell'ANAS)) , di cui all' articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , è incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare: a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza; b) per 74 milioni di euro al programma «ponti, viadotti e gallerie»; c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma. (( 5-bis. Le risorse di cui all' articolo 1, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2025. 5-ter. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all' articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 nell'ambito del decreto di riparto di cui all' articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 )) 6. Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 5-ter del presente articolo, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno 2025)) , si provvede ai sensi dell'articolo 10. (( 6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6-ter. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 706, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"; b) al comma 707 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024". 6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6-quinquies. All' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "21,5 milioni di euro per l'anno 2024". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6-sexies. Al comma 2-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-sexies e per le finalità di cui al terzo periodo, è assegnata alla medesima società la somma di 343 milioni di euro. Il rafforzamento patrimoniale di cui al secondo periodo è realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilità previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della suddetta società di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute dall'ANAS S.p.A. nelle società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. - SITAF. Il corrispettivo per l'acquisizione di cui al terzo periodo è determinato in misura corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal consiglio di amministrazione dell'ANAS S.p.A. riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non si applicano gli articoli 2343 , 2343-ter , 2343-quater e 2441 del codice civile , l'articolo 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , nè l' articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 . Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse". 6-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-sexies, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 . 6-octies. All' articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 , dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: "7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, approva il piano di riparto delle risorse destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, a indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e che, avendo presentato la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , sono state ammesse alla concessione dei relativi aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente all'importo complessivo delle richieste di indennizzo contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle suddette regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare al Commissario straordinario con le procedure previste a legislazione vigente. 7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma 7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti. 7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267 "))
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Il Decreto-Legge 155/2024 è il riferimento per finanziamenti a RFI, ANAS, società di gestione autostradale e servizi pubblici di trasporto. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per incrementi di autorizzazioni di spesa, riparto di risorse tra regioni, operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie e copertura finanziaria mediante fondi speciali. Rilevante anche per società concessionarie autostradali (CAV, Asti-Cuneo, SITAF, Traforo Monte Bianco) e per indennizzi a imprese agricole danneggiate da calamità naturali.
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