Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni, nonche' estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55.
Cosa stabilisce la Legge 16/1955 riguardo agli Uffici regionali di riscontro e quale periodo copre?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 16/1955 del 5 gennaio 1955 prolunga il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro fino al 30 giugno 1956. Questi uffici, originariamente istituiti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1947, erano organismi di controllo amministrativo a livello regionale. La norma estende le competenze di questi uffici ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi all'intero esercizio finanziario 1954-55, eliminando qualsiasi limitazione di importo. Questa proroga era temporanea, in attesa che si procedesse alla definitiva sistemazione di questi uffici nell'ambito della riforma burocratica dello Stato. La legge rappresenta un intervento di continuità amministrativa, permettendo agli uffici di completare i controlli sui conti pubblici dell'esercizio in questione prima di una loro eventuale riorganizzazione strutturale.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 gennaio 1955, n. 16
Testo normativo
LEGGE n. 16/1955
# LEGGE 5 gennaio 1955, n. 16
## Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli Uffici regionali di
riscontro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive
modificazioni, nonche' estensione delle attribuzioni conferite agli
Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto
l'esercizio finanziario 1954-55.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059 , prorogato con la legge 15 marzo 1950, n. 119 , e successivamente con la legge 18 novembre 1952, n. 1975 , è estesa ai rendiconti ed ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1954-55 senza limitazione d'importo. Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 30 giugno 1956, in attesa che alla loro definitiva sistemazione si provveda nel quadro della riforma burocratica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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La Legge 16/1955 riguarda il controllo amministrativo e i rendiconti contabili pubblici attraverso gli Uffici regionali di riscontro, istituti di verifica della gestione finanziaria regionale. Professionisti che operano in ambito di amministrazione pubblica e revisione contabile consultano questa normativa per comprendere i meccanismi storici di controllo dei conti pubblici, le competenze territoriali degli uffici di riscontro e le procedure di rendicontazione finanziaria degli enti locali.
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