Legge Agevolazioni

Legge 171/2008

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

Pubblicato: 04/11/2008 In vigore dal: 03/11/2008 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto-Legge 171/2008 per le imprese agroalimentari che investono in attività promozionali all'estero?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 171/2008 introduce un credito di imposta del 50% a favore delle imprese agroalimentari che effettuano investimenti in attività di promozione e commercializzazione dei loro prodotti in altri Stati membri dell'UE o in Paesi terzi. L'agevolazione si applica alle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, alle imprese cooperative e ai consorzi di tutela riconosciuti, con l'obiettivo di aumentare la competitività del settore agroalimentare italiano in risposta alla crisi congiunturale del periodo. Il credito di imposta è calcolato sulla parte di investimento che eccede la media degli investimenti analoghi realizzati nei tre periodi di imposta precedenti, incentivando così incrementi effettivi della spesa promozionale. Per le grandi imprese che producono prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato CE, l'agevolazione è subordinata al rispetto della normativa sugli aiuti di importanza minore (de minimis). L'agevolazione era disponibile per gli anni 2008 e 2009 nei limiti delle risorse stanziate, e non poteva essere utilizzata per promozioni riferite a singoli marchi commerciali o direttamente all'impresa.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 171/2008 # DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171 ## Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonchè di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero) 1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 , che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonchè ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell' articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e successive modificazioni, e dell' articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell' articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 , anche se non compreso nell'Allegato I, purchè non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti."; b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006."; c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse; 2) il terzo periodo è soppresso. 3) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 27/2/2009, N. 14 )) . 2. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono abrogati.

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Il Decreto-Legge 171/2008 disciplina il credito di imposta per investimenti in attività promozionali agroalimentari, rappresentando uno strumento di agevolazione fiscale per PMI e consorzi nel settore agroalimentare. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare il calcolo dell'eccedenza rispetto alla media triennale, il rispetto della normativa sugli aiuti de minimis, e la distinzione tra piccole-medie imprese e grandi imprese per l'applicazione corretta dell'agevolazione.

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