Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. (22G00031)
Quali sono gli obiettivi principali della Legge 23/2022 sulla produzione biologica e cosa disciplina?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 23/2022 è una normativa italiana che regola il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Si applica a tutti i soggetti che operano nella filiera biologica, dai produttori primari ai trasformatori, e disciplina sia gli aspetti organizzativi che quelli di mercato. La legge prevede in pratica: l'istituzione di distretti biologici, l'aggregazione tra produttori, semplificazioni amministrative, finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo, campagne di comunicazione istituzionale, e l'introduzione di un marchio nazionale per i prodotti biologici realizzati con materie prime italiane. Per le aziende agricole e le imprese agroalimentari, questo significa accesso a strumenti di sostegno pubblico, possibilità di aggregazione in filiere organizzate, e opportunità di differenziazione commerciale attraverso il marchio nazionale. La normativa riconosce la produzione biologica come un sistema globale che contribuisce alla qualità, alla sicurezza alimentare, al benessere animale, alla tutela ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 marzo 2022, n. 23
Testo normativo
LEGGE n. 23/2022
# LEGGE 9 marzo 2022, n. 23
## Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della
produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo
biologico. (22G00031)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalità 1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti: a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera; c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonchè la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni; d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia. 2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall' articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 , e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. 3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 1998, n. L 350.
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La Legge 23/2022 è il riferimento normativo per chi opera nel settore biologico italiano e riguarda distretti biologici, filiere agroalimentari biologiche, marchio nazionale biologico e incentivi pubblici. Imprenditori agricoli, trasformatori e consulenti aziendali la consultano per comprendere le agevolazioni, i requisiti di aggregazione, le semplificazioni amministrative e le opportunità di finanziamento per la produzione con metodo biologico. La normativa si integra con i regolamenti europei in materia di agricoltura biologica e con le competenze regionali.
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