Provvedimento AdE In vigore Redditi Persone

Provvedimento AdE 4081293/2022

Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Quali sono i termini prorogati per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate proroga i termini per la trasmissione e l'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022. La proroga è stata concessa a causa delle difficoltà riscontrate dagli operatori sanitari nel rispettare le scadenze originarie, dovute al perdurare dell'emergenza sanitaria. Il termine per la trasmissione dei dati delle spese del secondo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria è stato spostato dal 31 gennaio all'8 febbraio 2022, garantendo comunque il regolare svolgimento della campagna dichiarativa senza ritardi.

I contribuenti hanno due modalità per opporsi all'utilizzo dei propri dati sanitari nella precompilata: possono comunicare l'opposizione ai dati aggregati per tipologia di spesa entro l'8 febbraio 2022 tramite comunicazione diretta all'Agenzia delle Entrate, oppure possono escludere singole voci di spesa dal 16 febbraio al 15 marzo 2022 accedendo all'area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria con tessera sanitaria TS-CNS o credenziali SPID. Il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia i dati consolidati a partire dal 16 marzo 2022 (anziché dal 9 marzo).

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria

Testo normativo

Prot. n. 28825/2022 Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. In deroga a quanto previsto dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2019, e successive modifiche, esclusivamente con riferimento ai dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 e ai relativi rimborsi:  ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 16 marzo 2022, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nonché i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla normativa vigente;  l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata: a) con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino all’8 febbraio 2022, comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza, con le modalità previste dal punto 2.4.5 del provvedimento del 6 maggio 2019; b) in relazione ad ogni singola voce, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID, con le modalità previste dal punto 2.4.4 del provvedimento del 6 maggio 2019. Motivazioni L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 2 Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto. Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3. Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019 ha previsto che, a partire dall’anno d’imposta 2019, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente a partire dal 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. L’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2020, come modificato dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021 e del 23 luglio 2021, ha stabilito che l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sia effettuato entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre 2021, ed entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021. Con riferimento alle spese riferite al secondo semestre 2021, con nota del 26 gennaio 2022 una significativa associazione di categoria ha rappresentato che gli operatori, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, hanno incontrato delle 3 difficoltà nel rispettare la scadenza prevista per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e ha quindi richiesto una proroga di qualche giorno. Pertanto, anche se le difficoltà segnalate non derivano da aspetti tecnici, considerato che la mancata trasmissione dei dati inciderebbe negativamente sulla completezza delle informazioni da riportare nella dichiarazione dei redditi precompilata, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene prorogata di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi, è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite al secondo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2022. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente. Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Pertanto, con il presente provvedimento sono previste delle deroghe ai termini individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, per consentire agli assistiti di esercitare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2022. In particolare l’opposizione può essere esercitata fino all’8 febbraio 2022 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, e dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria. Infine, con il presente provvedimento viene spostato dal 9 marzo 2022 al 16 marzo 2022, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a 4 disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi rimborsi. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2015 concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2019 riguardante le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019. 5 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020 riguardante la trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del pagamento e quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture. Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021 concernente i nuovi termini previsti per la trasmissione dei dati spese sanitarie degli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 luglio 2021 concernente la proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2021. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 28 gennaio 2022 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente 6

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Provvedimento AdE 4081293/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il provvedimento riguarda la dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria e l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per detrazioni fiscali. È rilevante per commercialisti e studi di consulenza che assistono i contribuenti nella gestione delle spese mediche detraibili, nella privacy dei dati sanitari e nei termini di opposizione all'utilizzo delle informazioni personali nella precompilata.

Normative correlate

Risoluzione AdE 84/2025
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell…
Interpello AdE 9882828/2014
Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipen…
Interpello AdE 917/2014
Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di…
Interpello AdE 147/2015
Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della re…
Interpello AdE 203/2009
Stipula del contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagiona…
Interpello AdE 50/2017
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest
Interpello AdE 190/2014
Regime forfetario – art. 1, commi da 54 a 89, della l. n. 190 del 2014 – compen…
Circolare 199/2025
Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, …

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 nove… Provvedimento AdE 433608 Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per eff… Provvedimento AdE 36 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117

Altri Provvedimento AdE

Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di aprile 2026 9978568/2026 Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premi… 50/2017 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marzo 2026 9914393/2026 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… 9882810/2014 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funz… 10/2014 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… 407414/2024
Vedi tutti i Provvedimento AdE →