Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria
Quali sono i termini prorogati per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata 2022?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate proroga i termini per la trasmissione e l'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022. La proroga è stata concessa a causa delle difficoltà riscontrate dagli operatori sanitari nel rispettare le scadenze originarie, dovute al perdurare dell'emergenza sanitaria. Il termine per la trasmissione dei dati delle spese del secondo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria è stato spostato dal 31 gennaio all'8 febbraio 2022, garantendo comunque il regolare svolgimento della campagna dichiarativa senza ritardi.
I contribuenti hanno due modalità per opporsi all'utilizzo dei propri dati sanitari nella precompilata: possono comunicare l'opposizione ai dati aggregati per tipologia di spesa entro l'8 febbraio 2022 tramite comunicazione diretta all'Agenzia delle Entrate, oppure possono escludere singole voci di spesa dal 16 febbraio al 15 marzo 2022 accedendo all'area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria con tessera sanitaria TS-CNS o credenziali SPID. Il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia i dati consolidati a partire dal 16 marzo 2022 (anziché dal 9 marzo).
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Riferimento normativo
Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria - pdf
Testo normativo
Prot. n. 28825/2022
Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata
2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera
sanitaria
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. In deroga a quanto previsto dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio
2019, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese
sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta
2019, e successive modifiche, esclusivamente con riferimento ai dati
relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 e ai relativi rimborsi:
ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
il Sistema Tessera Sanitaria, dal 16 marzo 2022, mette a disposizione
dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, i dati consolidati
comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo
decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),
nonché i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati
da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica
dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla
normativa vigente;
l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati
delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:
a) con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie
di spesa, fino all’8 febbraio 2022, comunicando all’Agenzia
delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il
proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di
identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la
relativa data di scadenza, con le modalità previste dal punto
2.4.5 del provvedimento del 6 maggio 2019;
b) in relazione ad ogni singola voce, dal 16 febbraio 2022 al 15
marzo 2022, accedendo all’area autenticata del sito web
dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera
sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID, con le
modalità previste dal punto 2.4.4 del provvedimento del 6
maggio 2019.
Motivazioni
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
L’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua
i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni
sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
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Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a
deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo
stesso decreto.
Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e
3.
Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stata ampliata la
platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie
al Sistema Tessera Sanitaria.
In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di
utilizzo dei dati delle spese sanitarie messe a disposizione dal Sistema Tessera
Sanitaria.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6
maggio 2019 ha previsto che, a partire dall’anno d’imposta 2019, il Sistema Tessera
Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle
spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi
effettuati nell’anno precedente a partire dal 9 marzo di ciascun anno successivo al
periodo d’imposta di riferimento.
L’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
19 ottobre 2020, come modificato dai decreti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 29 gennaio 2021 e del 23 luglio 2021, ha stabilito che l’invio al Sistema
Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sia effettuato entro il 30 settembre 2021,
per le spese sostenute nel primo semestre 2021, ed entro il 31 gennaio 2022, per le
spese sostenute nel secondo semestre 2021.
Con riferimento alle spese riferite al secondo semestre 2021, con nota del 26
gennaio 2022 una significativa associazione di categoria ha rappresentato che gli
operatori, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, hanno incontrato delle
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difficoltà nel rispettare la scadenza prevista per la trasmissione dei dati al Sistema
Tessera Sanitaria e ha quindi richiesto una proroga di qualche giorno.
Pertanto, anche se le difficoltà segnalate non derivano da aspetti tecnici,
considerato che la mancata trasmissione dei dati inciderebbe negativamente sulla
completezza delle informazioni da riportare nella dichiarazione dei redditi
precompilata, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene
prorogata di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per la trasmissione al
Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021,
senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi, è previsto
che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite al secondo
semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio
2022. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da
parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.
Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy
approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la
propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021 per
l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Pertanto, con il presente provvedimento sono previste delle deroghe ai termini
individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6
maggio 2019, per consentire agli assistiti di esercitare la propria opposizione
all’utilizzo delle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione precompilata
2022. In particolare l’opposizione può essere esercitata fino all’8 febbraio 2022
(anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più
tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, e dal
16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), in relazione
ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web
del Sistema Tessera Sanitaria.
Infine, con il presente provvedimento viene spostato dal 9 marzo 2022 al 16
marzo 2022, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a
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disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi
rimborsi.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art.
71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42,
del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia
di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2015
concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della
elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3,
comma 3, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2019
riguardante le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese
veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a
decorrere dall’anno d’imposta 2019.
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Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020
riguardante la trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dai
cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del pagamento e quelle
sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle
fatture.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021
concernente i nuovi termini previsti per la trasmissione dei dati spese sanitarie degli
anni 2020, 2021 e 2022 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 luglio 2021
concernente la proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative
all’anno 2021.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 28 gennaio 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Il provvedimento riguarda la dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria e l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per detrazioni fiscali. È rilevante per commercialisti e studi di consulenza che assistono i contribuenti nella gestione delle spese mediche detraibili, nella privacy dei dati sanitari e nei termini di opposizione all'utilizzo delle informazioni personali nella precompilata.
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